Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30943 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30943 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA

sul ricorso 23776-2013 proposto da:
METALMETRON SRL IN LIQUIDAZIONE 00323860098, in persona
del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUCIO CRISPO;
– ricorrente contro

2017
2381

9 2\

PEZZOLO PEPITA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO l, presso lo studio dell’avvocato
LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PAOLO MOMIGLIANO, GIAN LUCA BALLERO DALLA
DEA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 27/12/2017

avverso la sentenza n. 507/2013 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 11/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA

PICARONI.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza definitiva
depositata in data 11 aprile 2013, ha parzialmente riformato la
sentenza del Tribunale di Genova depositata in data 17
gennaio 2015, e, per l’effetto, ha rideterminato il compenso

all’arch. Pepita Pezzolo nell’importo di euro 270.578,00 e
relativi accessori, dedotti gli importi già corrisposti, come
indicati in motivazione.
2. Con la sentenza non definitiva depositata in data 10
dicembre 2008, la stessa Corte aveva riconosciuto il diritto
dell’arch. Pezzolo al pagamento del compenso per l’attività di
progettazione esecutiva, indicata nella notula del 9 novembre
1995, e quindi disposto la prosecuzione del giudizio per
l’acquisizione della documentazione che era stata prodotta nel
giudizio di primo grado. Ricostruito il fascicolo di parte Pezzolo,
la Corte d’appello ha determinato il compenso sulla base della
CTU appositamente disposta.
3.

Per la cassazione della sentenza ricorre, in via

principale, Metalmetron srl in liquidazione, sulla base di un
motivo. Resiste con controricorso Pepita Pezzolo, che propone
ricorso incidentale affidato a tre motivi. La ricorrente principale
ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.
civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale è infondato.
1.2. Con l’unico motivo è denunciata violazione dell’art.
112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia della Corte d’appello
sull’eccezione sollevata dalla società Metalmetron (pag. 20 atto
di appello) in riferimento alla non debenza del compenso
professionale per le attività svolte dall’arch. Pezzolo in epoca
i

professionale dovuto da Metalmetron s.r.l. in liquidazione

successiva a gennaio 1996. I rapporti tra le parti si erano
interrotti da tempo e l’arch. Pezzolo era sicuramente edotta del
fatto che la società aveva affidato ad altri l’incarico di
realizzare la progettazione esecutiva (dichiarazioni teste
Falsco).

2.1. La Corte d’appello ha esaminato la prospettazione
difensiva della società (pag. 6 sentenza), e l’ha rigettata sul
rilievo che, alla data in cui l’arch. Pezzolo depositò il progetto
esecutivo al Comune di Savona – 13 marzo 1996 -, non era
intervenuta la revoca dell’incarico.
2.2. Le ulteriori considerazioni esposte nel motivo di
ricorso, con le quali si contesta la valutazione delle risultanze
probatorie sulla cui base la Corte d’appello ha fondato il rigetto
dell’eccezione di Metalmetron, non sono sussumibili nel vizio
processuale denunciato, e quindi risultano inammissibili. Il vizio
di omessa pronuncia, che sanziona la violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod.
proc. civ.) in cui sia incorso il giudice, non investe il contenuto
della pronuncia.
3. Il ricorso incidentale è parimenti infondato.
3.1. Con il primo motivo è denunciata violazione di legge
e si contesta la mancata applicazione della legge 2 marzo
1949, n. 143, recante Approvazione della tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti, e succ. modifiche, ai fini della
quantificazione del compenso professionale.
3.2. La doglianza è inammissibile.
Nel richiamare la CTU a fondamento della decisione, la
Corte d’appello ha specificato nel dettaglio il contenuto
dell’indagine, dando atto dell’applicazione dei criteri previsti
dalla legge n. 143 del 1949 (pag. 6 della sentenza, punti 1 e
2

2. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste.

2); ha precisato che la maggiorazione prevista dall’art. 21,
comma 3, I. n. 143 del 1949 non era stata applicata per
incompletezza dell’elaborato redatto dalla professionista (pag.
6 punto 3); ha evidenziato che era stato «necessario» al CTU
elaborare un criterio di stima «adattato alla situazione

effettivamente espletate dall’arch. Pezzolo. A fronte di questi
rilievi, che la ricorrente non si fa carico di confutare, la
doglianza si risolve nell’inammissibile richiesta di riesame
dell’intero elaborato peritale, peraltro neppure riportato nel
ricorso in violazione del principio di specificità.
4. Con il secondo motivo è denunciata omessa pronuncia
sulla richiesta di rinnovazione della CTU.
4.1. La doglianza è inammissibile in quanto il vizio
processuale di omessa pronuncia si configura esclusivamente
con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano
una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in
relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è
denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (ex
plurimis, Cass., Sez. U. 18/12/2001; Cass. 05/07/2016, n.
13716).
5. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un
fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
La ricorrente incidentale lamenta che la Corte d’appello ,
e prima ancora il CTU, non avrebbero considerato il documento
«computo metrico» che era stato valutato, invece, dalla
Commissione taratura dell’Ordine degli architetti nella seduta
del 29 luglio 1996, ai fini del parere di congruità espresso sulla
parcella della professionista, e che dimostrava il
completamento dell’attività di progettazione esecutiva. La
3

concreta» per riuscire a quantificare le prestazione

Corte d’appello aveva valorizzato l’affermazione dell’arch.
Pezzolo, di avere eseguito circa il 50% della progettazione
esecutiva e di dettaglio, che era veridica con riferimento alla
situazione esistente nel mese di novembre 1995.
Successivamente, infatti, la professionista aveva proseguito

ritenuto dalla citata Commissione.
5.1. La doglianza è inammissibile.
La Corte d’appello ha evidenziato, nella premessa della
motivazione (pag. 5 della sentenza), che oggetto di causa era
soltanto la determinazione del compenso dell’attività indicata
nella notula del 9 novembre 1995, la cui spettanza all’arch.
Pezzolo era stata riconosciuta dalla sentenza non definitiva.
Tale sentenza, che ha accertato l’oggetto ed i limiti dell’incarico
professionale nei termini sopra indicati, non è stata impugnata
con conseguente preclusione endoprocessuale assimilabile al

\

giudicato interno (ex plurimis, Cass. 09/02/2016, n. 2533).
6. I ricorsi principale e incidentale sono rigettati a spese
compensate, stante la soccombenza reciproca. Sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di
entrambe le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e
dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente principale e della
ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.

4

nell’attività e nel febbraio 1996 il progetto era completo, come

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in

data 4 ottobre 2017.

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