Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30938 del 27/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/12/2017, (ud. 17/02/2017, dep.27/12/2017),  n. 30938

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R. ha citato in giudizio la società Ecopromox s.r.l., oggi ricorrente, proponendo azione ai sensi dell’art. 2932 c.c., affermando: di aver sottoscritto un atto denominato “prenotazione” su carta intestata della convenuta avente ad oggetto la compravendita di un appartamento e di un box; l’atto era stato sottoscritto da G., che si era qualificato mandante della società Ecopromox; nell’occasione G. aveva consegnato una serie di documenti inerenti l’immobile, timbrati e recanti l’intestazione di Ecopromox; di aver consegnato due assegni di Euro 10.329,14 ciascuno, poi versati da Ecopromox sul proprio conto corrente; di aver poi consegnato, a G. che ne aveva rilasciato quietanza, due assegni in bianco per Euro 36.151,98 ciascuno.

Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 2008, ha accolto la domanda e ha così trasferito alla M. la proprietà dell’unità immobiliare, condizionando il trasferimento al pagamento in favore di Ecopromox della somma di Euro 165.266,20 (circa gli assegni in bianco consegnati a G. il Tribunale ha ritenuto che mancasse la prova sia dell’esistenza degli stessi sia del versamento nelle casse della società e che quindi la cifra relativa non fosse da computare nel prezzo).

2. Avverso tale sentenza M.R. proponeva appello. Si costituiva Ecopromox, resistendo all’appello e proponendo appello incidentale.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza dell’8.1.2014, ha rigettato l’appello incidentale e ha parzialmente accolto l’appello principale, condizionando il trasferimento immobiliare al pagamento, da parte della M., della minor somma di Euro 92.962,24 in favore di Ecopromox, sulla base, per quanto qui rileva, delle seguenti considerazioni:

1) premesso che i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole possono essere invocati con riguardo alla rappresentanza allorchè non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, nel caso in esame il comportamento di Ecopromox è da considerarsi tale, avendo la società consentito a G. l’utilizzo di propri moduli, timbri e documentazione;

2) il modulo denominato “prenotazione” contiene tutti gli elementi di un contratto preliminare;

3) pertanto, il rinvio ad un successivo “compromesso” non può che essere volto ad una migliore descrizione degli accordi;

4) del resto, il consistente esborso di danaro (Euro 20.658,28), indicato accanto alla dicitura “caparra confirmatoria”, poco si confà a un atto che non ha la valenza di un preliminare;

5) in ogni caso, anche a voler ritenere insufficiente quest’atto per impegnare la società, il negozio è stato ratificato dalla stessa, essendo a tal fine idonee le due distinte di versamento – di Euro 10.329,14 ciascuna – sul conto corrente della società, sottoscritte dai legali rappresentanti della stessa;

6) circa i pagamenti effettuati dalla promissaria acquirente, una volta accertata la riferibilità del contratto preliminare a Ecopromox, tutti i pagamenti quietanzati da G. devono ritenersi effettuati in esecuzione dell’impegno contrattuale assunto col preliminare;

7) pertanto, anche il versamento dei due importi di Euro 36.151,98 ciascuno, in quanto quietanzati da chi appariva legittimato a riceverli, libera M. ai sensi dell’art. 1189 c.c..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Ecopromox, sulla base di due motivi.

M.R. ha resistito con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A un’unica intestazione – in cui si richiama genericamente il vizio di “omessa, insufficiente motivazione” e quello di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1350,1351,1398 e 1399 c.c.” – seguono due motivi di ricorso.

Anzitutto la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto applicabile l’istituto dell’apparenza del diritto a un contratto che deve rivestire la forma scritta ad substantiam, senza che il falsus procurator disponesse di una formale procura.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, ex art. 2932 c.c., sussistendo, in ragione del requisito formale richiesto ad substantiam per il conferimento di una simile procura, un onere legale di documentazione della stessa, in capo al rappresentante, e un onere di diligenza in capo al terzo contraente, consistente nel chiedere la giustificazione degli altrui poteri e, quindi, l’esibizione dell’atto scritto con cui sono stati conferiti” (così, da ultimo, Cass., 1192/2017).

2. Il secondo motivo di ricorso censura la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, che vede il negozio concluso dal falsus procurator comunque oggetto di adeguata ratifica da parte della società.

Il motivo è fondato. L’orientamento consolidato di questa Corte afferma che la ratifica del contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio il contratto, ma può essere anche “implicita purchè sia rispettata la forma scritta e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere” (così Cass. 11453/2015, cfr. pure Cass. 9505/2010). La Corte d’appello ravvisa tale manifestazione scritta di volontà nelle due distinte di versamento, delle somme di Euro 10.329,14 ciascuna, sul conto corrente della società, distinte che sono state sottoscritte dai legali rappresentanti della società e che riportano due annotazioni che fanno espresso riferimento a M..

Non emerge però, dalla ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello, che tale manifestazione di volontà, il versamento sul conto corrente della società, sia stata portata a conoscenza dell’altro contraente, M.. E nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell’attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma “esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell’altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo e a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti” (da ultimo in tal senso Cass., 2153/2014).

In mancanza di tale elemento non si può quindi ritenere avvenuta la ratifica dell’operato del falsus procurator G. da parte della società.

4. All’accoglimento dei due motivi di ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che dovrà procedere alla verifica della sussistenza o meno del presupposto di fatto appena ricordato.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2017

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