Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30945 del 27/12/2017
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30945 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE
SENTENZA
sul ricorso 14751-2015 proposto da:
PODESTA’ LUIGI, SALSANO SANTA, RUSSO WILMA, SACCO
MANLIO, STEFANELLI FRANCESCA, VISCONTI ANNA MARIA, VAIA
PASQUALE, ROTOLO ANNA MARIA, TRAMONTANO MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso
la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONIO MESSINA;
– ricorrenti contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
Data pubblicazione: 27/12/2017
legis;
– resistente –
avverso
‘s-ent.errz.w.
della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositatO il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione, con
conseguente cassazione con rinvio del decreto oggetto
di impugnativa;
udito l’Avvocato Egidio LIZZA con delega depositata in
udienza dell’Avvocato MESSINA Antonio, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE
IN FATTO
Con decreto in data 17.11.2014 la Corte d’appello di Roma
rigettava l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 proposta
dagli odierni ricorrenti avverso il decreto monocratico reso
equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo
amministrativo svoltosi davanti al TAR Campania dal 1996 al
2013. A base della decisione, premessa l’applicabilità alla
fattispecie dell’art. 54, 2° comma, D.L. n. 112/08, convertito
con modificazioni in legge n. 133/08, e successivamente
modificato dal D.Lgs. n. 104/10, la circostanza che dal
12.7.2012, data di presentazione dell’istanza di prelievo nel
giudizio presupposto, al 10.1.2013, giorno di deposito della
sentenza, era decorso meno di un anno, e dunque un termine
inferiore a quello limite di cui all’art. 2-bis legge n. 89/01.
La cassazione di tale decreto è chiesta dai ricorrenti di cui in
epigrafe in base a due motivi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un
atto di costituzione in vista della discussione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso
limitatamente alla posizione di Anna Maria Rotolo per difetto di
procura speciale (quella a margine del ricorso non reca la sua
firma).
2. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli
artt. 54, 2° comma, D.L. n. 112/08, convertito con
modificazioni in legge n. 133/08, e successivamente
modificato dal D.Lgs. n. 104/10, 6 e 13 CEDU e 2 e 3 legge n.
89/01, nonché 10, 11, 12, 14 e 15 preleggi. Sostengono i
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dalla medesima Corte, che aveva respinto la loro domanda di
ricorrenti, richiamando ampiamente giurisprudenza di questa
Corte, che ai sensi del testo vigente dell’art. 54, 2° comma,
D.L. n. 112/08 nei giudizi amministrativi pendenti al 16.9.2010
(data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/10) la
presentazione dell’istanza di prelievo rende proponibile la
domanda di equa riparazione anche per il periodo anteriore e
che negasse il diritto per il lasso temporale anteriore al
25.6.2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08 che per
la prima volta ha configurato l’istanza di prelievo quale
condizione di proponibilità della domanda ex lege n. 89/01,
sarebbe affetta da illegittimità costituzionale per violazione
dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento
rispetto ai giudizi presupposti definiti in data anteriore al
25.6.2008.
3. – Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già affermato più volte, “(i)I fatto che
ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come
modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n.
104 del 2010, nei giudizi pendenti – come nel caso in esame alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza
di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di
indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione
medesima (Cass. n. 3740/13), non significa che detta istanza
costituisca, per una sorta di
fictio iuris
limitata ai fini
applicativi della legge n. 89/01, il momento a partire dal quale
assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di
riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha
una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza
l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può
essere proposta né per il periodo anteriore né per quello
successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la domanda
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che, ad ogni modo, una diversa interpretazione della norma,
stessa è proponibile senz’alcuna limitazione. Accertatane la
presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo
assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto
processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le
condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da
altro, quale la durata eccedente, il paterna d’animo connesso e
dall’art. 2, comma
2 quinquies
–
legge Pinto o altrimenti
enucleate dal sistema in via pretoria” (Cass. n. 13554/16;
conforme, n. 2172/17).
4.
– La Corte distrettuale si è discostata da tale
interpretazione dell’art. 54 D.L. n. 112/08, incorrendo in un
duplice errore di diritto lì dove non solo ha ritenuto non
indennizzabile il ritardo precedente all’istanza di prelievo, ma
altresì ha considerato che anche la durata ragionevole dovesse
essere computata a decorrere dall’istanza stessa.
5. – In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va
cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Roma, che nel provvedere nuovamente sul ricorso si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato, regolando anche le spese
di cassazione.
6. – Nulla quanto alle spese inerenti al rapporto processuale
tra Anna Maria Rotolo e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, non avendo quest’ultimo svolto idonea attività
difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso limitatamente alla
ricorrente Anna Maria Rotolo, lo accoglie quanto agli altri
ricorrenti e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche
sulle spese di cassazione.
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l’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il
13.10.2017.