Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3095 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11047-2005 proposto da:

COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, in persona del Direttore Generale Dott.

B.R. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MARETTO MASSIMO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANEBARCO MICHELANGELO

con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio dell’avvocato MOZZI

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato TEDESCO ANTONIO con

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 353/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Prima Sezione Civile, emessa il 10/01/2004, depositata il 08/03/2004;

R.G.N. 2193/A/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza dell’8 marzo 2004 la Corte di appello di Firenze riformava la sentenza del Tribunale di quella città del 3 aprile 2002, resa tra la Commercial Union Insurance s.p.a. (già Geas Assicurazioni s.p.a.) e B.O. da un lato e C. F. dall’altro.

In punto di fatto, con citazione notificata il 27 ottobre 1997 C.F. conveniva in giudizio la Geas (ora Commercial) per sentirla condannare al pagamento della somma di L. venti milioni a titolo risarcimento dei danni sofferti a seguito del furto della propria autovettura avvenuto in (OMISSIS) e assicurata con polizza furto stipulata con la Compagnia Geas.

Nel costituirsi la Compagnia assicuratrice contestava la domanda, assumendo che la polizza prevedeva la copertura furto per i soli Stati nei quali era prevista la responsabilità civile e tra questi non era compresa la (OMISSIS).

Preso atto della difesa della Compagnia, il C. chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l’agente della Geas – B. O. – con il quale aveva sottoscritto la polizza e che lo avrebbe rassicurato sulla copertura furto anche negli Stati dell’ex Unione Sovietica.

Con sentenza del 3 aprile 2002 il Tribunale rigettava la domanda e dichiarava integralmente compensate le spese.

2. – Con atto di appello del 30 ottobre 2002 il C. impugnava la decisione.

Si costituiva la Commercial (già Geas) che chiedeva il rigetto dell’appello.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello riformava integralmente la sentenza di prime cure.

Avverso di essa propone ricorso per cassazione la Commercial, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il C..

All’udienza del 4 maggio 2009 questa Corte disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti di B.O., cui adempiva la AVIVA ITALIA s.p.a., incorporante per fusione la Commercial Union Insurance s.p.a. il 25 maggio 2009.

La AVIVA ITALIA s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I tre motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro intima connessione.

In sostanza la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia fatto malgoverno dell’art. 2049 c.c. soprattutto disattendendo l’indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la norma citata opererebbe solo nel caso di rapporto di lavoro subordinato in senso proprio (p. 5 ricorso, con richiami di giurisprudenza).

Ne conseguirebbe che il giudice dell’appello avrebbe errato nell’attribuire tale tipo di responsabilità in via esclusiva sia perchè l’agente è un soggetto autonomo ed indipendente dalla Compagnia sia perchè con la sua comunicazione “rassicurante” il C. l’agente avrebbe agito al di fuori delle incombenze proprie (p. 8 ricorso).

2. – Questa censura, di cui al primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ. – avuto riguardo anche al disposto dell’art. 2697 cod. civ. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), è ritenuta dalla ricorrente assorbente rispetto alle altre due (v. p. 11 ricorso).

Al riguardo, ed in linea di diritto, va detto, che, come è noto, la disposizione contenuta all’art. 2049 c.c. configura una tipica ipotesi di responsabilità extracontrattuale canalizzata sul preponente, ma per poter essere affermata postula nel preposto la qualità di rappresentante, che, nella specie, non è messa in discussione quale esistente in capo al B..

Pertanto, non è l’attività di preposto a poter essere assunta ai sensi di questa norma come fonte di responsabilità extracontrattuale del preponente, bensì l’utilizzazione della qualità di rappresentante per la consumazione dell’illecito nella ipotesi in cui il danneggiante – il B. nella specie – abbia agito come agente della Compagnia.

Nel caso in esame se è fuori discussione che il B. – agente – fosse munito di rappresentanza, la Corte del merito si è posta anche il problema della “apparenza giuridica” e, quindi, della scusabilità del convincimento del terzo – il C. – circa la riferibilità della condotta del B. alla Compagnia, chiamata in giudizio proprio in virtù della configurabilita da parte dell’attore – l’assicurato – della ipotesi di cui all’art. 2049 c.c..

