Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3094 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7884-2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato MEINERI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati IORFIDA ANTONIO,

IORFIDA GIUSEPPE con delega a margine;

– ricorrente –

contro

P.M.E., M.G., M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2177/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Terza Sezione Civile, emessa il 1/10/2004; depositata il 29/12/2004;

R.G.N. 3097/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8 aprile – 24 maggio 1993 il Tribunale di Torino, riunite due cause, rigettava sia l’opposizione proposta da B.A. al decreto ingiuntivo per L. 25.000.000 intimatole da P.M.E., sia l’opposizione di M. G. e M.C. al decreto ingiuntivo per L. 97.000.000 intimato dalla stessa P. al loro dante causa M.M..

Con sentenza in data 14 maggio 1999 – 11 gennaio 2000 la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame della B., revocando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti con compensazione integrale delle spese del grado, mentre respingeva l’impugnazione delle M. con aggravio di spese.

La Corte di Cassazione, con sentenza 27 gennaio – 2 luglio 2003, annullava rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di provvedere in ordine alle spese del giudizio di primo grado.

Infine il giudice di rinvio, con sentenza in data 1 ottobre – 29 dicembre 2004, eliminava la condanna disposta dalla sentenza di primo grado della B. a rimborsare alla P. metà della spese di lite e alle M. quelle della chiamata in causa, ma disponeva la compensazione integrale tra tutte delle suddette spese e di quelle dei giudizi di cassazione e di rinvio.

La Corte di Torino osservava per quanto interessa: la compensazione delle spese di primo grado tra la B. e la P. era giustificata dalla delicatezza e opinabilità delle questioni trattate anche con riferimento alla ricostruzione dei fatti all’origine della controversia e al relativo onere probatorio (il Tribunale aveva ritenuto che parti del rapporto di mutuo fossero la B. e la P. e che il M. avesse agito come intermediario, o meglio come incaricato della prima), mentre la compensazione tra la B. le M. era conseguenza della mancata contestazione da parte della prima di non avere ancora provveduto all’integrale pagamento del debito nei confronti delle seconde; considerazioni sostanzialmente analoghe consigliavano di compensare anche le spese dei giudizi successivi.

Avverso la suddetta sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La P. e le M. non hanno espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 96, 324 e 384 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 111 Cost. nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione.

Le tesi della ricorrente possono essere così sintetizzate: a) in forza dell’art. 96 c.p.c. la mala fede con cui una parte ha agito in giudizio è incompatibile con la compensazione delle spese giudiziali; b) decidendo diversamente si cade nel difetto di omesso esame e valutazione di un aspetto essenziale della vicenda; c) ulteriore violazione di legge si commette quando si riportino in discussione temi già decisi con sentenza in giudicato, ai soli fini della compensazione delle spese di altro processo; d) non è stato esaminato il secondo motivo del ricorso per cassazione che era stato ritenuto assorbito, ma non respinto.

Si osserva preliminarmente che la ricorrente prospetta questioni nuove rispetto a quelle trattate in sede di merito.

La B. tratta per primo il tema della mala fede della controparte, al fine di sostenere l’erroneità della disposta compensazione delle spese. Ma esso presuppone l’accertamento di un fatto processuale – riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 96 c.p.c. – che non risulta dal testo della sentenza impugnata e che esige la verifica di un’istanza per responsabilità aggravata.

In palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente omette di riferire le pertinenti parti dei propri atti nei quali ha eventualmente trattato la questione in esame.

D’altra parte, le argomentazioni poste a sostegno della censura sono sviluppate con affermazioni che attengono al merito della vicenda, la cui veridicità e rilevanza non possono esser apprezzate se non esaminando funditus le risultanze processuali, cioè compiendo un’attività preclusa al giudice di legittimità.

Le successive argomentazioni riguardano il tema della soccombenza.

Vengono lamentati omesso esame e valutazione di un aspetto essenziale della vicenda e, comunque, motivazione insufficiente, senza però indicare i punti specifici della motivazione che rivelerebbero i vizi denunciati.

D’altra parte questo tema appare del tutto estraneo al thema decidendum in quanto la Corte territoriale non ha affatto ritenuto che vi fosse stata soccombenza reciproca, avendo sostanzialmente riconosciuto che la B., per effetto dell’originaria sentenza d’appello, era risultata sostanzialmente vittoriosa, ma ha ravvisato aliunde ragioni giustificatrici della disposta compensazione.

A tale riguardo giova ribadire quanto anche recentemente – e in armonia con un insegnamento giurisprudenziale consolidato – affermato da questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n. 406 del 2008): con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi – come quella di specie – di concorso con altri giusti motivi.

Per quanto, poi, attiene all’onere che grava sul giudice di merito di motivare la propria scelta, è sufficiente osservare che ancora questa sezione (Cass. Sez. 111, n. 17450 del 2006) ha affermato che la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in arte, le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, si da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto,come risulta confermato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 che ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Nella specie la sentenza impugnata ha approfonditamente motivato e le ragioni da esse esposte non appaiono nè palesemente illogiche, nè evidentemente inconsistenti, essendo basate sulla ricostruzione e valutazione della vicenda sottoposta al suo esame.

La B. assume anche che la sentenza impugnata è affetta da un error in iudicando avendo rimesso in discussione questioni già decise con sentenza passata in giudicato.

Osserva il Collegio che si verterebbe, semmai, in ipotesi di error in procedendo non denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 Peraltro la Corte territoriale non ha contraddetto quanto ormai definito con efficacia di giudicato, ma ha fatto riferimento alla sentenza di primo grado al solo scopo di avvalorare le proprie affermazioni sulla delicatezza e opinabilità delle questioni trattate.

Infine la B. denuncia come error in iudicando e vizio della motivazione un error in procedendo per omesso esame che avrebbe dovuto censurare, sulla base di argomentazioni specifiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Tuttavia è opportuno rilevare che la sentenza di annullamento di questa Corte si era limitata a stigmatizzare l’omesso esame di una questione (la liquidazione delle spese di primo grado) ed a dichiararne assorbita un’altra (la compensazione delle spese di secondo grado), ma non aveva prefigurato alcuna decisione al riguardo.

Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA