Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30945 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29177/2015 R.G. proposto da:

Leasifin Italia di S.A. & c. s.a.s. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. Arnese Aurelio, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Iacobucci Berardino, in Roma via E.Q. Visconti 99;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ragni

Vincenzo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Casadei Bianca Maria, in Roma via San Giovanni in Laterano nn.

226/210;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1014/05/2015 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il giorno 12 maggio 2015.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16

ottobre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Mastroberardino Paola, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

Che Leasifin Italia di S.A. & c. s.a.s. impugnò i ruoli relativi ad IVA, IRPEF, imposte di registro e tasse automobilistiche, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2006;

che l’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado;

che proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza depositata il 12 maggio 2015, lo accolse parzialmente, in relazione ad una sola cartella di pagamento, respingendolo nel resto;

che avverso la detta sentenza, Leasifin Italia di S.A. & c. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a.;

che con istanza depositata in cancelleria Leasifin Italia di S.A. & c. s.a.s. ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, documentato l’integrale pagamento in favore dell’amministrazione delle somme ancora dovute in forza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016;

che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);

che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente;

che le spese possono essere integralmente tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, (Cass. 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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