Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30947 del 27/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30947 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 4469-2015 proposto da:
SQUILLANTE ERMENEGILDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato
ESTER PERIFANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2017
2507

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –

avverso il decreto n. 1311/2014 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 01/10/2014;

Data pubblicazione: 27/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la
sospensione ordinando la trasmissione degli atti alla

udito l’Avvocato PERIFANO Ester difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Corte Costituzionale;

FATTI DI CAUSA
Il sig. Ermenegildo Squillante ricorre avverso il decreto della Corte
d’appello di Perugia che ha respinto la domanda da lui proposta ai sensi
della legge n. 89/2001 per l’equa riparazione della eccessiva durata di

del Lazio negli anni ’90 del secolo scorso, ancora pendente al dì della
domanda di equa riparazione (11.2.11).
La corte territoriale ha disatteso la domanda dell’ odierno ricorrente sul
rilievo che nel giudizio amministrativo presupposto egli non aveva
presentato l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71 del codice del
processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010),
richiesta come condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione dall’articolo 54 del decreto legge n. 112/2008, nel testo, in
vigore dal 16.9.10, modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato n.
4 al suddetto decreto legislativo n. 104/2010 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 3, lett. “a”, n. 6, d.lgs. 195/2011.
Il ricorso si articola in tre motivi.
Il Ministero del’Econonnia e delle Finanze si è costituito ai soli fini della
discussione orale.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.10.17, per la
quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il
Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in
relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La corte territoriale ha
ritenuto che nel giudizio amministrativo presupposto non fosse stata
proposta istanza di prelievo, omettendo, tuttavia, di considerare che il
4469/15

un giudizio da lui introdotto davanti al tribunale amministrativo regionale

ricorrente aveva depositato ben due istanze sollecitatorie, una in data
20.7.1993 e l’altra il 2.8.2010, e che questa seconda istanza (il cui
contenuto era sostanzialmente identico rispetto all’istanza di prelievo di
cui all’articolo 71 c.p.a.) era stata presentata ai sensi dell’articolo 51

n. 112/2008, nella formulazione originaria.
Col secondo motivo il ricorrente censura l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra

fp

parti

in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la conseguente violazione
e falsa applicazione degli artt. 6 §1 e 13 CEDU, in relazione anche agli
artt. 10 e 11 Cost., nonché dell’articolo 2 I. 89/2001, dell’art. 54, comma
2, d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6.8.2008 n. 133, e dell’art. 3, comma 23, all. 4 al decreto legislativo n.
104/2010 e successive modificazioni. Nel mezzo di gravame si argomenta
che la corte territoriale avrebbe peccato di formalismo nel giudicare
indispensabile la proposizione, nel giudizio presupposto, dell’istanza di
prelievo disciplinata dall’articolo 71 d.lgs. 104/2010, entrato in vigore il
16.9.2010, nonostante che in tale giudizio il ricorrente avesse proposto
ben due istanze acceleratorie, una in data 20.7.1993 e l’altra, ai sensi
dell’art. 51 R.D. 642/1907, in data 2.8.2010, poco più di un mese prima
dell’entrata in vigore del suddetto articolo 71 d.lgs. 104/2010.
Col terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente censura
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,. e
la contestuale violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 I. 89/2001,
dell’art. 54, comma 2, d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6.8.2008 n. 133, e dell’art. 3, comma 23, all. 4 al decreto
legislativo n. 104/2010 e successive modificazioni. Nel mezzo di gravame,
avanzato in linea di subordine, si argomenta che la mancata proposizione
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R.D. n. 642/1907, in scrupolosa osservanza dell’art. 54 del decreto legge

dell’istanza di prelievo renderebbe improponibile la domanda di equa
riparazione solo in relazione alla durata del giudizio presupposto
successiva alla data di entrata in vigore della modifica del 2010 al decreto
legge n. 112/2008, e non anche in relazione alla durata del giudizio

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno
accolti. Premesso, infatti, che risulta

per tabulas che nel giudizio

presupposto il ricorrente presentò una istanza di prelievo ex art. 51 R.D.
n. 642/1907, deve affermarsi che l’istanza prevista dal secondo comma
dell’articolo 51 R.D. 642/1907 (denominata “di prelievo” dalla prassi
forense e posta come condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione dall’articolo 54, comma 2, d.l. 112/2008, nel testo originario)
e l’istanza prevista dal secondo comma dell’articolo 71 c.p.a.
(denominata “di prelievo” dalla legge e posta come condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione dall’articolo 54, comma
2, d.l. 112/2008, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’articolo
3, comma 23, all. 4 al decreto legislativo n. 104/2010 e dall’articolo 1,
comma 3, lett. “a”, n. 6, d.lgs. 195/2011) si identificano per struttura e
per funzione.

Si

tratta

della

medesima

istanza,

disciplinata

diacronicamente, prima, dal secondo comma dell’ articolo 51 R.D. n.
642/1907 e, poi, dal secondo comma dell’articolo 71 c.p.a.
Ha dunque errato la corte territoriale nel giudicare improponibile la
domanda di equa riparazione dell’ odierno ricorrente per mancata
presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.
Ly–)
I primi due motivi di ricorso va quindi accolti, con assorbimento del
terzo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello di
Perugia perché la stessa si pronunci sul merito della domanda di equa
riparazione dei ricorrenti.
PQM
3
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presupposto successiva a tale data.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito
il terzo e cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2017

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