Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30944 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10289/2013 R.G. proposto da:

MEDI.GE.A.T. soc.c.oop. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Amatucci Andrea, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Cepparulo Antonio, in Roma viale Camillo Sabatini 150,

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Freda

Valerio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Pennella Nicola, in Roma piazza Venezia 11;

– controricorrente –

e contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C.F. (OMISSIS)), in persona

del ministro pro tempore, Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in

persona del direttore pro tempore;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 458/09/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il

giorno 5 dicembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16

ottobre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

MEDI.GE.A.T. soc.c.oop. impugnò tre cartelle di pagamento, relative ad IVA, IRAP e ritenute alla fonte, anni 2003, 2004 e 2005, assumendo di non avere mai ricevuto rituale notifica delle stesse.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza depositata il 5 dicembre 2012, lo respinse, affermando che tutte le cartelle erano state notificate correttamente.

Avverso la detta sentenza, MEDI.GE.A.T. soc.c.oop. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a.; non hanno spiegato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva.

E invero, in tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all’Agenzia delle entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero (Cass. 06/12/2017, n. 29183).

2. Con il primo motivo del ricorso deduce MEDI.GE.A.T. soc.c.oop. violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in quanto il giudice di merito ha ritenuto valida la notifica delle cartelle impugnate, nonostante la società non risultava trasferita in altro comune, nè erano stati effettuati adeguati controlli.

3. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sull’eccezione concernente le effettive ricerche della sede sociale effettuate dal messo notificatore. 3.1. I due motivi, connessi per l’oggetto, sono entrambi manifestamente infondati.

E’ noto che in tema di notifica degli atti impositivi, la c.d. “irreperibilità assoluta” del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), presuppone che nel comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purchè dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento (Cass. 27/07/2018, n. 19958).

Orbene, nella vicenda che ci occupa il giudice di merito ha accertato che nonostante le ricerche effettuate dal messo notificatore era emerso che la sede legale della società, come risultante nel registro delle imprese, non era stata rinvenuta nel comune indicato dal messo notificatore; dunque, legittimante la notifica degli atti impugnati era avvenuta mediante deposito del plico presso la casa comunale, affiggendo il relativo avviso nell’albo pretorio.

3.2. Inconferente, poi, si mostra il richiamo della ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012.

Invero, a seguito della detta pronuncia, è soltanto nei casi di c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario, che va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (così Cass. 19/04/2018, n. 9782); quando, invece, come nel caso che ci occupa, si sia di fronte ad una ipotesi di “irreribilità assoluta” – perchè nel comune non si trova abitazione, ufficio o azienda del destinatario – trova applicazione la regola dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), surrichiamata.

3.3. Inammissibile, infine, si mostra la doglianza concernente l’omesso esame del fatto che sarebbe stato decisivo per il giudizio, in quanto dalla lettura del ricorso non emerge dove la ricorrente abbia denunciato la precisa circostanza che il messo notificatore avrebbe omesso le necessarie ricerche della società, nel comune ove risultava essere ubicata la sua sede, secondo le risultanze del registro delle imprese.

4. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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