Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30948 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26162/2014 proposto da:

SUR COSTRUZIONI DI S. GEOM A. & C SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio degli avvocati ANTONINO

CREACO e FRANCESCO CREACO che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

M.P. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

In data 1.4.2011 e 2.5.2011 veniva notificato alla società P.M. spa Decreto Ingiuntivo n. 313 del 2011, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria su istanza della Sur Costruzioni Sas per intimarle il pagamento di 18.000,00 Euro, a titolo di credito vantato dall’attrice e fondato su un contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 23.2.2009.

L’intimata P.M. spa presentava opposizione eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto opposto ed il difetto di giurisdizione del giudice adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 di detto contratto, che prevedeva la devoluzione agli arbitri ex artt. 810 e segg., delle controversie derivanti da interpretazione, applicazione ed esecuzione del citato accordo.

Espletata l’istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e successivi 20 giorni per repliche.

La cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria ometteva di annotare nel Sicid l’avvenuto deposito della comparsa conclusionale dell’opponente. Il tribunale di Reggio Calabria annullava il decreto ingiuntivo in forza della clausola compromissoria presente nel contratto concluso dalle parti. La Sur Costruzioni sas proponeva appello avverso la suddetta sentenza, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa ed impugnando altresì la pronuncia di nullità del decreto in conseguenza della clausola compromissoria contenuta nel contratto posto a fondamento del decreto opposto.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 100/2014, rigettava l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata da Sur Costruzioni sas, ritenendo che non fosse ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa dal momento che l’attrice avrebbe ben potuto venire a conoscenza del deposito della comparsa conclusionale accedendo al fascicolo cartaceo.

Nel merito, ritenuta la validità ed efficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto concluso dalle parti e disattesa l’eccezione secondo cui il contratto prodotto in giudizio, in quanto non sottoscritto dalle parti, avrebbe dovuto ritenersi non vincolante, confermava la pronuncia di nullità del decreto.

Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la Sur Costruzioni sas.

La società P.M. spa non ha svolto nel corso del presente giudizio attività difensiva.

In prossimità dell’adunanza il P.G. nella persona del Dott. Alberto Celeste ha concluso per la rimessione della causa alle Sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale ritenuto che la mancata annotazione nel Sicid della comparsa conclusionale rappresentasse una violazione del diritto di difesa dell’attrice, non avendo potuto la stessa replicare mediante memoria.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

I vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono infatti posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa, in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, sicchè, quando venga dedotto un vizio in rito della sentenza di primo grado, la censura è ammissibile solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. 11299/2018).

Nel caso di specie, una volta escluso che la mancata annotazione del deposito della conclusionale della controparte comporti la rimessione al primo giudice, e tenuto conto dell’effetto devolutivo in appello, va affermata la inammissibilità, per carenza di interesse, della censura avverso la sentenza di appello che tale motivo di impugnazione, esclusivamente in rito, ha rigettato.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 2702 c.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte omesso di rilevare che l’odierna intimata, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva depositato un contratto privo di firme, onde, in forza di tale produzione documentale non poteva farsi valere la clausola compromissoria asseritamente contenuta nel contratto.

Il motivo è inammissibile, nella parte in cui denuncia l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), applicabile ratione temporis.

Va invece accolta la censura con la quale si denuncia la violazione di legge, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha respinto l’eccezione con la quale l’odierna ricorrente ha fatto valere la mancata sottoscrizione del contratto di subappalto contenente la clausola compromissoria, per tardività della stessa.

La produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte.

Ed invero, le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l’onere di disconoscerne l’autenticità ai sensi dell’art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell’art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705,2707,2708 e 2709 c.c.) – la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico (Cass. 3730/2013).

Ne consegue che nel caso di specie non può ritenersi perfezionato il riconoscimento tacito della scrittura privata contenente la clausola compromissoria per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam. In conclusione, respinto il primo motivo, va accolto il secondo mezzo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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