Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30942 del 27/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 30942 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 19360-2013 proposto da:
CARPINELLI MICHELE CRPMHL57A01H984B, OLIVIERI PENNESI
PATRIZIA LVRPRZ60C58G921Y, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, rappresentati e
difesi dall’avvocato FABRIZIO CHIOINI;
– ricorrenti –

2017
2287

contro

LYRA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CIVININI N.12, presso lo studio dell’avvocato
LUCA SPINGARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 27/12/2017

ERASMO NICOLA ESPOSTO, FABIO ESPOSTO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 387/2013 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 03/ /2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, solo in subordine per il
rigetto dello stesso;
udito

l’Avvocato

CHIOINI

Fabrizio

difensore

del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Francesco AMICI, con delega depositata
in udienza degli Avvocati ESPOSTO Fabio ed Erasmo
Nicola, difensori del resistente, che si è riportato
alle difese in atti.

udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

Fatti di causa
La società Lyra Costruzioni srl con atti di citazione, del 5 febbraio
2003, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Fermo Carpinelli
Michele e Olivieri Pennisi Patrizia, deducendo che nel mese di

possibilità di acquistare dei lotti di terreno edificabili e che a
seguito della prospettazione del professionista della possibilità di
vendita di un lotto di mq 31.000 di proprietà dei convenuti erano
stati instaurati delle trattative, nel corso delle quali sia il geom.
Franchi che il sig. Carpinelli avevano prospettato la possibilità di
edificare sul lotto delle villette a schiera. Successivamente, il geom.
Franchi aveva informato la società Lyra che nell’estensione
complessiva di mq 31.000 vi era la possibilità di costruire con una
copertura massima di mq. 17.050 che l’altezza massima degli

edifici era di mt 10 e che il prezzo del terreno richiesto dalla società
era di L 5milivardi e 200 milioni.
Le parti avevano, quindi, stipulato in data 30 aprile 2002 presso, lo
studio del Notaio Moscetta il preliminare di vendita avente ad
oggetto il lotto di cui si dice al prezzo di C. 2.608.107,34 con il
quale le parti avevano convenuto come condizione essenziale che il
piano di lottizzazione necessario per procedere alla costruzione
fosse stato approvato con indici di edificabilità non inferiori a quelli
indicati dai venditori e riportati specificamente nel certificato di

e

destinazione urbanistica, mentre il Carpinelli aveva impostato
1

marzo 2002 si era rivolta al geom. Franchi per conoscere la

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

_
l’affidamento in favore del geom. Franchi della realizzazione del
piano di lottizzazione, con compenso a carico della società Lyra
La società Lyra, rilevate alcune incongruenze risultanti dal
certificato di destinazione urbanistica ha provveduto ad accertare la

ed ha verificato che la superfice realizzabile non era quella di mq
17.050 e dio mq 13 959 rispettivamente per villette a schiera o
per costruzioni isolate, ma, bensì, rispettivamente di mq. 12.000 e
10.000 circa. Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto
preliminare per il mancato avveramento della condizione
contrattuale di cui all’art. 5 del preliminare di vendita con l’obbligo
dei convenuti alla restituzione della caparra, in via gradata
,

chiedeva di dichiarare l’annullamento del preliminare per dolo del
, promittente venditore con l’obbligo alla restituzione della caparra
nonché il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. In
via ancora più grada la società Lyra chiedeva di dichiarare
l’annullamento del contratto preliminare per errore essenziali della
società Lyra.
Si costituivano Carpinelli Michele e Olivieri Pennisi Patrizia
contestando che con il preliminare il Carpinelli avesse garantito la
possibilità edificatorie indicate dalla parte attrice e proprio per
evitare problemi era stato allegato al preliminare il certificato di
destinazione urbanistica.

