Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30941 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1541/2015 proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato SAVINO ANTONIO

MUSTI;

– ricorrente –

contro

L.M.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA

CASTRONOVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2123/2014 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C. ebbe a convenire in giudizio avanti il Giudice di Pace di Trinitapoli L.M.N. deducendo d’avere consegnato a titolo di mutuo al convenuto la somma di Euro 1.700,00 che questi mai gli aveva restituito, sicchè chiedeva la condanna del L.M. al pagamento dell’importo capitale indicato con interessi di mora.

Resistette il L.M. contestando la pretesa attorea poichè le somme percette dall’attore – per altro in tempi diversi e per diverso importo – erano il corrispettivo per attività professionale svolta in suo favore.

Il primo Giudice ebbe ad accogliere la domanda, mentre il Tribunale di Foggia accolse l’appello del L.M., rigettando la pretesa originariamente mossa dal B..

Avverso la sentenza resa dal Tribunale dauno ha proposto ricorso per cassazione il B. articolato su sette motivi.

Ha resistito con controricorso il L.M. ed il ricorrente in prossimità dell’adunanza ha rimesso nota difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal B. non ha fondamento giuridico e va rigettato.

In limine osserva la Corte come l’eccezione afferente la tardiva notificazione del controricorso sia priva di fondamento.

Difatti come s’apprezza dall’esame del citato atto questo venne, bensì, notificato mediante posta il 4.2.2015, quindi scorsi i prescritti 40 giorni dalla notifica del ricorso – 22.12.2014 -, ma risulta consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 28.1.2015,ossia entro il termine.

Dunque, siccome insegna costantemente questo Supremo Collegio – Cass. sez. 5 n 6316/05.- a seguito dell’intervento sul punto della Corte costituzionale il termine decadenziale risulta rispettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il B. denunzia violazione del disposto ex art. 2697 c.c., comma 2, poichè il Giudice dauno non ebbe a verificare la fondatezza dell’eccezione, avanzata dal convenuto per contrastare la sua domanda – pagamento ricevuto per prestazioni professionali.

Osserva al contrario questa Corte come rimane, comunque, onere dell’attore dar prova del fondamento della sua domanda a fronte della contestazione mossa dal convenuto,siccome insegna specifico arresto di questa Suprema Corte riguardo a caso omologo – Cass. sez. 2 n 24328/17.

Dunque nemmeno si può profilare nella specie la dedotta violazione di legge poichè il Tribunale ha rilevato che il B., come suo preciso onere quale attore, non aveva fornito adeguata prova del suo assunto di aver consegnato del denaro al L.M. a titolo di mutuo con conseguente obbligo restitutorio di questo.

I motivi dal secondo al settimo deducono tutti la violazione del disposto ex art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione di specifici elementi probatori versati in atti dal ricorrente a sostegno della sua pretesa.

Così, con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata conclusione tratta dall’esame del contenuto confessorio traibile dalle note scambiate ante causam tra i difensori delle parti.

Così, con la terza doglianza si deduce che i Giudici di merito non ebbero ad accertare quale professione svolgesse il convenuto – resistente, il cui compenso risultava portato a giustificazione del pagamento ricevuto.

Così, con la quarta censura viene rilevato l’errato apprezzamento del valore probatorio dei tre assegni ricevuti dal L.M., in effetto prova scritta della dazione del mutuo.

Così,con la quinta doglianza viene dedotta la mancata valutazione del comportamento processuale tenuto dalle parti, quale elemento significativo a sostegno della sua pretesa.

Così, con la sesta doglianza si deduce il mancato prudente apprezzamento delle prove raccolte,il quale ha portato all’errata conclusione che la domanda non era supportata da adeguati elementi di conforto.

Infine con il settimo mezzo d’impugnazione il B. rileva mancato apprezzamento dell’esistenza di precisa prova circa la conclusione del contratto dedotto in causa.

In linea generale va sottolineato come l’errato apprezzamento delle prove raccolte può configurare il dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, solo se non osservati i canoni ermeneutici indicati nel testo dell’art. 116 c.p.c. – Cass. sez. 2 n. 24434/16 – e non anche allorquando il Giudice agisca nell’ambito della sua riconosciuta facoltà di apprezzare le prove ” secondo il suo prudente apprezzamento” – Cass. sez. 3 n. 23940/17 -.

Nella specie il B. con i sei motivi afferenti la denunzia di violazione del disposto ex art. 116 c.p.c., ha esclusivamente lamentato il malo uso, da parte del Giudice d’appello, della sua facoltà di apprezzare le prove senza anche indicare in concreto – comma 1 – l’apprezzamento libero di prova legale ovvero l’assegnazione di valore assoluto a prova liberamente apprezzabile o l’errato uso della facoltà di trarre argomento di prova da determinate condotte delle parti. Nei motivi secondo, terzo, quarto, sesto e settimo il B. deduce inosservanza del canone ermeneutico di apprezzamento delle prove posto art. 116 c.p.c., comma 1, ma in effetti non segnala errore nel valutare prova legale, bensì sempre e solo apprezzamento difforme, rispetto alla sua tesi, dei dati probatori,sia testimoniali che documentali acquisiti in causa,da parte del Giudice dauno.

Nel quinto motivo il B. rileva violazione della norma di cui all’art. 116 c.p.c., comma 2, che regola la facoltà del Giudice di merito nel trarre argomento dalla condotta delle parti, ma in concreto opera mera contrapposizione della propria interpretazione della condotta tenuta dall’avversario rispetto alla valutazione datane dal Giudice.

In definitiva con i sei mezzi d’impugnazione fondati sulla violazione dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente porta critica circa la valutazione di merito degli elementi probatori richiedendo a questa Corte di legittimità un inammissibile apprezzamento del merito della causa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del B. alla rifusione in favore del L.M. delle spese di questo giudizio di legittimità,liquidate in globali Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il B. a rifondere alla parte resistente le spese di questo giudiziodi legittimità che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di elegge rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a normaD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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