Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30949 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30949 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 8439-2014 proposto da:
ZITANO GABRIELLA, ZITANO RAFFAELE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SEBINO 32, presso lo studio
dell’avvocato MARIO LIMONE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NUNZIO MAZZOCCHI giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

ANZOINO ALFONSO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
LEOPOLDO PAPA in virtù di procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4498/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 23/12/2013;

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Data pubblicazione: 27/12/2017

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie di parte controricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato il 18 ottobre 1990,

in località Monte di S. Nicola Manfredi, al quale aveva accesso
dalla via pubblica attraverso una strada posta nella confinante
proprietà Zitano, chiedeva al Pretore di S. Giorgio del Sannio di
condannare i proprietari del fondo servente all’adozione dei
provvedimenti necessari all’eliminazione dei fenomeni di
allagamento della suddetta strada causati dalle acque
meteoriche e dal fango provenienti dalla porzione di fondo che
si trovava in posizione sopraelevata rispetto al tracciato della
strada stessa.
Il Pretore di S. Giorgio del Sannio, nel contraddittorio delle
parti, espletata Ctu, ordinava, con provvedimento del 5 giugno
1991, a Gabriella e Raffaele Zitano di eliminare i denunciati
inconvenienti mediante la costruzione di una scolina tra il
terreno ed il muretto.
Con atto di citazione notificato il 21 settembre 1991, Alfonso
Anzoino conveniva in giudizio Gabriella e Raffaele Zitano,
davanti al Tribunale di Benevento, chiedendo l’adozione dei
provvedimenti occorrenti ad ovviare ai lamentati inconvenienti
ed il risarcimento del danno.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della
domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di
Alfonso Anzoino a risarcire i danni arrecatigli con opere da lui
eseguite sul suo fondo.

Ric. 2014 n. 08439 sez. 52 – ud. 20-10-2017 -2-

Alfonso Anzoino, proprietario di un fondo con fabbricato urbano

Il Tribunale di Benevento, effettuata una nuova Ctu, con
sentenza n. 1228/2005, rigettava le domande di entrambe le
parti.
Alfonso Anzoino, con atto di citazione notificato il 25 novembre
2005, proponeva appello e la Corte di Appello di Napoli, nel

accoglieva il gravame.
Gabriella e Raffaele Zitano hanno proposto ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi.
Alfonso Anzoino ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono
essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta
connessione, Gabriella e Raffaele Zitano lamentano la
violazione o falsa applicazione degli articoli 1069 e 2051 c.c., in
quanto la corte territoriale non aveva considerato che era il
proprietario del fondo dominante a dovere eseguire a proprie
spese le opere di conservazione della servitù.
In particolare, ad avviso dei ricorrenti, era emerso,
dall’istruttoria svolta, che l’impraticabilità del viottolo in
questione fosse ascrivibile inconfutabilmente ad eventi
atmosferici eccezionali, con la conseguenza che pure i danni
lamentati erano da ricollegare ad un fatto fortuito.
La doglianza è infondata.
L’erronea premessa in punto di diritto dalla quale partono i
ricorrenti è rappresentato dalla pretesa applicabilità alla
fattispecie della previsione di cui all’art. 1069 c.c. sul
presupposto che l’attore avesse richiesto l’esecuzione di opere
sul fondo servente, della quali doveva per legge farsi carico.
In realtà, come si evince chiaramente dal tenore della sentenza
gravata, i giudici di merito hanno escluso l’applicabilità della

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contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4498/2013,

norma invocata ritenendo che la causa degli interventi resisi
necessari per rimuovere la situazione di danno alla proprietà
attorea fosse da ascrivere agli stessi convenuti i quali (cfr.
pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata) avevano rimosso un
cunicolo della profondità di circa un metro che raccoglieva le

tombino di raccolta, cunicolo sostituito con un muretto
dell’altezza di circa 30 cm., avendo altresì non correttamente
manutenuto la parte di fondo soprastante la strada.
L’individuazione, con accertamento in fatto, non sindacabile in
questa sede, del fattore causale idoneo a determinare i danni
lamentati dal controricorrente, nella condotta dei convenuti,
quali titolari del fondo servente, mette quindi fuori gioco
l’applicabilità dell’art. 1069 conformemente alla costante
giurisprudenza di questa Corte che, come da precedenti
richiamati anche dai giudici di appello, ha costantemente
affermato che il titolare del fondo dominante deve eseguire a
proprie cure e spese le opere necessarie per conservare la
servitù, salvo che la situazione dei luoghi sia stata alterata da
manomissioni con innovazioni compiute dal proprietario del
fondo servente ( cfr. Cass., Sez. 2, n. 1631 dell’8 marzo 1984).
I motivi di ricorso in esame non appaiono confrontarsi affatto
con il reale contenuto della sentenza impugnata, risolvendosi in
ogni caso nella inammissibile aspirazione ad una diversa
ricostruzione dei fatti, difforme da quella argomentatamente
compiuta dal giudice di merito, anche per quanto attiene alla
esclusione di un peraltro non meglio individuato caso fortuito,
risultato questo sicuramente non conseguibile in sede di
legittimità.
2.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla

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acque meteoriche e ne favoriva il deflusso verso valle in un

decisione delle spese, non avendo la corte territoriale tenuto
adeguatamente conto della pronuncia di primo grado che
aveva compensato le spese di lite.
Il motivo è inammissibile in quanto risulta formulato sulla base
della non più applicabile previsione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5

depositata in data successiva all’il. settembre 2012.
La doglianza è comunque infondata.
Infatti, la Corte di Appello di Napoli, una volta operata la
riforma della sentenza di primo grado, ha doverosamente
provveduto a regolamentare le spese di entrambi i gradi, e ciò
anche in assenza di un puntuale motivo di appello rivolto
avverso le statuizioni rese sul punto, ed ha correttamente
applicato i principi in tema di soccombenza ricavabili
dall’articolo 91 c.p.c., avendo rilevato che la domanda di
Alfonso Anzoino, che era stata rigettata in primo grado, era,
invece, meritevole di accoglimento.
Quanto alla deduzione secondo cui la pronuncia di condanna
potrebbe esacerbare i rapporti tra i confinanti, con la stessa si
mira sostanzialmente a sollecitare l’esercizio del potere
discrezionale di compensazione, che risulta insindacabile in
sede di legittimità anche nel caso di mancato utilizzo da parte
del giudice di merito.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e
sono liquidate come in dispositivo.
5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
Ric. 2014 n. 08439 sez. 52 – ud. 20-10-2017 -5-

c.p.c., atteso che il ricorso risulta prOposto avverso Sentenza

che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla
rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C
1.400,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari
al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^
Sezione Civile, il 20 ottobre 2017.
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione
dell’Assistente di Studio Dott. Dario Cavallari

P.Q.M.

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