Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3095 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 3095 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplfficata

sul ricorso proposto da:

VIGGIANO Antonia (VGG NTN 64P47 A717T), rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Felice Amato, elettivamente domiciliata
presso l’Avvocato Giancarlo Di Genio, c/o Centro CAF via
delle Acacie n. 13;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– 1 –

472 P96

Data pubblicazione: 11/02/2014

- resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli
depositato in data 29 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Felice Amato;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 2

settembre 2011 presso la Corte d’appello di Napoli,
Viggiano Antonia chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato con
ricorso depositato in data 8 maggio 1996 e conclusosi con
sentenza della Corte di cassazione depositata il 9 giugno
2011;
che l’istante precisava che, nella pendenza del
giudizio di cassazione, aveva già proposto una domanda di
equa riparazione che era stata accolta dalla Corte
d’appello con decreto depositato il 17 aprile 2008, con il
quale le era stato riconosciuto un indennizzo di euro
3.797,22 riferito al periodo di sei anni, nove mesi e
– 2 –

udienza del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

diciassette giorni, sicché la domanda aveva ad oggetto il
risarcimento del danno per l’ulteriore periodo di durata
del giudizio di appello e di quello di cassazione;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e,

di ritardo, riconosceva alla ricorrente un indennizzo di
1.900,00 euro, oltre alle spese;
che per la cassazione di questo decreto Viggiano
Antonia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;
che l’intimato Ministero ha resistito con
controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente,
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2
e seguenti della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della
CEDU, nonché vizio di motivazione, si duole del fatto che
la Corte d’appello pur riferendo correttamente le date di
inizio e fine del giudizio di appello e di quello di
legittimità, pari a complessivi sette anni e sette mesi,
abbia poi liquidato un indennizzo che, con riferimento al
criterio di liquidazione adottato, corrisponde ad una
irragionevole durata di due anni e sei mesi circa e non a
3

applicando il criterio di 750,00 euro per i primi tre anni

quattro anni e sette mesi, quale risultante dalla
detrazione dalla durata complessiva del periodo di tre
anni di durata ragionevole, di cui due anni per il
giudizio di appello e un anno per quello di legittimità;

un errore materiale, aveva anche attivato il procedimento
di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e che la
Corte d’appello aveva rigettato la istanza di correzione,
ribadendo la correttezza del computo;
che il ricorso è fondato, atteso che sussiste il
denunciato vizio, dal momento che la Corte d’appello, pur
riferendo che la durata del giudizio di appello era stata
di circa due anni e due mesi e che quella del giudizio di
cassazione era stata di circa cinque anni e cinque mesi, e
pur affermando che la durata ragionevole detraibile per il
giudizio di appello e per quello di cassazione era di tre
anni complessivi, ha poi liquidato un indennizzo di euro
1.900,00 senza in alcun modo specificare la durata
irragionevole indennizzata;
che, peraltro, applicando il criterio di liquidazione
indicato dalla Corte d’appello, l’indennizzo riconosciuto
corrisponde ad una irragionevole durata di due anni e sei
mesi circa, sicché non si comprende la ragione per cui la
Corte d’appello da una durata complessiva del giudizio di
– 4 –

che la ricorrente riferisce che, ritenendo sussistente

appello e di quello di cassazione pari a sette anni e
sette mesi abbia detratto una durata di circa cinque anni,
quale durata ragionevole del giudizio di appello e di
quello di cassazione, e non solo i tre anni che nella

ragionevole dei due gradi;
che dunque il ricorso va accolto, con conseguente
cassazione del decreto impugnato;
che, tuttavia, non apparendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.;
che,

infatti,

essendo incontestata la durata

complessiva del giudizio di appello e di quello di
cassazione pari a sette anni e sette mesi ed essendo del
pari incontestato che la durata ragionevole dei due gradi
di giudizio avrebbe dovuto essere di tre anni complessivi,
risulta una durata irragionevole di quattro anni e sette
mesi, in relazione alla quale, applicando il criterio di
liquidazione già adottato dalla Corte territoriale, deve
essere riconosciuto alla ricorrente un indennizzo di euro
3.833,00;
che dunque il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della

parte motiva del decreto aveva indicato come durata

somma di euro 3.833,00, oltre agli interessi dalla data
della domanda;
che alla ricorrente compete altresì il rimborso delle
spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo

Amato, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente,
della somma di euro 3.833,00, oltre agli interessi legali
dalla data della domanda al saldo; condanna inoltre il
Ministero al pagamento in favore del ricorrente delle
spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio
di merito, in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
euro 445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il
giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi,
oltre ad euro 100,00 per esborsi e agli accessori di
legge; dispone la distrazione delle spese, come liquidate,
in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Felice
Amato, antistatario.

e distratte in favore del difensore, avvocato Felice

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16

gennaio 2004.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA