Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30940 del 27/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30940 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 13100 – 2013 R.G. proposto da:
BRUNI ANNA – c.f. BRNNNA42H47C413I – PIETRANTONI BENEDETTO – c.f.
PTRBDT40C08C413F – elettivamente domiciliati in Roma, alla via di Villa Patrizi,
n. 13, presso lo studio dell’avvocato professor Andrea Gemma che li rappresenta
e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria in data 27.6.2017 di
costituzione di nuovo difensore.
RICORRENTI
contro
PANICCIA ANNA – c.f. PNCNNA46P6OL290B – elettivamente domiciliata in
Frosinone, alla via Firenze, n. 100, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo
Pizzutelli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del
controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
EREDI di BRUNI GIUSEPPINA collettivamente ed impersonalmente

22

c5

1

Data pubblicazione: 27/12/2017

INTIMATI
avverso la sentenza n. 3672 dei 21.6/11.7.2012 della corte d’appello di Roma,
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 10 luglio 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.

udito l’avvocato Vincenzo Pizzutelli per la controricorrente,

FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 28.3.1995 Anna Paniccia, proprietaria di un terreno
in Ceccano, alla via Morolense (in catasto al fol. 21, mapp. 306), citava a
comparire dinanzi al tribunale di Frosinone Anna Bruni, Benedetto Pietrantoni,
Giuseppina Bruni e Tommasa Ciotoli, proprietari del fondo limitrofo (in catasto al
fol. 21, mapp. 305 e 478 e poi mapp. 305, 869 e 870).
Esponeva che i convenuti avevano occupato il fosso posto sul confine, lo
avevano colmato con del cemento e vi avevano collocato una recinzione in
blocchi di tufo con soprastante manufatto in cemento armato.
Chiedeva accertarsi la linea di confine ed apporsi i termini tra gli adiacenti
fondi, con condanna dei convenuti alla restituzione della porzione indebitamente
occupata; il tutto previa condanna alla eliminazione delle opere realizzate

ex

novo, tra cui i tubi che convogliavano le acque meteoriche in direzione del
terreno di sua proprietà.
Si costituivano Anna Bruni, Benedetto Pietrantoni, Giuseppina Bruni e
Tommasa Ciotoli.
Instavano per il rigetto; deducevano, in subordine, l’intervenuta prescrizione
di ogni avversa pretesa.

2

Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

Espletata c.t.u., depositata in data 111.2000 relazione integrativa alla c.t.u.,
con sentenza n. 329/2004 il tribunale adito accoglieva in parte la domanda
attorea e, respinta ogni ulteriore istanza, dichiarava, in aderenza agli esiti della
consulenza d’ufficio, che i convenuti avevano accorpato al loro fondo una
superficie, di proprietà dell’attrice, di mq. 620, di cui mq. 156,75 occupati dal

Interponevano appello Giuseppina Bruni ed Anna Bruni, queste ultime in
proprio e quali eredi di Tommasa Ciotoli, nonché Benedetto Pietrantoni.
Resisteva Anna Paniccia.
Con sentenza n. 3672 dei 21.6/11.7.2012 la corte d’appello di Roma rigettava
il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado.
Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo di gravame – con cui gli
appellanti avevano censurato il primo dictum, giacché il tribunale non aveva
tenuto conto delle risultanze del rogito per notar Massimi del 22.11.1922,
risultanze alla cui stregua il fondo poi acquistato dall’attrice con atto del
4.10.1976 aveva in origine una estensione di mq. 9.240 e non già di mq. 10.330
ed il fondo poi pervenuto ai convenuti di mq. 6.930 – che l’atto pubblico per
notar Massimi non figurava tra gli allegati alle note critiche, datate 13.7.2001,
alla relazione di c.t.u. a firma dei consulenti di parte convenuta e “neppure
nell’indice degli atti depositati dagli appellanti in data 7/6/2005” (così sentenza

d’appello, pag. 3),

sicché la sua mancata produzione non consentiva la

valutazione della doglianza di parte appellante; che al contempo nella “copia
compromesso datato 1922”, in alcune parti poco leggibile, all’uopo allegata,
nessuna specificazione veniva operata in ordine alle porzioni dall’originario unico
proprietario, tale Domenico Antonelli, promesse in vendita ad Antonio Pancaldi,