reale destinazione del lotto promesso in vendita presso il Comune

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

Il Tribunale di Fermo con sentenza n. 124 del 2005 dichiarava
l’annullamento del contratto preliminare per errore essenziale e,
conseguentemente condannava i convenuti alla restituzione della
caparra, condannava Franchi Guido al risarcimento del danno,

modo negligente. Secondo il Tribunale entrambe le parti erano
incorst nell’errore essenziale riguardante la superficie dell’area
oggetto di compravendita utilizzabili per la costruzione a schiera.
Quanto alla responsabilità del Geom. Granchi il Tribunale affermava
che l’operato del tecnico non era stato caratterizzato da quella
diligente scrupolosità, se, invece, avesse, correttamente, svolto la
sua attività avrebbe rilevato l’errore che caratterizzava il certificato
di destinazione urbanistica.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciandosi su appello proposto
da Carpinelli ed Oliveri, i quali deducevano l’insussistenza di
qualsiasi errore nella formazione della volontà e concludevano
chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e
dell’appello proposta dal geom. Franchi, nel contraddittorio della
società Lyra Costruzioni, con sentenza n. 387 del 2013 respingeva
tutti gli appelli e confermava la sentenza impugnata.
Secondo la Corte di Ancona, il tipo di errore, contenuto nel
certificato di destinazione urbanistica riguardante il calcolo
effettuato per la determinazione della superficie edificabile e non
gli indici, per altro non riportati nel testo dell’art. 10 del preliminare
3

posto che aveva svolto l’incarico di consulenza professionale in

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

confermano l’erronea indicazione nel testo del suddetto certificato
della determinazione della superficie edificabile. L’errore di cui si
dice, presenta le caratteristiche dell’errore causa di invalidità del
contratto, infatti, rientra nella comune esperienza che le possibilità

elemento che viene considerato nel processo formativo della
volontà che conduce all’acquisto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Carpinelli
Michele e Oliveri Pennisi Patrizia con ricorso affidato a sei motivi,
illustrati con memoria. La società Lyra Costruzione S.r.l.. ha
resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Con il primo motivo di ricorso Carpinelli e Oliveri lamentano la
violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt.
1362 e 1363 cod. civ. Sussistenza di vizi della motivazione il
certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto non
contiene alcun errore. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale
non avrebbe interpretato correttamente il certificato di destinazione
urbanistica dell’immobile promesso in vendita e allegato al contatto
preliminare, ritenendo che quel certificato indicato nell’art, 5 del
preliminare fosse errato nella determinazione del consenso
manifestato dalle parti, perché le indicazioni di mq 17.050 e
13.950 riportate a pagina 109 dell’allegato al certificato di

4

edificatorie di un lotto sono ex latere emptoris il più importante

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

destinazione urbanistica si riferivano al piano regolatore prima
della variante.
1.1.= Il motivo è infondato.
La Corte distrettuale ha ampiamente e chiaramente indicato le

di destinazione urbanistica erano idonei a giungere ad un errato
calcolo o determinazione della superficie edificabile e dunque ad
una errata formazione della volontà contrattuale. La Corte
distrettuale, in altri termini, ha accertato motivatamente
(confermando la sentenza impugnata) che la volontà del
promissario acquirente (ma nel caso concreto anche la volontà
contrattuale del promittente venditore) si era formata secondo una
rappresentazione distorta della realtà.

E, conseguentemente, e

motivatamente, ha accertato che l’errore di cui si dice era
essenziale e riconoscibile. La Corte si è preoccupata, altresì, di
chiarire l’origine dell’errore contrattuale spiegando che l’errore era
stato determinato da un errore contenuto nel certificato di
destinazione urbanistica. Come ha osservato la Corte distrettuale, il
certificato di destinazione urbanistica di cui si dice, alla luce della
stessa testimonianza del tecnico comunale “(….) nel suo allegato
109 conteneva un errore ma, non quanto agli indici, quanto
all’indicazione dell’estensione del terreno, sulla quale,
evidentemente risultava, erroneamente, calcolata, applicando

l’indice di utilizzazione fondiaria, di per sé corretto, alla superficie

ragioni per le quali ha ritenuto che gli errori contenuti nel certificato

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

totale dell’area pari a 31.000 mq decurtandola, invece, del 25%,
quale quota destinata alla riserva di aree pubbliche (trattandosi di
insediamento industriale), della minore ed erronea quota del 15°/o,
applicabile nella diversa ipotesi degli insediamenti industriali, per i
quali non fosse stato indicato un indice diverso (….)”. Questi

elementi, secondo la Corte distrettuale, seppure tali da precisare il
tipo di errore contenuto nel certificato di destinazione urbanistica
riguardante il calcolo effettuato per la determinazione della
superficie edificabile e non degli indici per altro riportati nel testo
dell’art. 10 del preliminare, confermano l’erronea indicazione nel
testo del suddetto certificato nella determinazione della superficie
edificabile.
Si tratta, come è evidente, di una ricostruzione della fattispecie, di
un accertamento di fatto in ordine alla formazione della volontà
contrattuale che in quanto ampiamente motivata e, comunque,
priva di vizi logici e/o giuridici non è suscettibile di essere sindacata
nel giudizio di cassazione.
1.2.= D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella
data del giudice del merito al contratto (nel caso concreto allo
stesso certificato di edificabilità) non deve essere l’unica
interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle
possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola
contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è
consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione, poi
6

i
r

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia
stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22
febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248)
Piuttosto, parte ricorrente si limita – in concreto – ad opporre, alla

la propria soggettiva lettura di quello stesso contratto ed è
evidente -quindi – che il motivo non può trovare accoglimento
anche per questa ragione.
2.= Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione di legge in tema di interpretazione del contratto,
di ammissione delle prove orali, di determinazione dell’oggetto del
contratto. Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe violato la
normativa: a) di cui all’art. 1362 cod. civ. per aver dato rilievo
determinate ad elementi estranei al contratto, b) di cui all’art. 1350
e 1351 cod. civ. con riferimento al mancato rispetto della forma
scritta ad substantiam per le alienazioni di beni immobili laddove si
è superato il tenore letterale e sostanziale del contratto; c)= di cui
agli artt. 2722 e 2725 cod. civ. per quanto riguarda l’ammissibilità
della prova. In particolare, ritengono i ricorrenti la Corte
distrettuale non avrebbe tenuto conto che il certificato di
destinazione urbanistica era per se stesso inidoneo a creare un
affidamento tutelabile ed ad indurre le parti in errore sulla reale
consistenza della volumetria realizzabile, nonché a determinare al
.

7

interpretazione del contratto inter partes data dai giudici del merito

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

promittente acquirente alla conclusione di un accordo che altrimenti
non avrebbe voluto. Piuttosto, la Corte distrettuale, sempre
secondo i ricorrenti, avrebbe deciso in base alla testimonianza del
sig. Polini e non invece come avrebbe dovuto fare attraverso

aspettativa edificatoria era sta convenuta o meno.
Tenuto conto ancora, che non sarebbe possibile demandare ad un
intervento non scritto quale potrebbe essere una dichiarazione fatta
prima della conclusione dell’accordo, ma non riportata nel
contratto, la ricostruzione della volontà delle parti avrebbe dovuta
essere compiuta in ragione della dichiarazione contrattuale. Proprio
a causa di tale formalismo, nessuna rilevanza probatoria potevano
avere le risultanze delle prove orali ex adverso richieste ed a suo
tempo assunte, le quali non dovevano essere ammesse.
2.1.= Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perché non coglie
la ratio decidendi e, comunque, perché si risolve nella richiesta di
una diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel
giudizio di cassazione, se, come nel caso in esame, la valutazione
della Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici.
Va qui detto, che la questione posta all’esame della Corte
distrettuale era quella di accertare se il promissario acquirente
fosse caduto in errore nell’individuazione del bene oggetto della
compravendita. Ora, sul punto la Corte distrettuale ha
, correttamente valutato i dati processuali ed ha correttamente

l’interpretazione dell’accordo scritto al fine di valutare se la citata

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

applicato il diritto riferibile al caso pervenendo alla conclusione che
il promissario acquirente era caduto in errore nell’individuazione del
bene oggetto della compravendita e ad un tempo evidenziando che
all’art, 5 di detto contratto le parti avevano subordinato la

concernente le aree oggetto di questa scrittura (art. 1 e 2 )
vengono approvate dal Comune con indice di edificabilità non
inferiori rispetto quelli attuali di cui all’allegato certificato di
destinazione urbanistica, rivelatesi, poi, errato, per un errore
essenziale, presente nel certificato stesso (e relativo al calcolo
della superficie edificabile). Insomma, la Corte distrettuale ha
verificato la sussistenza di un errore di diritto essenziale
sull’oggetto del contratto (comune ad entrambe le parti, come ha
chiarito al stessa Corte distrettuale, proprio ricostruendo i rapporti
intervenuti tra le parti e, comunque, in ragione dell’interpretazione
contrattuale ed, in particolare, della rilevanza della clausola n. 5 del
contratto., ha, altresì, rilevato che l’errore identificato era
essenziale. Infatti, facendo proprie le considerazioni del Tribunale,
la Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire che “(….) rientra
nella comune esperienza che le possibilità edificatorie di un lotto
sono ex latere emptoris, il più importante elemento che viene
considerato nel processo formativo della volontà che conduce
all’acquisto.

