Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30946 del 27/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30946 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 2363-2016 proposto da:
DELLI CARRI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato
PERIFANO DI GIACOMO & PARTNERS STUDIO LEGALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ESTER PERIFANO;
– ricorrente contro

2017
2505

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
t

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/12/2017

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la
sospensione ordinando la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale;
udito l’Avvocato PERIFANO Ester difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
Il sig. Vincenzo Delli Carri ricorre avverso il decreto della Corte
d’appello di Roma che ha respinto la domanda da lui proposta ai sensi
della legge n. 89/2001 per l’equa riparazione della eccessiva durata di

della Campania negli anni ’90 del secolo scorso, ancora pendente al dì
della domanda di equa riparazione (17.2.11).
La corte territoriale ha disatteso la domanda dell’ odierno ricorrente sul
rilievo che nel giudizio amministrativo presupposto egli non aveva
presentato l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71 del codice del
processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010),
richiesta come condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione dall’articolo 54 del decreto legge n. 112/2008, nel testo, in
vigore dal 16.9.10, modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato n.
4 al suddetto decreto legislativo n. 104/2010 e, successivamente,
dall’articolo 1, comma 3, lett. “a”, n. 6, d.lgs. 195/2011. In particolare,
la corte distrettuale ha ritenuto che detta istanza di prelievo non potesse
essere assimilata all’istanza di fissazione di udienza ex art. 23 t. 6
dicembre 1971 n. 1034 e che la sua mancata presentazione rendesse
improponibile la domanda di equa riparazione anche in relazione al
periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione che aveva
introdotto l’ istanza medesima.
Il ricorso si articola in due motivi.
Il Ministero del’Econonnia e delle Finanze ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.10.17, per la
quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il
Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1
2363/16

un giudizio da lui introdotto davanti al tribunale amministrativo regionale

Col primo motivo – riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt.
6, §1, e 13 CEDU, in relazione anche agli artt. 10 e 11 Cost., nonché
dell’art. 2 I. 89/2001, dell’art. 54, comma 2, d.l. 25.6.2008 n. 112,

23, all. 4 al decreto legislativo n. 104/2010 e successive modificazioni il ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere
insoddisfatta la condizione di proponibilità della presentazione della
istanza di prelievo di cui all’articolo 71 c.p.a., nonostante l’identità
strutturale e funzionale tra tale istanza e quella prevista dall’articolo 51
del regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907.
Col secondo motivo – proposto in via subordinata e riferito alla
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 I. 89/2001, dell’art. 54, comma
2, d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008, e dell’art. 3, comma 23, all. 4 al decreto legislativo n.
104/2010 e successive modificazioni – il ricorrente censura la statuizione
con cui la corte territoriale ha ritenuto che l’omessa presentazione della
istanza di prelievo rendesse improponibile la domanda di equa
riparazione anche per il periodo del giudizio presupposto antecedente alla
data di entrata in vigore del menzionato allegato 4 al decreto legislativo
n. 104/10 (16.9.10).
Il primo motivo è fondato.
Premesso che risulta per tabulas che nel giudizio presupposto il

convertito con modificazioni dalla legge n. 133/20081 e dell’art. 3, comma

ricorrente presentò una istanza di prelievo ex art. 51 R.D. 642/1907,
deve affermarsi che l’istanza prevista dal secondo comma dell’articolo 51
R.D. 642/1907 (denominata “di prelievo” dalla prassi forense e posta
come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione
dall’articolo 54, comma 2, d.l. 112/2008, nel testo originario) e l’istanza
prevista dal secondo comma dell’articolo 71 c.p.a. (denominata “di
2
2363/16

cv

prelievo” dalla legge e posta come condizione di proponibilità della
domanda di equa riparazione dall’articolo 54, comma 2, d.l. 112/2008,
nel testo risultante dalle modifiche recate dall’articolo 3, comma 23, all. 4
al decreto legislativo n. 104/2010 e dall’articolo 1, comma 3, lett. “a”, n.

della medesima istanza, disciplinata diacronicamente, prima, dal secondo
comma dell’ articolo 51 R.D. 642/1907 e, poi, dal secondo comma
dell’articolo 71 c.p.a.
Ha dunque errato la corte territoriale nel giudicare improponibile la
domanda di equa riparazione dell’ odierno ricorrente per mancata
presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del
secondo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte d’appello
di Roma perché la stessa si pronunci sul merito della domanda di equa
riparazione dei ricorrenti.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
secondo e cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto;
rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che regolerà
anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2017

6, d.lgs. 195/2011) si identificano per struttura e per funzione. Si tratta

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