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manufatto eretto ex novo.

dante causa di Anna Paniccia, e ad Angelantonio Bruni, dante causa dei
convenuti.
Evidenziava altresì la corte, del pari in ordine al secondo motivo di gravame,
che opinare per la minore estensione – mq. 9.240 in luogo di mq. 10.330 – del
terreno dell’attrice, avrebbe significato opinare simmetricamente per la maggiore

nondimeno sia nel titolo d’acquisto di Anna Bruni – donazione del 28.6.1974 – sia
nella nota di trascrizione del titolo di acquisto di Anna Bruni e Benedetto
Pietrantoni – atto di compravendita dell’1.5.1974 – la superficie del terreno degli
appellati era indicata in misura pari ad mq. 5.820.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Anna Bruni e Benedetto
Pietrantoni; ne hanno chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni
susseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Anna Paniccia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso
ricorso con il favore delle spese
Gli eredi di Giuseppina Bruni non hanno svolto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360,

10 co.,

n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 950 e 948 cod.
civ..
Deducono che nel caso di specie in dipendenza e della prospettazione
dell’iniziale attrice e delle contestazioni degli originari convenuti si è al cospetto
di un’azione di regolamento di confini implicante non già un mero conflitto tra
fondi sibbene un conflitto tra titoli; che invero Anna Paniccia ha assunto che la

estensione – mq. 6.930 in luogo di mq. 5.820 – del terreno dei convenuti; che

superficie del terreno da ella posseduta è inferiore a quella indicata nel proprio
titolo d’acquisto e gli originari convenuti, dal canto loro, a fondamento delle loro
deduzioni, hanno invocato il loro incompatibile titolo.
Deducono che la corte di merito di tanto non ha tenuto conto.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360, 1°

co., cod. proc. civ. e 90, 2° co., 91, 2° co., e 92, 1° co., disp. att. cod. proc. civ..
Deducono che “le risultanze peritali, siano insite nella relazione del c.t.u.
oppure derivino dall’attività peritale di parte, costituiscono pur sempre un unum
e vanno apprezzate dal giudice nella loro unitarietà e globalità” (così ricorso pag.

10); che propriamente “sia i fatti accessori allegati dallo stesso c.t.u. sia quelli
del perito di parte offerti al c.t.u. rientrano (debbono rientrare) (…) nella
disponibilità e nell’apprezzamento del giudice ai fini della formazione del suo
convincimento” (così ricorso, pag. 11).
Deducono che nella fattispecie l’atto per notar Massimi del 22.11.1922 era
stato allegato alle osservazioni del loro consulente tecnico onde addivenire alla
determinazione della superficie effettiva dei compendi delle parti in lite, sicché, in
quanto idoneo a dar contezza di un mero fatto accessorio necessario ai fini della
risposta al quesito tecnico, “avrebbe potuto e dovuto ugualmente essere
utilizzato dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (così ricorso,

pag. 12), ancorché estraneo al novero dei documenti prodotti dalle parti.
Deducono quindi che il rogito notarile del 22.11.1922 ed il preliminare di
vendita dell’1.10.1922, preliminare di cui la corte ha obliterato e frainteso lo
scrutinio, “ben avrebbero potuto e dovuto evitare il denunciato irrituo ricorso
all’impiego delle mappe [catastali]” (così ricorso, pag. 9) operato, in aderenza
agli esiti della c.t.u., dal primo giudice ed avallato dalla corte d’appello.

5

co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 194, 195, 3° co., 197 e 201, 2°

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360, 1° co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950, 2° e 3° co.,
cod. civ..
Deducono che il proprio consulente ha avuto cura di rappresentare al
consulente d’ufficio e al giudice gli elementi di prova, segnatamente il rogito per

effettiva consistenza dei predi” (così ricorso, pag. 19), che avrebbero consentito
l’individuazione del reale confine tra i fondi limitrofi; che conseguentemente del
tutto immotivata ed illegittima è la determinazione della linea di confine in
aderenza alle indicazioni di cui alla relazione di c.t.u., che, a sua volta, ha fatto
leva sulle risultanze delle mappe catastali, mappe aventi invece valenza
probatoria del tutto sussidiaria.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360, 1° co.,
n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 2° co.,
ultima parte, 116 e 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ..
Deducono che la corte distrettuale non ha tenuto conto dell’ “allegazione
dell’atto per not. Massimi per il medio dell’attività istituzionale del consulente di
parte” (così ricorso, pag. 21), non ha enunciato le “ragioni per le quali ha
ritenuto che si sarebbe dovuto dare (…) prevalenza all’elemento costituito dalle
mappe catastali” (così ricorso, pag. 21), ha stravolto il senso e la portata del
compromesso in data 1.10.1922.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360, 1° co.,
n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Deducono che “i Giudici di merito hanno ritenuto il preteso sconfinamento e
hanno disposto la restituzione di porzione di terreno non per la via della
delibazione dell’azione di regolamento di confini sul solo conflitto tra fondi, ma

notar Massimi del 22.11.1922 “dal quale risulta con estrema chiarezza la

pure nella (e nonostante la) insistenza di un conflitto tra titoli” (così ricorso, pag.
23); che in tal guisa hanno “operato un intervento di tipo sostitutivo nel senso
che hanno riconosciuto effetti diversi rispetto a quelli indicati nella domanda”
(così ricorso, pag. 23).
Deducono ulteriormente che la invalidità derivante dalla violazione del

valere per la prima volta in sede di legittimità e ben può questa Corte rilevarla
d’ufficio.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360, 10 co., n.
5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Deducono che la corte territoriale non ha tenuto conto che il consulente
d’ufficio ha comunque rappresentato che sarebbe stato possibile far riferimento,
alternativamente, alla “linea dividente le porzioni così come effettivamente
possedute, secondo l’attuale stato dei luoghi e delle colture” (così ricorso, pag.
26), ossia che sarebbe stato possibile far riferimento alla linea di confine
esistente in fatto.
Deducono che il proprio consulente tecnico ha formulato ben due ordini di
osservazioni alla relazione di c.t.u. e ciononostante la corte di Roma “ha
trascurato ingiustificatamente di confrontare (…) l’atto di acquisto dell’attrice dal
sig. Panecaldo datato 4 ottobre 1976 con l’atto di acquisto di quest’ultimo del 22
novembre 1922” (così ricorso, pag. 28) ed in tal guisa ha omesso di rilevare che
l’attrice non aveva acquistato un compendio di mq. 10.330 ma un compendio
della minor superficie di mq. 9.240; che in pari tempo la corte romana ha
omesso di rilevare che con il medesimo atto per notar Massimi del 22.11.1922
Angelantonio Bruni, dante causa dei ricorrenti, aveva acquistato mq. 6.930 e non
già mq. 5.820.

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principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ben può essere fatta

Deducono dunque che è affetto da vizio di motivazione il dictum che, “a fronte
di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle
risultanze della c.t.u., non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia
limitato a fare proprie – (…) acriticamente (…) – le conclusioni” (così ricorso, pag.
31) del consulente d’ufficio.

Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale.
In ogni caso i motivi tutti sono destituiti di fondamento.
Con precipuo riferimento al primo motivo questa Corte evidentemente non
può che ribadire il proprio insegnamento.
Ovvero che, mentre l’azione di revindica presuppone un conflitto di titoli,
determinato dal convenuto che nega la proprietà dell’attore contrapponendo al
titolo da lui vantato il suo possesso della cosa ovvero un proprio diverso ed
incompatibile titolo d’acquisto, nell’azione di regolamento di confini i titoli di
proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei
rispettivi fondi

(conflitto tra fondi)

per la incertezza dei confini, oggettiva

(derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinarla) o soggettiva
(provocata dall’assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a
quello reale). E nondimeno, qualora, incontestati i titoli di proprietà, ciascuno dei
contendenti assuma che l’estensione posseduta non corrisponde a quella
risultante dal suo titolo, il conflitto tra fondi si risolve in conflitto tra titoli
limitatamente alla questione dell’estensione e senza che l’azione di regolamento
di confini si trasformi in revindica, se l’estensione di ognuno dei fondi, come
indicata nel titolo ad esso relativo, sia incompatibile con quella dell’altro: in tal
caso l’indagine del giudice del merito deve inevitabilmente riguardare, in
relazione alle deduzioni difensive delle parti, anche la validità ed efficacia del

