Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30935 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30935 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 17764-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA CCENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato
e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSF;
– ricorrentecontro
GANDINI GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA
n.5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI,
che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato MARCELLO ZIVERI;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 1188/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 19/01/2016;

Data pubblicazione: 27/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna

il ricorso proposto da Gandini Gino nei confronti dell’INPS avverso
l’avviso di addebito avente ad oggetto somme da versare alla
gestione lavoratori commercianti in relazione agli anni 2005-2006;

che la Corte territoriale fondava il suo convincimento sul rilievo che
presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti fosse
l’esercizio di attività commerciale e che una simile attività non
potesse essere riscontrata in capo al Gandini, socio amministratore
di società di persone (La Gandini Sergio e Gino s.n.c.), la cui attività
nel periodo in contestazione si era limitata alla locazione di immobili;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla
base di un unico motivo;

che il Gandini si è costituito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

che con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3
c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 I. 1966 n. 613,
dell’art. 1 I. 27 novembre 1960 n. 1397, così come modificato
dall’art. 1 c. 203 I. n. 662/1996, dell’art. 2 della stessa I. 27
novembre 1960 n. 1397 e degli artt. 2291, 2298 e 2697 c.c.,
Ric. 2016 ti. 17764 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

confermava la decisione del giudice di prime cure che aveva accolto

rilevando, per un verso, che l’attività svolta dalla società era da
ritenere di natura commerciale, sulla scorta della presunzione che le
società costituite in forma diversa da quella semplice esercitano
attività imprenditoriale e, per altro verso, che il Gandini, a fronte
della visura camerale contemplante quale oggetto della società lo
svolgimento di varie attività commerciali, aveva solo allegato e non

l’attività sociale si fosse limitata al solo godimento di beni;

che il motivo è infondato;

che questa Corte è ferma nel ritenere che, in base alla legge 23
dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la L. 3
giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°, presupposto per l’iscrizione
alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato
di attività commerciale;

che nella specie il suddetto presupposto risulta correttamente
escluso dai giudici di merito, i quali, con valutazione di merito non
sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto incontroverso che nel
periodo in contestazione la Gandini Sergio e Gino s.n.c. avesse
svolto esclusivamente attività di locazione di un bene immobile
proprio, non riconducibile, pertanto, nella fattispecie di cui all’art. 49
comma 1 lettera d) della legge n. 88/1989, talché doveva ritenersi
vinta la presunzione di espletamento di attività imprenditoriale da
parte della società. A fronte della suddetta affermazione, l’Inps si
limita a dedurre che la circostanza era stata oggetto di
contestazione, senza tuttavia precisare, adempiendo ai oneri
prescritti oneri di specificità, le modalità e l’ubicazione della
medesima nell’ambito degli atti processuali del giudizio di merito;

che la decisione impugnata è il linea con il principio già espresso da
questa Corte, secondo cui la società di persone che svolga una
attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla
Ric. 2016 n. 17764 sez. ML – ud. 08-11-2017
-3-

provato, senza vincere pertanto la presunzione richiamata, che

riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un’attività
commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si
inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di
intermediazione immobiliare (in tal senso, di recente, Cass. n.17643
del 6 settembre 2016, Cass. 27376 del 29/12/2016), senza che rilevi

che alla luce di quanto esposto, in conformità alla proposta
formulata, il ricorso va rigettato con condanna dell’Istituto ricorrente
al pagamento delle spese processuali;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.700,00,
di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15
% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma 1’8/11/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo

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taL CC-Cc

il contenuto dell’oggetto sociale;

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