promessa di vendita alla condizione che il piano di lottizzazione

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

Quanto alla rilevanza dell’errore la Corte ha specificato che sul
punto si era formato il giudicato interno, posto che gli appellanti
non avevano sollevato alcuna doglianza “(….) quanto alle
considerazioni giuridiche contenute nella sentenza appellata a

che non possono dunque che essere riconfermate (….)”.
2.2.= Corretta e coerente con i principi espressi da questa Corte è
l’affermazione della Corte secondo cui “(….) i limiti legali di
ammissibilità della prova non operano quando la prova sia diretta
non già a contestare il contenuto di un documento ma a rendere
esplicito il significato, in particolare, il divieto dell’ammissione della
prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 cod. civ. in rodine ai

patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento
riguarda solo gli accordi diretti a modificare

ampliandolo o

restringendolo, il contenuto del negozio mentre il divieto non
riguarda la prova diretta ad individuare la reale portata attraverso
l’accertamento degli elementi

di fatto che determinarono

il

consenso dei contraenti ( )” (in tal senso cfr Cass. n. 14024 del
2005). Ora, nel caso in esame le prove testimoniali ammesse ed
escusse durante il giudizio di primo grado non avevano come
finalità quella di provare patti aggiunti o contrari al contenuto
dell’accordo, ma avevano come unica ragione d’essere quella di
interpretare e ricostruire il processo di formazione della volontà
, delle parti ricadente sulle qualità essenziali dell’oggetto del
10

proposito della rilevanza dell’errore quando sia decisivo dell’accordo

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

contratto, cioè, la sua capacità edificatoria e l’accertamento di un
errore in cui fossero incorse entrambe le parti.
3.= I ricorrenti lamentano, ancora:
a) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione di legge in

contraddittoria motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte
distrettuale avrebbe erroneamente interpretato sia la deposizione
del teste di parte attrice arch. Cicchinè e sia del comportamento
del sig. Carpinelli in occasione di un incontro presso l’Ufficio tecnico
del Comune di Sant’Elpidio, perché, quand’anche le dichiarazioni
del teste Cicchinè corrispondessero a verità non aveva di certo
ammesso che il certificato di destinazione urbanistica fosse errato
né sarebbe merso che la cubatura fosse stata determinante del
consenso; il comportamento del Carpinelli non avrebbe potuto
essere considerato essendo un caso, quello in esame, di contratto
soggetto a forma scritta ab substantiam.
b)

con il quarto motivo del ricorso i ricorrenti lamentano la

violazione e falsa applicazione di legge in tema di errore e di
assolvimento dell’onere probatorio. Omessa e insufficiente eio
contraddittoria motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte
distrettuale avrebbe motivato la propria decisione, basandosi non
su documenti, ma su argomentazioni aleatorie e non verificabili in
modo obiettivo, addirittura tratte dalla comune esperienza

tema di interpretazione del contratto. Omessa e insufficiente e/o

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

3.1.= I motivi che per la loro innegabile connessione vanno
esaminati congiuntamente, sono infondati.
E’ sufficiente al riguardo ribadire quanto ha già avuto modo di
evidenziare la Corte distrettuale e già richiamato esaminando il

che le possibilità edificatorie di un lotto sono ex latere emptoris il
più importante elemento che viene considerato nel processo
formativo della volontà che conduce all’acquisto (…)”.
3.2.= Senza dire che il compito di valutare le prove e di
controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonché di individuare
le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive
risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice
del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per
Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata,
per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non
conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il
difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di
legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali
diversa da quella operata dal giudice di merito.
12

motivo precedente, cioè: “(…..) rientra nella comune esperienza

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

4.= Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento all’art. 1383 cod. civ. Omessa
e/o insufficiente motivazione. Secondo i ricorrenti avrebbe errato la
Corte distrettuale nel rigettare la domanda riconvenzionale nonché
l’appello dei promittenti venditori consistente nella declaratoria di