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I motivi di ricorso sono significativamente connessi.

titolo nel punto concernente la indicazione dell’estensione del fondo e, se
necessario, estendersi al titolo d’acquisto dei danti causa immediati o remoti
delle parti stesse (cfr. Cass. 5.4.1984, n. 2212).
Negli esposti termini, termini in cui la vicenda litigiosa in disamina certamente
si riflette, se, per un verso, è esatto l’assunto dei ricorrenti, a tenor del quale “la

confini con conflitto fra titoli” (così ricorso, pag. 8), è,

per altro verso, da

disconoscere recisamente che la “Corte territoriale (…) non ha tenuto nella
dovuta considerazione l’insorgenza di un conflitto fra titoli” (così ricorso, pag. 8).
La corte d’appello viceversa ha provveduto al contestuale e puntuale vaglio e
del titolo d’acquisto di Anna Paniccia, ossia del rogito notarile del 4.10.1976, e
dei titoli d’acquisto di Anna Bruni e di Benedetto Pietrantoni, ossia dell’atto di
donazione del 28.6.1974 e dell’atto di compravendita dell’1.5.1974.
Con precipuo riferimento al secondo motivo si evidenzia che, se è vero che
il consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 cod. proc. civ., può acquisire
ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da
documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori,
rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il
presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati (cfr. Cass. 21.8.2012,

n. 14577; Cass. 10.3.2015, n. 4729), è altrettanto vero, però, che gli elementi
acquisibili dall’ausiliario d’ufficio non devono concernere fatti e situazioni che,
essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle
parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse

(cfr. Cass.

21.8.2012, n.14577; Cass. 10.3.2015, n. 4729, ove si soggiunge che gli
accertamenti compiuti dal consulente oltre i predetti limiti sono nulli per

fattispecie de qua concreta senz’altro una vera e propria azione di regolamento di

violazione del principio del contraddittorio e, perciò, privi di qualsiasi valore,
probatorio o indiziario).
In siffatta prospettiva, per giunta in un’ipotesi, siccome quella in esame, in
cui il regolamento dei confini si è risolto in un conflitto (parziale) tra titoli, per
nulla può essere recepita la deduzione di parte ricorrente secondo cui la reale

esatta individuazione della linea confinaria e quale nella fattispecie asseritamente
riscontrabile sulla scorta del rogito Massimi del 22.11.1922, integri gli estremi di
un mero fatto accessorio ricadente nei poteri di verifica devoluti

ex lege al

consulente d’ufficio (si condivide dunque in proposito la prospettazione della
Paniccia: cfr. controricorso, pag. 20).
Né vale addurre al contempo che il “menzionato atto pubblico (…) mantiene la
qualità di mero fatto accessorio (…) in un giudizio in punto di regolamento di
confini” (così ricorso, pag. 12).
Invero, questo Giudice del diritto spiega che, in tema di regolamento di
confine, il principio secondo il quale il giudice – data la natura dell’azione di
“vindicatio duplex incertae partis”, caratterizzata dall’onere di entrambe le parti
di indicare gli elementi utili all’accertamento – è svincolato dalla regola “actore
non probante, reus absolvitur” e deve quindi determinare il confine in base agli
elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili con prevalenza degli
atti traslativi della proprietà, deve essere necessariamente coordinato con l’altro
principio della disponibilità delle prove sancito dall’art. 115 cod. proc. civ., il
quale va inteso come vincolo del giudice nell’accertamento dei fatti all’iniziativa
delle parti, nel senso che, ove non deducano queste le prove dirette a tale
accertamento, non può egli provvedervi d’ufficio sostituendo la propria iniziativa
a quella (mancata) degli interessati (cfr. Cass. 12.3.1997, n. 2204).

estensione dei fondi limitrofi, quale evidentemente destinata a riflettersi sulla

Del tutto ingiustificata, d’altro canto, è l’asserita irritualità del ricorso alle
mappe catastali.
Difatti, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento
sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 cod. civ.) è consentito al
giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi,

alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in
sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine, con la
conseguenza che la parte che eventualmente si dolga del ricorso, da parte del
giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l’onere di indicare gli specifici
elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di
confine controversa (cfr. Cass. 30.12.2009, n. 28103; cfr. Cass. 7.9.2012, n.
14993).
Quanto poi all’assunto secondo cui il c.t.u. “ha senz’altro sconfinato dai limiti
del mandato conferitogli giacché è andato oltre la portata e l’ambito del (…)
quesito” (così ricorso, pag. 14), “con la conseguenza di provocare la nullità del
cosiddetto accertamento per violazione del principio del contraddittorio” (così
ricorso, pag. 14), va ribadito che, in materia di procedimento civile, tutte le
ipotesi di nullità della consulenza tecnica – ivi ricompresa quella dovuta
all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o
consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – hanno carattere
relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito
della relazione, restando altrimenti sanate (cfr. Cass. 15.4.2002, n. 5422).
Ebbene per nulla i ricorrenti hanno dedotto e comprovato in forma
“autosufficiente” di aver assolto a tempo debito (si ribadisce, alla prima udienza

ma anche nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza o per ragioni attinenti

successiva al deposito della relazione) il surriferito onere di tempestiva deduzione
della pretesa nullità e di averla poi reiterata quale motivo di gravame.
I rilievi da ultimo svolti esplicano valenza pur in ordine al terzo ed al quarto

mezzo di impugnazione.
Nel quadro della peculiare disciplina che connota il regime dell’onere della
e quale dapprima enunciata sulla scorta

dell’insegnamento n. 2204/1997 di questa Corte, per nulla si giustifica l’assunto
dei ricorrenti a tenor del quale la corte di merito non ha tenuto conto che
incombeva sull’attrice “l’onere di provare la effettiva superficie della porzione di
terreno di cui assumeva di essere proprietaria” (così ricorso, pag. 20).
Tanto evidentemente giacché – lo si è premesso – la reale estensione dei
fondi adiacenti è nel caso

de quo

destinata a riverberarsi sulla esatta

individuazione della linea confinaria.
Per altro verso, la corte distrettuale non solo ha dato conto, in maniera più
che puntuale, della mancata allegazione dell’atto per notar Massimi del
22.11.1922 – atto, lo si è già esplicitato, per nulla sussumibile come idoneo a
rappresentare un fatto accessorio – non solo ha precisato, in nessun modo
stravolgendone il senso e la portata, che il compromesso in data 1.10.1922 non
contiene specificazioni idonee ai fini della compiuta individuazione del terreno che
ne costituisce l’oggetto, ma ha in ogni caso – con una vera e propria seconda

ratio decidendi,

introdotta dall’avverbio “tuttavia” – nonostante la mancata

produzione del rogito Massimi, inteso valorizzare, reputandola prioritaria,
l’indicazione del tutto coincidente circa l’estensione – pari a mq. 5.820 e non già
a mq. 6.930 – del fondo degli originari convenuti desumibile e dall’atto di
donazione del 28.6.1974 e dall’atto di compravendita dell’1.5.1975.

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prova nell’actio finium regundorum

In tal guisa la corte di Roma, con argomentazioni ineccepibili, congrue ed
esaustive, ha debitamente enunciato le ragioni per le quali ha reputato
inattendibile la prefigurazione del confine operata, sulla scorta dell’asserita
maggior estensione del loro predio, dagli originari convenuti ed – implicitamente,
nondimeno univocamente – ha dato contezza delle conseguenti ragioni per le

confinaria, ha inteso avallare la individuazione del limite operata dal primo
giudice in aderenza agli esiti della consulenza d’ufficio, consulenza a sua volta
ancorata alle emergenze delle mappe catastali.
Del tutto ingiustificate perciò sono le prospettazioni dei ricorrenti secondo cui
“la sentenza della Corte territoriale, laddove (…) ha deciso facendo
semplicemente relatio della decisione del Tribunale, ha finito per obliterare il
principio della sussidiarietà delle mappe catastali”

