Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30946 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21185/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Carso Ivana, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Fiorini Antonella, in Roma via Nomentana 403;

– ricorrente –

contro

D.F.F.P. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dagli avv. Celentano Sergio e Napolitano Simona, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma via

Valsavaranche 2;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 325/25/2016 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, depositata il

giorno 10 febbraio 2016.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16

ottobre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Mastroberardino Paola, la quale ha chiesto l’accoglimento dei primi

tre motivi di ricorso e il rigetto del quarto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.F.F.P. impugnò separatamente una iscrizione ipotecaria, il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione e una intimazione di pagamento, notificati da Equitalia s.p.a., per IRPEF e IRAP, assumendo di non avere mai ricevuto rituale notifica delle relative cartelle di pagamento.

Riuniti i ricorsi, in primo grado venne dichiarata inammissibile l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rateizzazione, mentre furono accolti i restanti gravami; proposto appello principale da Equitalia Sud s.p.a. – già Equitalia s.p.a. – e incidentale dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con sentenza depositata il 10 febbraio 2016, respinse quello principale e accolse l’incidentale, annullando quindi tutti gli atti impugnati.

Avverso la detta sentenza, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. già Equitalia Sud s.p.a. – ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso D.F.F.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), nonchè dell’art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 3 ottobre 2009, applicando retroattivamente gli effetti della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012.

1.2. Il motivo non ha fondamento.

Com’è noto, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, trova immediata applicazione l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (così Cass. 19/04/2018, n. 9782).

Orbene, occorre in proposito dare continuità all’orientamento, già espresso da questa Corte, a tenore del quale ove la notifica di una cartella di pagamento sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale (Cass. 15/04/2019, n. 10519).

Dunque, ancorchè nella vicenda all’esame la notifica della cartella si fosse perfezionata pacificamente prima della pubblicazione della ridetta decisione della Consulta, deve ritenersi che la questione concernente la validità o meno del procedimento notificatorio, essendo sorta dopo l’intervento del Giudice delle leggi, deve essere regolata tenendo conto dell’intervento manipolativo ad opera di quest’ultimo.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c., atteso che la cartella di pagamento doveva ritenersi correttamente notificata mediante la consegna al destinatario dell’avviso di deposito presso la casa comunale, restando sanata la mancata affissione dell’avviso sulla porta dell’abitazione del destinatario.

3. Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo omesso il giudice di merito di pronunciare sul secondo motivo di appello della ricorrente, con il quale si censurava la sentenza di primo grado, per avere escluso che la nullità della notifica della cartella, fosse risultata sanata per effetto del raggiungimento dello scopo.

3.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto, sono fondati nei limiti di cui si dirà.

E’ noto che, per costante orientamento di questa Corte, il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti come, nella specie, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione del destinatario; peraltro, tale nullità resta sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale (Cass. 09/01/2019, n. 265; Cass. 30/09/2016, n. 19522; Cass. 27/05/2011, n. 11713).

Nella vicenda in esame, è incontroverso, da un lato, che l’agente postale omise di affiggere sulla porta dell’abitazione del contribuente l’avviso di avvenuto deposito del plico e, dall’altro lato, che successivamente – in data 21 settembre 2010 – il destinatario ricevette avviso del detto deposito trasmesso a mezzo raccomandata.

Dunque, non può dubitarsi che il vizio discendente dall’omissione dell’affissione sulla porta dell’abitazione, è rimasto sanato per effetto della ricezione dell’avviso di deposito e che la notifica si è perfezionata – in forza del dettato di Corte Cost. 14 gennaio 2010, n. 3 – soltanto dopo il ricevimento della cennata raccomandata informativa.

Ha errato, allora, il giudice di merito nel ritenere irrilevante la ricezione della raccomandata da parte del contribuente, omettendo di considerare che la stessa era idonea a sanare la nullità verificatasi in precedenza nel corso del procedimento notificatorio.

4. Con il quarto motivo deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, avendo erroneamente affermato i giudici di merito, che il diniego opposto all’istanza di rateizzazione dei carichi pendenti fosse illegittimo, atteso che detta istanza non ricomprendeva le somme portate dalla cartella impugnata.

4.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, la dilazione nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo, poteva essere accordata al contribuente “nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso”; dunque tra i presupposti per accedere al beneficio non era previsto che l’istanza riguardasse tutte le somme iscritte a ruolo, assumendo rilevanza soltanto la condizione soggettiva del contribuente e non l’entità complessiva dei carichi iscritti a ruolo.

5. In definitiva, respinti il primo e il quarto motivo ed accolti i restanti, la sentenza impugnata deve andare cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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P.Q.M.

Respinge il primo e il quarto motivo del ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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