Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30943 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11790/2015 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso da se medesimo ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

TROILO in ROMA, VIA CARLO POMA 2;

– ricorrente –

contro

CA.SA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ZIINO;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2001/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. Sergio Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Palermo Ca.Sa. chiedendo la restituzione della somma di quasi Lire 350 milioni oltre ad interessi e ristoro danni, nonchè le spese dei procedimenti di vano recupero incoati verso terzi.

Il C. sosteneva d’aver consegnato sensibili somme al Ca. affinchè le investisse in operazioni finanziarie di prestito con rendimento superiore a quello garantito dai Titoli di Stato.

Precisava che il convenuto gli aveva restituito vari importi ma non quelli prestati a due specifici debitori, che appunto componevano la somma richiesta in causa, e le rivendicate spese, sostenute per cause tese alla restituzione da detti debitori dei prestiti ottenuti.

Il Ca. costituendosi rilevò come le somme di causa erano state a lui date per operare appunto degli investimenti nell’ambito di un contratto aleatorio per sua natura, sicchè non concorreva alcun obbligo di restituzione da parte sua.

Il Tribunale panormita ebbe a rigettare la domanda del C. e questi propose gravame avanti la Corte d’Appello cittadina.

La Corte territoriale ebbe ad accogliere l’appello e condannò il Ca. alla chiesta restituzione al C. della somma pretesa,ritenendo esistente la prova del mutuo in forza e della difesa proteiforme tenuta dal Ca. e della circostanza che egli agì in persona contro i debitori morosi, così smentendo la sua prospettazione difensiva d’aver agito per conto ed in nome del C..

La Corte panormita rigettò la pretesa dell’appellante C. afferente le spese sostenute per gli infruttuosi procedimenti di recupero svolti contro i terzi debitori.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ca. svolgendo, a sua volta,impugnazione incidentale fondata su tre motivi.

Il resistente in prossimità dell’adunanza ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso incidentale mosso dal Ca. s’appalesa fondato e va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed assorbimento e degli ulteriori motivi di ricorso incidentale e dei due motivi di ricorso principale.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente C. denunzia violazione del disposto ex art. 1224 c.c., poichè la Corte panormita ha riconosciuto il dies iniziale della decorrenza degli interessi sulla somma dovuta in restituzione dall’avvio della lite, trascurando precisa prova – monitoria del 8.4.1999 – di precedente messa in mora, il cui rilievo viene svalutato con errato richiamo ad arresto di questa Suprema Corte.

Con la seconda doglianza il C. lamenta violazione di legge poichè la Corte panormita non ha pronunziato sulla sua domanda di aver restituite le spese liquidiate dal primo Giudice a suo carico e pagate al Ca..

Con il primo mezzo d’impugnazione incidentale il resistente denuncia violazione delle norme ex artt. 2697 e 1813 c.c., poichè la Corte di prossimità ha ritenuto sufficiente la prova della datio del denaro per ritenere provato il contratto di mutuo e, di conseguenza, l’obbligo azionato della restituzione sulla scorta della mancata prova del suo asserto difensivo.

Con la seconda censura il Ca. lamenta violazione delle norme ex artt. 2730 e 2733 c.c., in tema di confessione, poichè la Corte panormita ha assegnato tale valenza probatoria a sua dichiarazione resa nell’ambito di procedimento penale quindi, non già, formulata per confermare la tesi della controparte processuale, bensì per propria tutela da possibile incriminazione.

Con la terza doglianza il resistente rileva violazione della norma in art. 115 c.p.c., ed omessa motivazione su fatto decisivo poichè la Corte di merito non ha apprezzato che il C. – già suo suocero – ebbe a partecipare in prima persona alle azioni giudiziarie di recupero delle somme dovute dai soggetti beneficiari del finanziamento, operato con le somme dal C. consegnate per investimento all’ex genero Ca..

Reputa la Corte d’esaminare, anzitutto, il primo motivo d’impugnazione portato in ricorso incidentale dal Ca. in quanto atto a risolvere il procedimento avanti questa Corte con l’assorbimento di tutte le altre questioni agitate con gli altri motivi presenti sia in ricorso principale che incidentale.

Invero la Corte panormita ha accolto la pretesa del C. di aver restituite le somme di denaro date al Ca. poichè provato l’obbligo di restituzione in quanto il rapporto, intercorso tra le parti, era da inquadrare nel contratto di mutuo poichè non fondata la tesi difensiva proposta dal Ca. e ribadita nel suo formale interrogatorio.

La violazione del disposto ex art. 2697 c.c., in cui è incorsa la Corte territoriale appare evidente posto che ha ritenuto accertato l’assunto attoreo, non già, perchè il C. lo ha provato, ma esclusivamente perchè risultava mancata la prova dell’asserto difensivo da parte del convenuto.

Difatti come insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 3642/04, Cass. sez. 2 n. 24328/17 – che si intende ribadire, una volta che il convenuto abbia comunque contestato di dover restituire la somma ricevuta è, anzitutto, onere probatorio dell’attore dimostrare la stipulazione del contratto di mutuo e conseguente obbligo di restituzione.

Nella specie la Corte panormita s’è limitata ad esaminare la prospettazione alternativa fornita dal convenuto a sostegno della sua puntuale confutazione della pretesa attorea, ma non ha, anche ed anzitutto, valutato se l’attore ebbe ad addurre prova adeguata a sostegno ella sua tesi che tra le parti venne stipulato contratto di mutuo.

La sentenza impugnata, quindi, per detta ragione assorbente va cassata e la questione rimessa alla Corte d’Appello di Palermo altra sezione che la esaminerà secondo il principio di diritto dianzi evidenziato, rimanendo assorbite le ulteriori questioni poste dagli impugnanti in quanto logicamente dipendenti dalla soluzione data alla problematica circa la sussistenza o no del dedotto contratto di mutuo.

Il Giudice del rinvio, ex art. 385 c.p.c., comma 3, provvederà anche alla disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso principale,cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo altra sezione anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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