(così ricorso, pag. 19)

e

secondo cui “la Corte d’Appello di Roma (…) ha addirittura omesso di indicare (…)
le ragioni per le quali (…) ha inteso omologare in toto le risultanze della
consulenza tecnica di ufficio a riguardo della risposta di cui al quesito sub c)”
(così ricorso, pag. 22).
Con precipuo riferimento al quinto motivo è sufficiente dar atto di quanto
segue.
Da un canto, che l’originaria attrice ebbe, nelle conclusioni rassegnate
nell’iniziale atto di citazione, a chiedere testualmente, tra l’altro, di condannare i
convenuti “a restituire alla Paniccia Anna la striscia di terreno occupata con tali
opere” (cfr. controricorso, pag. 32).
Dall’altro, che l’actio finium regundorum ha la connotazione di un’azione reale
recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione del confine tra due fondi,
anche il rilascio di aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il

e/L/,/ ._

13

quali, in assenza di elementi idonei alla determinazione certa della linea

rilascio di tali porzioni possedute dal confinante conseguenza dell’istanza
principale di esatta determinazione del confine (cfr. Cass. 27.10.1987, n. 7911;

Cass. 26.1.1985, n. 404).
Si badi che tal ultimo postulato rileva viepiù nella fattispecie, fattispecie in
cui, appunto, si è al cospetto di un’azione di regolamento di confini con conflitto

Con precipuo riferimento al sesto motivo del pari è sufficiente rappresentare
quanto segue.
In primo luogo, che “la linea [di confine] rinveniente dallo stato di fatto” (così

ricorso, pag. 26), quale soluzione in via alternativa asseritamente prefigurata
dall’ausiliario d’ufficio, era controversa, siccome disconosciuta quale reale confine
dall’originaria attrice. Sicché inevitabile è stato, in dipendenza dell’inattendibilità
degli elementi di valutazione che avrebbero dovuto consentirne l’individuazione
eventualmente in coincidenza con la linea “rinveniente dallo stato di fatto”, il
riferimento alle mappe catastali.
In secondo luogo, che i rilievi in precedenza espressi in ordine al terzo ed al
quarto mezzo di impugnazione, rivestono valenza anche in relazione alle
prospettazioni – veicolate dal sesto motivo di ricorso – secondo cui “la Corte
territoriale ha omesso di sottoporre ad analisi l’atto pubblico per not. Massimi del
22 novembre 1922, pur ritualmente prodotto e assoggettato al suo scrutinio, ed
ha (…) stravolto il senso e la portata letterale del (…) preliminare del 10 ottobre
1922” (così ricorso, pag. 27).
In terzo luogo, che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il
vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di
carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il
giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a

fra titoli.

confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento
considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente
(cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il
giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza
tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne

In quarto luogo, che la corte romana, siccome si è anticipato, ha reputato
ineccepibilmente e congruamente di valorizzare l’indicazione del tutto coincidente
circa la minor estensione del fondo degli originari convenuti, quale desumibile
dalla donazione del 28.6.1974 e dalla compravendita dell’1.5.1975.
Infine, che in particolare con il sesto mezzo di impugnazione (ed in verità pur
con il terzo e con il quarto) i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso
migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (la corte d’appello, “se
solo avesse proceduto alla disamina dei documenti rassegnati in atti e rinvenienti
dai fascicoli di causa, (…) si sarebbe potuta rendere conto (…)”: così ricorso, pag.
29).
Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale
ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360, 10 co., n. 5,
cod. proc. civ.

(nella formulazione antecedente alla “novella” ed applicabile

ratione temporis).
Il sesto motivo pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed
alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394).

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escludono obiettivamente l’attendibilità).

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a
rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
Gli eredi di Giuseppina Bruni non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto
del ricorso pertanto nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine
alle spese.

perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (comma 1

quater introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228),

i

ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1

bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, Anna Bruni e
Benedetto Pietrantoni, a rimborsare alla controricorrente, Anna Paniccia, le spese
del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro
4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, Anna Bruni e Benedetto
Pietrantoni, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2017.

Il ricorso è datato 15.5.2013. Si dà atto della sussistenza dei presupposti

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