Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30937 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 292/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 36,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO POLIMENI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ATTILIO COTRONEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositate il

13/05/2017, R.G. n. 109/2017 V.G., Cron. n. 1386/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A., nel maggio 2012, ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata della procedura fallimentare avanti il Tribunale di Reggio Calabria, nella quale s’era insinuato per aver soddisfatto suo credito di lavoro.

La Corte adita riconosceva somma di denaro a titolo di indennizzo e liquidava le spese del procedimento, disponendone però compensazione parziale.

Avverso la statuizione di liquidazione delle spese il C. propose ricorso per cassazione, che venne accolto, e la questione fu nuovamente rimessa alla Corte d’Appello di Catanzaro, quale Giudice di rinvio.

Con il decreto impugnato la Corte territoriale provvedeva a tassare le spese di lite secondo la tariffa portata nel D.M. n. 55 del 2014, siccome disposto dal provvedimento d’annullamento in parte qua, e liquidava le spese dell’intero procedimento.

Il C., sempre limitatamente alla statuizione di liquidazione delle spese, ha proposto nuovo ricorso per cassazione in base ad unico articolato motivo.

Il Ministero della Giustizia non s’è costituito ritualmente a resistere ed il ricorrete ha depositato note difensive in prossimità di questa adunanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal C. ha fondamento giuridico e va accolto.

Con l’unico mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente denunzia violazione della tariffa forense, portata nel D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 2233 c.c., poichè le somme liquidate a titolo di spese di lite, per i vari gradi e fasi del giudizio, sono state tassate in misura inferiore ai minimi tariffari sulla scorta di giustificazione errata. La Corte calabrese ha tassato le spese di lite applicando la tariffa forense posta dal D.M. n. 55 del 2014 – siccome stabilito nel provvedimento di annullamento di questa Suprema Corte – ridotti alla metà gli importi, ma ha ritenuto applicabile la voce tariffaria afferente i procedimenti “camerali” con riferimento alle vertenze trattate dal Tribunale operando la Corte d’Appello nella specie quale “giudice di prima istanza”.

In effetti la Corte calabrese ha errato nel liquidare le spese della presente controversia ritenendo applicabile la voce tariffaria afferente i procedimenti di volontaria giurisdizione – così l’effettiva titolazione della voce applicata – poichè i procedimenti “camerali”, non già, ricomprendono esclusivamente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì anche procedimenti pacificamente di carattere contenzioso ma trattati, per espressa disposizione di legge,con le forme del rito camerale – artt. 737 c.p.c. e segg..

Dunque, non risultando corretta l’identificazione dei procedimenti camerali esclusivamente con i procedimenti di volontaria giurisdizione, scorretta s’appalesa di conseguenza l’affermazione che le spese di lite, afferenti il procedimento per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, trattato con il rito speciale camerale previsto dalla citata legge, vadano liquidate applicando la voce tariffaria, utilizzata dalla Corte di prossimità, relativa alle procedure di volontaria giurisdizione.

E’ insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 23187/16 – che il procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, ha natura contenziosa e si svolge avanti la Corte d’Appello, non già, quale Giudice di primo grado, bensì in grado unico.

Ad un tanto consegue l’ulteriore errore presente nella decisione impugnata poichè deve trovar applicazione la voce tariffaria afferente i giudizi contenziosi avanti la Corte d’Appello, poichè priva di base legislativa e logica l’equiparazione del Giudice unico – avente natura specializzata – con il Tribunale quale giudice di primo grado.

Pertanto la liquidazione operata dal Collegio calabrese appare non rispettosa delle voci della tariffa forense ex D.M. n. 55 del 2014.

In definitiva il decreto impugnato va cassato limitatamente alla statuizione di liquidazione delle spese di lite poichè errata.

Tuttavia la controversia a sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicchè questa Corte può procedere direttamente alla liquidazione delle spese di lite dovute.

Il compenso può essere tassato nei minimo della tariffa, per le ragioni già ricordate dalla Corte d’Appello, le quali non rimangono superate dall’opposta valutazione della parte.

L’arresto di legittimità citato dal ricorrente afferisce espressamente all’ulteriore dimidiazione già prevista, per lo specifico procedimento ex lege Pinto, dal D.M. n. 140 del 2012, art. 9 – tariffa abrogata.

La disposta liquidazione da parte di questa Corte, comunque, rimane nei limiti consentiti dalla tariffa forense applicata, poichè la posta afferente la fase istruttoria, invero assai modesta per la natura stessa del procedimento, può esser ridotta nella misura del 70%.

Pertanto, in forza di detti criteri, le spese per i due procedimenti avanti la Corte calabrese vanno tassate in Euro 2.415,00 ciascuno,oltre agli esborsi già riconosciuti, mentre per i due procedimenti di legittimità le spese vanno riconosciute in misura di Euro 1.467,00 ciascuno.

Attesa la rituale domanda, le spese dell’intera lite, siccome sopra quantificate, vanno, ex art. 93 c.p.c., distratte a favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia a pagare a favore del ricorrente le spese dell’intero procedimento, tassate in Euro 2.415,00, oltre Euro 39,41 e 27,00 per esborsi, per ciascun giudizio, quelle afferenti i due processi avanti la Corte d’Appello di Catanzaro ed in Euro 1.467,00, le spese per ciascuno dei due giudizi di legittimità, oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ex art. 93 c.p.c., distrae a favore dei difensori antistatari le spese di lite siccome dianzi tassate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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