Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30948 del 27/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30948 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 11304-2015 proposto da:
CAPCRASO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PAOLO EMILIO 7 STUDIO LEGALE PERIFANO, presso lo studio
dell’avvocato ESTER PERIFANO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente 2017
2508

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Data pubblicazione: 27/12/2017

depositat9i1 21/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

sospensione ordinando la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale;
udito

l’Avvocato

PERIFANO

Ester

difensore

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

del

Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la

FATTI DI CAUSA
Il

sig.

Giovanni Caporaso ricorre avverso il decreto della Corte

d’appello di Roma che ha respinto la domanda da lui proposta ai sensi
della legge n. 89/2001 per l’equa riparazione della eccessiva durata di

della Campania negli anni ’90 del secolo scorso, ancora pendente al dì
della domanda di equa riparazione (15.7.10).
La corte territoriale ha disatteso la domanda dell’ odierno ricorrente sul
rilievo che nel giudizio amministrativo presupposto egli non aveva
presentato l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71 del codice del
processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010),
richiesta come condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione dall’articolo 54 del decreto legge n. 112/2008, nel testo, in
vigore dal 16.9.10, modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato n.
4 al suddetto decreto legislativo n. 104/2010 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 3, lett. “a”, n. 6, d.lgs. 195/2011.
Il ricorso si articola in tre motivi.
Il Ministero del’Economia e delle Finanze si è costituito ai soli fini della
discussione orale.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.10.17, per la
quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il
Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

un giudizio da lui introdotto davanti al tribunale amministrativo regionale

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in
relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La corte territoriale ha
ritenuto che nel giudizio amministrativo presupposto non fosse stata
1
11304/15
e

e/

proposta istanza di prelievo, omettendo, tuttavia, di considerare che il
ricorrente aveva depositato ben due istanze sollecitatorie, una in data
25.3.1993 e l’altra d19.4.2010, e che questa seconda istanza (il cui
contenuto era sostanzialmente identico rispetto all’istanza di prelievo di

R.D. n. 642/1907, in scrupolosa osservanza dell’art. 54 del decreto legge
n. 112/2008, nella formulazione originaria.
Col secondo motivo il ricorrente censura l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra parti
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la conseguente violazione
e falsa applicazione degli artt. 6 §1 e 13 CEDU, in relazione anche agli
artt. 10 e 11 Cost., nonché dell’articolo 2 I. 89/2001, dell’art. 54, comma
2, d.l. 25.6.2008 n. 142, convertito con modificazioni dalla legge
6.8.2008 n. 133, e dell’art. 3, comma 23, all. 4 al decreto legislativo n.
104/2010 e successive modificazioni. Nel mezzo di gravame si argomenta
che la corte territoriale avrebbe peccato di formalismo nel giudicare
indispensabile la proposizione, nel giudizio presupposto, dell’istanza di
prelievo disciplinata dall’articolo 71 d.lgs. 104/2010, entrato in vigore il
16.9.2010, nonostante che in tale giudizio il ricorrente avesse proposto
ben due istanze acceleratorie, una in data 25.3.1993 e l’altra, ai sensi
dell’art. 51 R.D. 642/1907, in data 19.4.2010, pochi mesi prima
dell’entrata in vigore del suddetto articolo 71 d.lgs. 104/2010.
Col terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente censura
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e
la contestuale violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 I. 89/2001,
dell’art. 54, comma 2, d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6.8.2008 n. 133, e dell’art. 3, comma 23, all. 4 al decreto
legislativo n. 104/2010 e successive modificazioni. Nel mezzo di gravame,

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cui all’articolo 71 c.p.a.) era stata presentata ai sensi dell’articolo 51

avanzato in linea di subordine, si argomenta che la mancata proposizione
dell’istanza di prelievo renderebbe improponibile la domanda di equa
riparazione solo in relazione alla durata del giudizio presupposto
successiva alla data di entrata in vigore della modifica del 2010 al decreto

presupposto successiva a tale data.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno
accolti. Premesso, infatti, che risulta

per tabulas che nel giudizio

presupposto il ricorrente presentò una istanza di prelievo ex art. 51 R.D.
n. 642/1907, deve affermarsi che l’istanza prevista dal secondo comma
dell’articolo 51 R.D. 642/1907 (denominata “di prelievo” dalla prassi
forense e posta come condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione dall’articolo 54, comma 2, d.l. 112/2008, nel testo originario)
e l’istanza prevista dal secondo comma dell’articolo 71 c.p.a.
(denominata “di prelievo” dalla legge e posta come condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione dall’articolo 54, comma
2, d.l. 112/2008, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’articolo
3, comma 23, all. 4 al decreto legislativo n. 104/2010 e dall’articolo 1,
comma 3, lett. “a”, n. 6, d.lgs. 195/2011) si identificano per struttura e
per funzione.

Si

tratta

della

medesima

istanza,

disciplinata

diacronicamente, prima, dal secondo comma dell’ articolo 51 R.D. n.
642/1907 e, poi, dal secondo comma dell’articolo 71 c.p.a.
Ha dunque errato la corte territoriale nel giudicare improponibile la
domanda di equa riparazione dell’ odierno ricorrente per mancata
presentazione dell’istanza di prelievo ry giudizio presupposto.
I primi due motivi di ricorso valuindi accolti, con assorbimento del
terzo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di
Roma perché la stessa si pronunci sul merito della domanda di equa
riparazione dei ricorrenti.
3
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legge n. 112/2008, e non anche in relazione alla durata del giudizio

PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito
il terzo e cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti;
rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che regolerà

anche le spese del giudizio di cassazione.

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