Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30934 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30934 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 17484-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.29, presso la sede
dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE;
– ricorrente contro
BREGANTE FRANCA, solamente in proprio, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.74, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELE PORPORA, che la rappresenta e difende;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 203/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 20/05/2016;

Data pubblicazione: 27/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova

ricorsi, successivamente riuniti, proposti da Bregante Franca nei
confronti dell’INPS avverso alcuni avvisi di addebito aventi ad
oggetto contributi da versare alla gestione lavoratori commercianti;

che la Corte territoriale fondava il suo convincimento sul rilievo che
presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti fosse
l’esercizio di attività commerciale e che una simile attività non
potesse essere riscontrata in capo alla ricorrente, socia di società di
persone (la Gestione immobiliare di Bregante Franca s.n.c.) la cui
attività, a seguito dell’affitto dell’azienda a Il Coccodrillo di Potini
Ivano s.a.s., si era limitata nel periodo in contestazione al godimento
dell’azienda mediante riscossione del canone, attività del tutto
assimilabile al godimento di un immobile tramite la sua locazione;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla
base di un unico motivo;

che la Bregante ha resistito con controricorso illustrato con memoria;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

Ric. 2016 n. 17484 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

confermava la decisione del giudice di prime cure che aveva accolto i

CONSIDERATO

che con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 360, n.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 I. 1966 n. 613,
dell’art. 1 I. 27 novembre 1960 n. 1397, così come modificato
dall’art. 1 c. 203 I. n. 662/1996, dell’art. 2 della stessa I. 27

rilevando, per un verso, che l’attività svolta dalla società era di
natura commerciale, sulla scorta della presunzione che le società
costituite in forma diversa da quella semplice esercitano attività
imprenditoriale e, per altro verso, che la Bregante aveva solo
allegato e non provato, a fronte della visura camerale contemplante
quale oggetto della società lo svolgimento di varie attività
commerciali, che l’attività sociale si fosse limitata al solo godimento
di immobili;

che il motivo è infondato;

che questa Corte è ferma nel ritenere che, in base alla legge 23
dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la L. 3
giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°, presupposto per l’iscrizione
alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato
di attività commerciale;

che nella specie il suddetto presupposto risulta essere stato escluso
dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione in fatto non
sindacabile in relazione alla censura proposta, ha accertato che la
società di cui la ricorrente era socia svolgeva esclusivamente attività
di locazione di azienda (circostanza, peraltro, non specificamente
censurata dall’istituto in sede di gravame, non risultando dai motivi
d’appello riportati in sentenza che le censure dell’Inps siano state
rivolte alla presunta simulazione dell’allegato contratto di affitto di
ramo di azienda, cui si fa riferimento in questa sede);

Ric. 2016 n. 17484 sez. ML – ud. 08-11-2017
-3-

novembre 1960 n. 1397 e degli artt. 2291, 2298 e 2697 c.c.,

che la decisione impugnata è il linea con il principio già espresso da
questa Corte, secondo cui la società di persone che svolga una
attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà (o, in
questo caso, di azienda) ed alla riscossione dei relativi canoni di
locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a
meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di

(in tal senso, di recente, Cass. n.17643 del 6 settembre 2016, Cass.
27376 del 29/12/2016), senza che rilevi il contenuto dell’oggetto
sociale;

che alla luce di quanto esposto, in conformità alla proposta
formulata, il ricorso va rigettato con condanna dell’Istituto ricorrente
al pagamento delle spese processuali;

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.700,00, di cui
C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 °AD e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma 1’8/11/2017

prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare

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