E lo ha risolto positivamente in virtù delle acquisizioni processuali, ovvero della lettera del (OMISSIS), a firma del B., da cui si rinviene la piena operatività della polizza furto stipulata con il C. anche per i paesi dell’ex Unione sovietica, così come confermato dalla Direzione generale della Compagnia, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale a lui deferito, dal verbale della Riunione n. 24 dei responsabili esteri dei sinistri, versato in atti dalla stesa Compagnia (p. 6 sentenza impugnata).

Pertanto, la sentenza impugnata è corretta sotto il profilo fattuale e giuridico al contempo.

Di vero, essa mostra in maniera logica il percorso argomentativo operato dal giudice dell’appello, il quale, per primo, ha tenuto presente il principio elaborato da questa Corte in riferimento all’applicabilità dell’art. 2049 c.c. anche in tema di assicurazione (Cass. n. 4005/00, richiamata in sentenza, la quale, in motivazione afferma il principio della applicabilità, per poi escluderlo in virtù dei dati di fatto acquisiti), precisandone l’applicazione anche ai rapporti di lavoro non subordinati (cfr. Cass. n. 1516/07).

Infatti, l’attività del B. è stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la assicuratrice aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.

In sintesi, una volta conosciuta e accettata la polizza così come redatta e incassato il premio, l’assicuratrice non poteva, anche per quanto documentato e non contestato, rifiutarsi di risarcire i danni coperti e sofferti a seguito del furto dell’autovettura in (OMISSIS), negando la estensione della copertura anche ai rischi che eventualmente si sarebbero potuti verificare in quel paese (Cfr.

Cass. n. 14578/07).

Dopo questa statuizione, lo stesso giudice si è premurato di verificare la operatività del principio dell’apparenza non colposa, come una delle facce del più generale principio della buona fede e dell’affidamento del terzo ai fini di stabilire se nella specie, tale principio potesse ritenersi operativo.

Infatti il giudice dell’appello, così come doveva, ha verificato la buona fede del C., il suo errore scusabile congiuntamente alla ragionevolezza dell’affidamento (Cass. n. 4406/83) da lui riposto sulla base degli elementi presuntivi, ritenendoli idonei ad essere applicati nel caso a lui sottoposto, in quanto avevano ingenerato nel C. (appartenente “a famiglia di agricoltori con noi assicurati nei vari rami”: v. lettera del B. del (OMISSIS), riportata nella sentenza a p. 4) il convincimento scusabile della estensione della polizza, che altrimenti avrebbe potuto stipulare in maniera diversa con la stessa Compagnia o con altro Assicuratore (v. p. 8 sentenza impugnata) (Cass. n. 494/78).

La responsabilità, così riconosciuta in via esclusiva in capo alla Compagnia, è stata individuata nel fatto che lo stesso agente – il B. – avesse ricevuto non precise informazioni, se non quelle di comunicare che “la macchina era assicurata in tutto il mondo” (v.

p. 6 sentenza impugnata) e su questo la ricorrente nulla propone che sia idoneo a scalfire, peraltro, il dato documentale su cui essa si poggia.

Ne consegue che la decisione è corretta anche perchè non risponde al vero che il giudice dell’appello abbia ritenuto la lettera del (OMISSIS) come confessione giudiziale, determinante la sua decisione.

La realtà processuale si è articolata in vari elementi presuntivi che, unitamente al principio dell’apparenza giuridica ritenuta non colposa, ha portato alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.

3. – Di qui, l’assorbimento del terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2733 e 2735 cod. civ. nonchè dell’art. 232 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 o comunque nullità del procedimento-avuto riguardo alla violazione delle dette norme – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e concernente, in estrema sintesi, il valore della lettera del (OMISSIS), la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del B..

4. – Ma, anche il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1337 cod. civ., oltre che dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ed in sostanza, concernente la prova del nesso eziologico, va disatteso.

Infatti, la Corte del merito si premura di sottolineare, alla luce di quanto in precedenza argomentato, che motivo essenziale della conclusione della polizza da parte del C. furono le rassicurazioni da lui ricevute circa la estensione della polizza – furto in tutto il mondo.

Come correttamente si legge nella sentenza, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, era onere della Compagnia dare la prova contraria, ovvero che la opinione del C. circa la corrispondenza della situazione apparente alla realtà sia stata determinata da errore colpevole di questi (puntuale in sentenza richiamo a Cass. n. 3287/99) e questa prova non è stata offerta, nè, malgrado tutta l’articolazione dell’apposito motivo, si rinviene alcuna allegazione da parte della ricorrente (p. 13-15 sentenza impugnata).

Conclusivamente il presente ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA