Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30935 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3047-2020 proposto da:

A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso

dagli avvocati GIUSEPPINA FALCONE e MANUELA AMORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1945/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/10/2018 R.G.N. 453/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1945 del 2018, ha respinto l’appello proposto da A.M., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di trenta giorni, di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, (provvedimento della Commissione notificato il 22.7.2014, ricorso in giudizio depositato il 23.6.2015).

2. La Corte territoriale ha premesso che l’amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuta traduzione del provvedimento nella lingua indicata dall’interessato, oppure in una delle altre lingue elencate dal citato art. 10; che le norme che impongono la traduzione dell’atto hanno carattere imperativo, a garanzia della piena possibilità di difesa del destinatario, la cui violazione comporta nullità dell’atto e giustifica la tardività dell’impugnazione; ha ritenuto che fosse compito del giudice accertare in quale momento l’opponente avesse avuto adeguata conoscenza dell’atto; ha osservato che nel caso di specie il ricorrente non aveva indicato il momento di effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, risultando tuttavia che la relata di notifica del provvedimento era stata previamente tradotta e che da essa l’attuale ricorrente potesse ricavare la provenienza del provvedimento dalla Commissione e la sua inerenza al procedimento per la protezione internazionale; ha ritenuto che fosse onere del ricorrente attivarsi per comprendere il significato dell’atto medesimo entro un tempo congruo, finendosi altrimenti per procrastinare sine die il termine per l’impugnazione; che nel caso di specie tra la notifica del provvedimento di diniego e la proposizione del ricorso era trascorso un lasso di tempo eccessivo, di circa un anno, elemento impeditivo della richiesta rimessione in termini.

3. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. E’ stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonché violazione dell’art. 111 Cost..

6. Premesso che l’art. 10 cit. impone che le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale siano rese al richiedente nella lingua da lui indicata, o se ciò non è possibile in lingua inglese, francese, spagnola o araba secondo la preferenza dal medesimo indicata, si sostiene che ai fini di tale disposizione non abbia alcun rilievo il momento di effettiva conoscenza del contenuto dell’atto non tradotto e che in ragione di ciò dovesse trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termini proposta dal richiedente.

7. Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto oltre i termini perentori previsti dal codice di procedura civile.

8. In base all’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46), il termine cd. “lungo” per la proposizione del ricorso per cassazione è fissato in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a pena di decadenza.

9. Nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza d’appello in data 9.11.2018, il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo p.e.c. in data 17.1.2020, ampiamente dopo il decorso del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione del termine nel periodo feriale;

10. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività.

11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità in quanto il Ministero non ha svolto difese.

12. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA