Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3094 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 11978/2015 r.g. proposto da:

Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l., in concordato preventivo

(cod. fisc. e P.Iva (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Carlo

Matera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,

Via Teodoro Monticelli n. 12.

– ricorrente –

contro

Solagrital Soc. Cooperativa a r.l., in liquidazione coatta

amministrativa, (cod. fisc. e P.Iva (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore Avv.

M.S., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato M.S.,

con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Yaser n. 8,

presso lo studio dell’Avvocato Vittorio Martellini.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso, depositato in data

31.3.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso – decidendo in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l. in concordato preventivo nei confronti di Solagrital Soc. Cooperativa a r.l., in liquidazione coatta amministrativa – ha confermato il provvedimento impugnato, con il quale non era stata riconosciuta la prededuzione al credito azionato, inerente a canoni di locazione maturati in costanza della procedura concorsuale, forniture di prodotti avvenute in costanza della procedura concorsuale e anticipazioni per forniture di gas e per ferie non godute dai dipendenti della Solagrital trasferita alla Gam con il contratto di affitto d’azienda stipulato con la L.C.A..

2. Il decreto, pubblicato il 31.3.2015, è stata impugnata da Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l. in concordato preventivo con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Solagrital Soc. Cooperativa a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale.

La Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l. in concordato preventivo ha deposito controricorso al ricorso incidentale.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Con istanza congiunta datata 10.10.2019 entrambi le parti hanno chiesto rinvio dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa

applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg..

2. Con il secondo mezzo si denuncia vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

3. Ritiene il Collegio di aderire alla richiesta congiunta di rinvio dell’udienza per la pendenza di trattative volte alla chiusura del contenzioso intercorso tra le parti in causa.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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