Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3095 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25921/2018 r.g. proposto da:

K.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Mariagrazia Marelli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Alessandria, Corso Crimea n. 57.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 3.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova – decidendo sull’appello proposto da K.A., cittadino del Senegal, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 31.3.2017 dal Tribunale di Genova (con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria e umanitaria) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, l’appello.

La corte di merito ha ritenuto infondata sia la domanda principale volta alla protezione internazionale sia quella subordinata indirizzata ad ottenere la protezione sussidiaria, evidenziando che il richiedente si era solo limitato a riferire di essere fuggito nel 2013 dal suo Paese dopo essersi liberato dalla prigionia dei ribelli che avevano attaccato il suo villaggio, prigionia durata nove mesi. La corte territoriale ha, dunque, osservato che le dichiarazioni del ricorrente si connotavano per genericità circa la descrizione del campo di prigionia e dovevano essere considerate poco credibili, evidenziando, peraltro, che – in occasione dell’attacco dei ribelli all’abitazione familiare (durante il quale sarebbe stato catturato) – nessuna violenza o minaccia era stata comunque consumata nei confronti dei familiari presenti. Il giudice di appello ha, inoltre, evidenziato ulteriormente che non era stata dedotta dal richiedente alcuna situazione di persecuzione nè fatti discriminatori nè una condizione di pericolo derivante dalla situazione politica del suo paese. La corte distrettuale ha, inoltre, evidenziato che non era stata provata neanche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, dovendosi escludere che la situazione generale del Senegal sia caratterizzata di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale, pur dovendosi riconoscere un certo grado di instabilità e conflittualità interna, non tale, però, da integrare il presupposto normativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, lett. c). La corte di merito ha, infine, evidenziato che, da circa tre anni, anche la zona meridionale del paese – in cui si trova il Casamance (zona di provenienza del richiedente) registra scontri solo saltuari e al di fuori dei centri abitati, dovendosi ritenere la situazione generale in via di normalizzazione. Il giudice del gravame ha, inoltre, ritenuto infondata anche l’ulteriore domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che il ricorrente non aveva legami affettivi o familiari tali da giustificare la permanenza in Italia e che non emergeva neanche una particolare situazione di vulnerabilità soggettiva del richiedente (anche la patologia dichiarata – la pterigi – poteva essere curata nel paese di origine, non essendo particolarmente grave).

2. La sentenza, pubblicata il 3 aprile 2018, è stata impugnata da K.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 – si duole del giudizio di non attendibilità delle sue dichiarazioni.

2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si evidenzia che la motivazione impugnata era carente, essendo costituita da affermazioni generiche e prive di riscontro, come comprovato dalla mancanza di qualunque riferimento a documenti e fonti internazionali consultate.

3. Con il terzo motivo si articola vizio di violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si evidenzia l’omessa considerazione della condizione di particolare vulnerabilità, derivante dalle violenze cui il richiedente sarebbe esposto per opera dei ribelli antigovernativi in caso di rimpatrio, sostenendo pertanto la fondatezza della domanda di protezione umanitaria. Si osserva ancora che la condizione di particolare vulnerabilità era da riconoscersi anche in ragione dell’accertata patologia medica da cui è affetto il ricorrente.

4. Ritiene opportuno il Collegio disporre il rinvio della trattazione della causa in pubblica udienza, stante la prossima fissazione di udienza pubblica ove si tratterà la questione della rilevanza del giudizio di credibilità del richiedente anche il relazione alla richiesta di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, che rileva, in questa sede, per il profilo della violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudizio, proprio in relazione alla tutela da ultimo citata.

P.Q.M.

rinvia la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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