Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30940 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 91 del ruolo generale dell’anno 2012,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. (già Milano Mare-Milano

Tangenziali s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dall’Avv. Modenesi Stefano e dall’avv.to

Tomassini Antonio, elettivamente domiciliata presso il loro studio

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, in Roma, alla Via dei

Due Macelli, n. 66;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 165/30/13 depositata in data 20

novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 ottobre 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 165/30/2013, depositata in data 20 novembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. (già Milano Mare-Milano Tangenziali s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 89/07/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio alle istanze del 31 luglio 2008 di rimborso Iva non detratta dalla contribuente, per gli anni di imposta 2005-2006, in relazione all’acquisto di autovetture di cui al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis.1, 1 comma, lett. c) e d), e dei relativi costi di gestione;

-la CTR- in adesione alla pronuncia di primo grado- in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5411 del 2012, le istanze di rimborso proposte dalla contribuente (in data 31 luglio 2008) erano tempestive, decorrendo il termine biennale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 per la presentazione dell’istanza di rimborso Iva non detratta in relazione agli acquisti di beni e servizi indicati nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. c) e d) – effettuati (dal 1 gennaio 2003) fino al 13 settembre 2006- dalla data di entrata in vigore (15 novembre 2006) della legge di conversione L. n. 278 del 2006 del D.L. n. 258 del 2006 di attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, C-228/05 che aveva riconosciuto il contrasto della normativa nazionale di cui all’art. 19bis.1, comma 1, lett. c) e d) cit. con l’ordinamento Eurounitario;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito, con controricorso, la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

-con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 e del D.L. n. 258 del 2006, art. 1, convertito dalla L. n. 278 del 2006, per avere la CTR ritenuto erroneamente tempestiva la proposizione, in data 31 luglio 2008, delle istanze di rimborso Iva non detratta sugli acquisti delle autovetture di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19bis.1, comma 1, lett. c) e d), effettuati nel 2005 e fino al 31 luglio 2006, decorrendo- secondo il giudice di appello – il termine biennale ex art. 21 cit. dalla data (15 novembre 2006) di entrata in vigore della legge di conversione n. 278 del 2006 del D.L. n. 258 del 2006 di attuazione delle statuizioni della sentenza della Corte di giustizia, del 14 settembre 2006, C-228/05; l’erroneità della pronuncia deriverebbe, ad avviso dell’Ufficio, dalla mancata possibile applicazione della interpretazione adottata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, C-228/05, nei confronti di rapporti tributari “definitivamente esauriti” alla data del 14 settembre 2006, essendosi ormai consumato per i rapporti in questione, alla data di presentazione della domanda “ordinaria” di rimborso (31 luglio 2008), il termine biennale ex art. 21 cit. decorrente dalla data del pagamento Iva nel 2005 e nel 2006 – prima del mese di luglio-;

– il motivo è infondato;

– in materia, questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui “allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti” e dunque “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Detti principi, tuttavia, riguardano esclusivamente le pronunce della CGUE immediatamente applicabili (self executing), cioè quelle che non richiedono la necessaria mediazione attuativa del legislatore.”;

-peraltro, questa Corte ha ribadito, da ultimo, nella sentenza 17240 del 2019, quanto già affermato in Cass. n. 16726 del 2016 per cui:” Sul termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 non è destinata ad incidere la disciplina prevista dal D.L. n. 258/06, convertito dalla L. n. 278 del 2006, la quale, unitamente al relativo provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, ha previsto le modalità per il recupero della detrazione IVA in relazione agli acquisti effettuati prima della sentenza della Corte in causa C-228/05, e, precisamente, dal 1 gennaio 2003 – data alla quale, al momento di emanazione del D.L. n. 258 del 2006, non erano scaduti i termini per esercitare la detrazione – al 13 settembre 2006, ossia al giorno precedente l’emissione della sentenza succitata (espressamente in termini, vedi Cass. 10 aprile 2015, n. 7229; 12 marzo 2015, n. 5014 nonchè 12 dicembre 2014, n. 26199). E’, difatti, in relazione agli acquisti compiuti a partire dal 1 gennaio 2003 che la Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale il termine per le richieste di rimborso collegate alla sentenza della corte di giustizia del 14 settembre 2006, in C-228/05, non decorre dal pagamento dell’imposta, facendo leva sul D.L. 15 settembre 2006 n. 258, come convertito, la disciplina introdotta dal quale, nei limiti in cui è diretta ad ampliare i termini di decadenza a carico del contribuente, si applica anche ai giudizi pendenti il 14 settembre 2006 (Cass. 24 aprile 2015, n. 8373, secondo cui l’istanza va presentata entro il 20 ottobre 2007 se forfetaria, o entro due anni, decorrenti dal 15 novembre 2006, se analiticamente determinata) (…)in particolare, non si può correlare il presupposto per la restituzione, idoneo a far decorrere il termine biennale, alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia, o all’emanazione del D.L. n. 258 del 2006, come convertito. Ciò in applicazione del principio, di chiara portata espansiva, fissato dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 16 giugno 2014, n. 13676)”;

– nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi per avere ritenuto tempestive le istanze (non forfettarie) – presentate in data 31 luglio 2008- di rimborso Iva non detratta, per gli anni 2005-2006, in relazione all’acquisto di autovetture di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19bis.1, comma 1, lett. c) e d), stante la decorrenza quanto agli acquisti effettuati (dal 1 gennaio 2003) fino al 13 settembre 2006- del termine biennale di decadenza, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dall’entrata in vigore (15 novembre 2006) della L. n. 278 del 2006 di conversione del D.L. n. 258 del 2006, con cui si era data attuazione alle statuizioni della sentenza della Corte di giustizia, del 14 settembre 2006, C-228/05 dichiarativa dell’incompatibilità con la normativa comunitaria del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19bis.1, comma 1, lett. c) e d);

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per “omessa o apparente motivazione” per essersi la CTR – nell’esaminare gli altri motivi di appello – concernenti la assunta inammissibilità dei ricorsi di primo grado per indeterminatezza del petitum di causa e per palese carenza probatoria della pretesa azionata- limitata ad affermare che “anche gli ulteriori motivi di impugnazione devono essere disattesi in quanto non sussiste alcuna indeterminatezza del petitum nè alcuna mancanza di documentazione”, senza illustrare il proprio ragionamento e i presupposti di fatto e di diritto del suo iter logico;

– il motivo è infondato;

– al riguardo, questa Corte ha chiarito che “l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. n. 25972 del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; da ultimo, Cass. n. 326 del 2018); nella specie, le considerazioni svolte dalla CTR nella motivazione della sentenza, sono tali da disvelare chiaramente quale sia la ratio decidendi che l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, avendo il giudice, da un lato, disatteso il motivo di impugnazione concernente la assunta inammissibilità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum- dopo avere precisato, nella parte in fatto, che la controversia verteva su due istanze presentate dalla società contribuente di rimborso Iva non detratta sugli acquisti di autovetture di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19bis.1, comma 1, lett. c) e d), negli anni 2005-2006, per assunto contrasto della normativa nazionale con le direttive comunitarie in materia di Iva- e, dall’altro, ha ugualmente disatteso- con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità- il motivo di appello inerente la assunta mancanza di documentazione probatoria, confermando integralmente la decisione del primo giudice che – come riportato sempre nella parte in fatto- aveva ritenuto che “la debenza del diritto al rimborso fosse stata incontrovertibilmente provata sia dall’oggetto sociale conseguito sia dalla attività svolta in concreto dalla contribuente sia infine dalla copiosa documentazione prodotta”;

– con il terzo motivo, la ricorrente ripropone le medesime argomentazioni di cui al secondo motivo sotto il profilo del vizio di “omesso esame e/o di motivazione della sentenza impugnata circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio”- in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– il motivo si profila inammissibile, posto che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 20 novembre 2013) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto nè, con riguardo al motivo di gravame concernente l’assunta inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza del petitum, nè tantomeno con riguardo al motivo di appello concernente la asserita carenza probatoria della domanda di rimborso, l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro – quanto all’assunto della CTR circa la ritenuta sussistenza della documentazione a supporto delle istanze di rimborso- di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore di Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessive 5.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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