Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30939 del 27/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30939 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 9257-2015 proposto da:
DE SIMONE MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato
EGIDIO LIZZA, che la rappresenta e difende;
– ricorrentecontro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA
2017
1542
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
76k
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 01/10/2014, Rep.n. 8593/14 e Cron.n.
10988/14;
Data pubblicazione: 27/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato
11/10/2014, rigettò la domanda d’indennizzo avanzata da Maria Luisa
De Simone per la dedotta irragionevole durata del giudizio svoltosi
innanzi al T.A.R. Campania;
che la Corte locale premetteva che doveva trovare applicazione
n. 104/2010, per effetto del quale la istanza di prelievo nel giudizio
amministrativo presupposto costituisce condizione di proponibilità
della domanda, trovandosi il processo amministrativo pendente alla
data di entrata in vigore dell’ultima riforma del 2010, e che, nella
specie, risalendo la istanza in parola al 13/1/2010, la domanda
andava giudicata improponibile per il periodo antecedente, con la
conseguenza che non essendo trascorso un tempo irragionevole dal
deposito della istanza in parola a quella della domanda per l’equa
riparazione (29/10/2010), la pretesa non poteva essere accolta;
che avverso l’anzidetto decreto propone ricorso la De Simone,
prospettando unitaria censura;
che L’Amministrazione interessata, per mezzo dell’Avvocatura
Generale dello Stato, si è “costituita” in giudizio tardivamente, al solo
fine di prendere parte alla eventuale discussione;
considerato che la censura, con la quale la ricorrente denunzia la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, § 1, Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, art. 2, I. n. 89/01, art. 54, comma 2, d. I. n.
112/08, convertito con modifiche nella I. n. 133/08, come modificato
dall’allegato 4 al d. Igs. n. 104/010, art. 3, comma 23, per essere
stata assegnato ingiusta efficacia retroattiva alla legge di novella, è
fondata:
questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell’art.
54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato dall’art. 3, comma
23, dell’allegato 4 al d. Igs. n. 104/2010, nei giudizi pendenti alla
data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo
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l’art. 54, comma 2, d. I. n. 112/2008, siccome modificato dal d. Igs.
condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo
anteriore al deposito della medesima (Sez. 6-2, n. 16404, 5/8/2016, Rv.
640837; Sez. 6-2, n. 13554, 1/7/2016, Rv. 640246);
istanza che, avendo la funzione di manifestare interesse alla sollecita
definizione del processo, non ha necessità di essere reiterata (Sez. 6-2, n.
20935, Rv. 632688) e può essere stata presentata dalla controparte (Sez. 6-2,
poiché alla data del 16 settembre 2010 la ricorrente aveva soddisfatto la
condizione di procedibilità avendo presentato l’istanza di prelievo il
il periodo anteriore di pendenza giudiziaria avrebbe dovuto essere computato,
non essendo il diritto azionato venuto in vita con una simile limitazione, nel
mentre, la legittima preclusione processuale, valevole anche per il passato, era
stata ritualmente rimossa;
considerato che il secondo motivo, con il quale si denunzia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 11, comma 1 e 15, del r.d. n. 262, 16/3/1942, per
essere stato violato il principio d’irretroattività della legge ed il terzo motivo,
con il quale si lamenta la violazione della I. n. 8901, nonché dell’art. 6, § 1,
Carta EDU, in quanto era stato negato l’indennizzo a fronte del diritto allo
stesso oramai maturato, restano assorbiti dall’accoglimento del primo;
considerato, pertanto, doversi cassare con rinvio la decisione gravata,
rimettendo al Giudice del rinvio il regolamento delle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese di
questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, altra composizione.
Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2017.
n. 21140, 19/10/2015, Rv. 636833);