Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30934 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7380/2015 R.G. proposto da:

G.P., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. DOMENICO COLUMBA, elettivamente domiciliata Via Archimede,

143;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 5125/29/14, depositata l’8 agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione IVA relativo all’anno di imposta 2006, in relazione all’atto di acquisto di bene immobile, registrato in data (OMISSIS), per recupero di imposta all’aliquota ordinaria anzichè all’aliquota agevolata del 4%, quale effetto del disconoscimento dell’acquisto della prima casa di abitazione non di lusso in difetto del requisito dimensionale a termini del D.M. LL. PP. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6;

che la CTP di Roma ha rigettato la domanda della contribuente e la CTR del Lazio, con sentenza in data 8 agosto 2014, ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo la sentenza di primo grado congruamente motivata e osservando nel merito che:

– sull’avviso di liquidazione relativo al venditore si è formato il giudicato in relazione alla superficie utile complessiva di mq. 240 e che tale valutazione va confermata alla luce della consistenza dell’immobile risultante dal contratto di compravendita, consistente in villa unifamiliare realizzata su tre piani comunicanti con annesso giardino e soffitta, circostanza che non può essere smentita dalla perizia di parte che individuerebbe una superficie inferiore a 200 mq;

– al fine del riscontro dei requisiti di cui al D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, art. 5, (unico alloggio padronale) deve aversi riguardo ai vani interni all’abitazione, ancorchè privi dell’abitabilità, compreso il magazzino pertinenziale dell’immobile in oggetto;

– non è decisiva la consulenza tecnica di parte contribuente, che ha calcolato una superficie complessiva di mq. 199,66 posto che nel computo metrico deve tenersi conto anche della superficie della soffitta, pari a mq. 30,35, il che comporta il superamento del limite dimensionale di cui al D.M. cit., art. 5;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo; l’Ufficio deposita atto di costituzione senza difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, artt. 5, 6, richiamato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 21 della Tabella A, parte II; rileva la ricorrente come il D.M. LL. PP. 2 agosto 1969, art. 5, posto a fondamento dell’avviso di liquidazione, escluda dal computo metrico le soffitte, laddove la CTR ha disatteso la consulenza tecnica di parte, ricomprendendo nel computo metrico anche la soffitta al fine del superamento della soglia dimensionale dei 200 mq, laddove la soffitta costituirebbe pertinenza testualmente esclusa dalla suddetta disposizione normativa ai fini del superamento della suddetta soglia;

che il motivo si rivela inammissibile, non avendo la ricorrente censurato l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, in conformità all’accertamento già compiuto nei confronti del dante causa della ricorrente, la superficie dell’immobile acquistato nel 2006 era già superiore a mq. 200 in relazione alle sole aree coperte site al piano terra e al primo piano, con esclusione della cantina, sulla base di quanto risultava dall’atto di compravendita (“dall’esame dello stesso atto pubblico sopra richiamato (…) risulta che la villa unifamiliare con annesso ampio giardino realizzata a tre piani comunicanti ad uso abitativo ai piani terra e primo, abitativo e soffitta al piano secondo si compone al piano terra da salone soggiorno, due camere, cucina con un bagno e disimpegno per circa mq. 185 (…) al piano primo quattro camere, due bagni e disimpegni per circa mq. 106 (..)”), essendo le aree coperte ai piani terra e primo (con esclusione della cantina), tali da comportare il superamento del requisito dimensionale di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 5;

che, pertanto, il giudice di appello ha utilizzato due diverse e concorrenti rationes decidendi, la prima fondata sulle risultanze dell’atto di compravendita, la seconda sulla consulenza di parte (in relazione alla seconda delle quali è diretto il ricorso);

che, pertanto, il ricorso è privo di interesse per la ricorrente (con conseguente inammissibilità dello stesso), ove si censura la sentenza impugnata nella sola parte in cui, contestandosi la parte di motivazione fondata sulle risultanze della consulenza di parte, si è proceduto a ricomprendere la soffitta nelle porzioni immobiliari considerate ai fini del superamento del requisito dimensionale, in assenza della impugnazione della concorrente motivazione di merito fondata sulle risultanze del contratto di compravendita, ove viene diversamente confermato il superamento del più volte richiamato requisito dimensionale di cui al D.M. cit., art. 5;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza della proposizione di difese scritte da parte dell’intimato; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per entrambi i ricorsi proposti, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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