Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3095 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 22773-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO di L.G.A. N. (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. 4566/2015 del TRIBUNALE di PALERMO del

6/05/2015, depositato il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo che aveva accolto parzialmente la sua opposizione al passivo del Fallimento di L.G.A. escludendo alcuni crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.

Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della pronuncia del Tribunale in ordine al fatto che per il giudice di merito non appare condivisibile l’orientamento secondo cui la pretesa (sanzioni amministrative e contributi INPS) contenuta in una cartella non impugnata sarebbe soggetta ex art. 2953 c.c. al termine di prescrizione decennale.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che,una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c., (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione) (Cass. 4338/14).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al tribunale di Palermo in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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