legittimità del proprio recesso dal preliminare concluso il 30 arile
2002 con effetto risolutivo dello stesso in modo da ritenere
definitivamente la caparra già ricevuta pari ad C. 284.051,29 a
titolo di indennizzo e di risarcimento dei danni conseguente
all’inadempimento da parte della promittente acquirente perché
non avrebbe tenuto conto che era stato dimostrato che il
promissario acquirente non aveva, come, invece, avrebbe dovuto
per impegno contrattuale, a depositare al Comune di Sant’Elpidio a
Mare un progetto di lottizzazione.
4.1.= Il motivo è infondato.
Va qui osservato che tra la risoluzione e l’annullamento del
contratto vi è una differenza strutturale: mentre la risoluzione
riguarda il momento esecutivo di un contratto correttamente sorto,
l’annullamento è relativo al momento genetico del rapporto
contrattuale che, a causa della presenza di un vizio del consenso,
nasce, appunto, viziato. Appare evidente, pertanto, la maggiore
radicalità dell’effetto dell’annullamento rispetto a quello della
risoluzione tale che è ragionevole pensare che l’annullamento per
un vizio del consenso sia possibile pure nell’ipotesi in cui il
13

ig)

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl
e

contratto debba ritenersi risolto. Ciò trova immediata rispondenza
nella differenza di effetti che producono i due rimedi, in quanto nel
caso di risoluzione l’effetto retroattivo è dovuto solo ad una
specifica disposizione di legge (art. 1458 c.c.), l’inesistenza degli

direttamente la fonte del rapporto obbligatorio. Con la conseguenza
che accertato il vizio del consenso e pronunciato l’annullamento del
contratto questo travolge il rimedio della risoluzione e i rapporti tra
le parti vanno ricondotti allo status quo ante alla stipula del
contratto.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi
principi e non merita, dunque, alcuna censura. Correttamente la
a

sentenza impugnata ha avuto modo di precisare che: “(…..) dal

,

rigetto dei motivi finora esaminati consegue anche quella
riguardante l’accertato inadempimento della società appellata, la
risoluzione del contratto e la legittimità della ritenzione della
caparra, in quanto dedotti sul presupposto dell’accoglienza dei
precedenti motivi di appello e, dunque, come affermato dal primo
giudice della validità del contratto (….)”.
5.= Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano Omessa e
insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella
parte che ha disposto la condanna integrale degli appellanti alle
spese di lite. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe
I

.

errato nel condannare gli attuali ricorrenti al pagamento delle spese
14

effetti del contratto annullato è in re ipsa, in quanto viene colpita

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl

di lite non tenendo conto che aveva rigettato anche l’appello
incidentale proposta dalla società Lyra Costruzione, per cui avrebbe
dovuto riconoscere dovuto riconoscere una compensazione totale o
parziale.
5.1.= Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della

decisione impugnata e l’errore denunciato è dovuto ad una non
corretta lettura della sentenza.
Come ha avuto modo di precisare la Corte distrettuale le spese
seguono la soccombenza e vanno posti a carico degli appellanti
nella misura già indicata in primo grado. Ora, come risulta dal
dispositivo della sentenza di primo grado, così come riportato dagli
stessi ricorrenti, con l’atto di ricorso (pag. 5) risulta che i convenuti
(Carpinelli e Oliveri ed il convenuto Franchi erano condannati a
rimborsare le spese di lite alla società Lyra Costruzioni nella misura
rispettivamente di 5/6 e di 1/6 delle spese sostenute per il giudizio
che veniva liquidate. Appare, dunque, del tutto pacifico che la
Corte distrettuale, avendo adottato lo stesso criterio del Tribunale,
non ha condannato gli appellanti (soccombenti) al pagamento
integrale delle spese di lite ma al solo pagamento dei 5/6 delle
spese di lite il che vuol dire che ha riconosciuto una parziale
soccombenza degli appellati, odierno controricorrente.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido
a rimborsare parte ricorrente delle spese del presente grado del
giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto
15

/7

RG. 19360 del 2013 Carpinelli Michele – – Lyra Costruzioni srl
I

che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello

Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a
parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione
che liquida in C. 5.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese
generali pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge, dà
atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del
2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
di questa Corte di Cassazione il 26 settembre 2017.
Il Consigliere relatore

f7 IAX■ivt

stesso art. 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA