Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30933 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30933 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 16501-2016 proposto da:
BORDO SALVATORE, nella qualità all’epoca dei fatti in oggetto di
Presidente del C.d.A. della Cooperativa Dinamica Services,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II
154, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIULIANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGUSTO MORETTI;
– ricorrente contro
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI TORINO;
– intimata avverso la sentenza n. 722/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
emessa il 21/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 27/12/2017

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha
confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva rigettato
il ricorso proposto da Salvatore Bordo, in qualità di presidente della
cooperativa Dinamic Services, avverso l’ordinanza ingiunzione

irrogata al predetto la sanzione pecuniaria per le violazioni dell’art. 9
bis c. 1 e 2 I. 608/1996, al’art. 4 bis c. 2 d.lgs. 181/2000 e all’art. 4
c. 1 I. 608/1996, concernenti l’omessa comunicazione al centro per
l’impiego dell’assunzione di 605 lavoratori, formalmente soci o
associati in partecipazione, nonché l’omessa consegna ai dipendenti
delle buste paga e delle dichiarazioni contenenti i dati della
registrazione effettuata nel libro matricola;

che i giudici del merito fondavano la decisione sulle dichiarazioni rese
in sede ispettiva dai lavoratori, dalle quali emergeva che non vi era
alcuna differenza – per le concrete modalità di svolgimento del
rapporto – tra i lavoratori assunti con contratto di associazione in
partecipazione e quelli assunti con contratto di lavoro subordinato;
rilevavano, altresì, che le predette dichiarazioni avevano trovato
riscontro in quanto riferito dallo stesso Bordo e che il loro contenuto
appariva convergente, preciso ed obiettivo; osservavano, inoltre, che
l’opponente non aveva formulato richieste istruttorie o offerto
deduzioni specifiche atte a confutare la ricostruzione dei ratti
emergente dalle dichiarazioni medesime;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Bordo
sulla base di tre motivi;

che l’Ispettorato non ha svolto attività difensiva;

Ric. 2016 n. 16501 sez. ML – ud. 08-11-2017
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mediante la quale, a seguito di accertamento ispettivo, era stata

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per
carenza di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione dell’art. 115
c.p.c. Osserva che la Corte d’appello aveva realizzato un’evidente
violazione di legge, in quanto non aveva in alcun modo esaminato
tutti i motivi esposti dall’appellante, il quale aveva lamentato una
palese e carente attività sia istruttoria che motivazionale da parte del
giudice di primo grado. Rileva che la Corte torinese aveva inteso
superare la denunciata violazione dell’obbligo di motivazione da
parte del giudice di primo grado confermando l’erronea valutazione
di quest’ultimo, che aveva ritenuto sufficiente il richiamo per
relationem all’ordinanza e agli atti presupposti;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per
carenza di istruttoria ex art. 360 n. 5 c.p.c., osservando che la Corte
territoriale non aveva considerato che la richiesta di attività
istruttoria respinta dal primo giudice potesse essere in realtà una
prova decisiva. Censura la sentenza rilevando che l’istruttoria era
surrettizia, in quanto erano state recepite come prove inconfutabili le
risultanze dei verbali amministrativi impugnati, pur attenendo le
istanze istruttorie non esaminate a circostanze che avrebbero potuto
indurre a una decisione diversa da quella adottata;

che con ulteriore censura il ricorrente deduce violazione di legge,
erronea interpretazione in materia di applicazione art. 8 I. 689 del
Ric. 2016 n. 16501 sez. ML – ud. 08-11-2017
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semplificata;

1981. Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., avuto riguardo alla
circostanza che l’azione posta in essere dal Bordo era unica, posta in
essere nello stesso momento rispetto a un insieme di lavoratori,
talché avrebbe dovuto trovare applicazione il richiamato art. 8,
nonché avuto riguardo alla mancata considerazione dell’elemento
soggettivo, della personalità dell’agente e delle sue condizioni

che il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perché, pur
attenendo a vizio della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., non evidenzia, secondo i parametri dettati dalla nuova
formulazione della norma, l’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali
(rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto
di discussione e abbia carattere decisivo (Sez. U, Sentenza n. 8053
del 07/04/2014); in secondo luogo perché non indica in alcun modo
le ragioni per le quali, nonostante l’approfondita indagine istruttoria
riportata in sentenza, sarebbe stato violato il principio di disponibilità
della prova;

che il secondo motivo è allo stesso modo inammissibile, poiché,
fermo quanto rilevato in ordine al primo motivo quanto alle carenze
di deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il
ricorrente, a fronte dell’affermazione contenuta in sentenza, secondo
la quale , non ha in alcun modo precisato,
nel rispetto del principio di autosufficienza, le circostanze di prova
che si affermano richieste e non ammesse, così da consentirne la
valutazione anche in termini di specificità (Cass. 19985 del
10/8/2017);
Ric. 2016 n. 16501 sez. ML – ud. 08-11-2017
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economiche, secondo quanto previsto dall’art. 11 I. 689/1981;

che anche il terzo motivo difetta di specificità, poiché, sulla scorta di
una non meglio precisata riconduzione ad unità della condotta, il
ricorrente non contesta le singole, molteplici, diverse ed autonome
violazioni poste a fondamento dell’ingiunzione, né censura, per
quanto attiene alla rilevanza dell’elemento soggettivo, l’affermazione

significativa di gravità della condotta;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato
inammissibile;

che nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese
del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte
intimata;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma 1’8/11/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo

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della Corte secondo cui la sistematicità delle violazioni medesime è

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