Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30932 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16890-2014 proposto da:

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore

A.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALBERTO TEDOLDI ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni

Smargiassi in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 4;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato CRISTIANO

FELISIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

TORINO, C.SO MASSIMO D’AZEGLIO 30;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza 2456/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/9/2018 dal Cons. Ubaldo BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il (OMISSIS), chiedeva al Tribunale di Verbania di accertare l’illegittimità della costruzione realizzata dal condomino M.A. sul terrazzo dell’appartamento di sua proprietà, per danno estetico architettonico e di condannarlo alla rimozione della stessa.

Si costituiva in giudizio M.A., chiedendo il rigetto della domanda e, in via di eccezione riconvenzionale subordinata, deduceva di aver usucapito il diritto di mantenere il manufatto.

All’udienza di comparizione del 29.6.2011, la difesa del Condominio contestava il contenuto della comparsa di costituzione chiedendo la conversione del rito e la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c. ovvero, in subordine, la concessione di un termine per replicare all’eccezione riconvenzionale e formulare mezzi istruttori. La difesa del M. si opponeva e chiedeva emettersi ordinanza di rigetto.

Con ordinanza depositata il 12.8.2011, il Tribunale monocratico di Verbania rigettava il ricorso per totale assenza di elementi probatori.

Avverso detta ordinanza proponeva appello il (OMISSIS), contestando la mancata conversione del rito da sommario a ordinario e, comunque, l’ingiustificato rifiuto del Giudice di primo grado di disporre CTU, al fine di descrivere lo stato dei luoghi e le opere eseguite dal convenuto sul proprio terrazzo per valutare la palese violazione del decoro condominiale, delle distanze e della servitù d’aria e veduta lamentata dal Condominio. Quanto all’eccezione riconvenzionale del M., chiedeva di essere ammesso alla prova contraria.

Si costituiva nel giudizio d’appello M.A., contestando le domande dell’appellante e riproponendo l’eccezione riconvenzionale di usucapione con i relativi capitoli di prova. Veniva disposta ed espletata CTU.

Con sentenza n. 2456/2013, depositata il 23.12.2013, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello, confermando l’impugnata sentenza e condannando il Condominio alle spese di lite del grado di appello e a quelle della CTU.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste Antonio M. con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il Condominio ricorrente censura la sentenza “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art 342 c.p.c. e dell’art. 167 c.p.c., comma 1, in relazione all’incongrua e illegittima applicazione all’atto di appello del Condominio delle norme sull’onere di specificazione dei motivi (art. 342 c.p.c. ante riforma 2012) e sull’onere di prendere posizione rispetto a eccezione riconvenzionale di usucapione non esaminata nè istruita in primo grado, essendo assorbita nel rigetto delle domande dell’attore per ritenuta insussistenza dei fatti costitutivi e del tutto esulante dalla motivazione dell’ordinanza sommaria di rigetto”. Osserva il ricorrente che il Tribunale di Verbania non si era occupato dell’eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dal M. in via subordinata, rigettando le domande del Condominio per ritenuta insussistenza dei fatti costitutivi, per cui l’eccezione riconvenzionale rimaneva assorbita nel rigetto delle domande principali. Con l’atto di appello il Condominio concentrava la propria difesa sulla motivazione posta dal primo Giudice a fondamento del rigetto delle domande, anche se, per mero scrupolo difensivo, replicava anche all’eccezione riconvenzionale. Secondo il Condominio non è corretto affermare che, a fronte dei due/tre capitoli di prova dedotti dalla difesa del M. nella comparsa di risposta di primo grado, costituenti allegazioni di fatti impeditivi/estintivi, poste a fondamento dell’eccezione riconvenzionale di usucapione, spettasse all’appellante l’onere di una contestazione altrettanto specifica, ex art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 342 c.p.c., spiegando quale fosse l’eventuale diversa configurazione del manufatto originario e quando esso avesse assunto l’odierna configurazione.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La Corte di merito ha, correttamente, sottolineato che – quanto alla eccezione di usucapione sollevata dal controricorrente (convenuto-appellato), sin dalla sua prima difesa in primo grado (come risulta dalla decisione del Tribunale di Verbania trascritta nella sentenza impugnata: pag. 9), il cui onere della prova gravava sul medesimo controricorrente, che effettivamente aveva dedotto due capi di prova mirati proprio a dimostrare che il manufatto in esame era sempre rimasto uguale dal 1989 – rispetto a tale allegazione competeva al ricorrente (attore-appellante) l’onere di una contestazione altrettanto specifica, avendo peraltro il Condominio ogni agio di farlo proprio anche con i motivi dell’atto di appello (laddove, viceversa nelle prove orali di parte appellante non ne esisteva alcuna, a giudizio insindacabile della Corte di merito, che valesse a contestare in modo specifico l’eccezione ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 342 c.p.c.). Con la conseguenza che, con riguardo a detta eccezione, “la puntuale allegazione fattuale dedotta da parte appellata non è stata minimamente contrastata da un’altrettanto specifica, e di contenuto contrario, contestazione prima sul piano assertivo e poi su quello probatorio, da parte del Condiminio”, così da dover concludere per la fondatezza della prima allegazione (sentenza impugnata, pag. 19).

1.3. – Invero, da un lato, l’art. 342 c.p.c. (anche nel testo anteriore alla novella del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis) va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex plurimis, Cass. sez. un. n. 3033 del 2013; cfr. anche Cass. sez. un. n. 27199 del 2017).

Dall’altro, l’onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dall’art. 167 c.p.c., nonchè dall’art. 115 c.p.c.riformato) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.). Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile (che, nella specie, dato il peculiare svolgimento del primo grado, la Corte di merito identifica con l’atto di appello), dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003).

2. – Con il secondo motivo, il Condominio ricorrente censura la sentenza “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione dell’art. 342 c.p.c. e art. 702 bis c.p.c. e ss., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per aver posto a carico dell’appellante un onere di specifica contestazione incompatibile: con il contenuto dell’atto di appello; con la struttura del procedimento sommario di cognizione, le cui norme onerano soltanto il convenuto a prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda (art. 702 bis c.p.c., comma 4), escludendo di regola repliche scritte, in mancanza di conversione del rito in quello ordinario; con la necessità di proporzionare l’onere di specifica contestazione al grado di specificità delle allegazioni della controparte; con il principio dell’onere della prova per illegittima relevatio ab onere probandi”. Osserva il ricorrente che, sin dalla prima e unica udienza di primo grado, aveva contestato la comparsa avversaria, chiedendo la conversione del rito proprio in ragione dell’eccezione di usucapione, che rendeva la causa bisognevole di un’istruzione non sommaria e chiedeva termine per controdedurre e articolare prove in relazione all’eccezione riconvenzionale. Anche nell’atto di appello il Condominio replicava alle generiche allegazioni di cui ai capitoli di prova articolati dal M. e alle dichiarazioni di persone che avevano abitato presso il (OMISSIS), ritenute peraltro prive di valenza probatoria ai fini dell’usucapione. Sicchè, la Corte di merito avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., posto che l’onere di specifica contestazione va adeguato alla specificità delle allegazioni della controparte, nonchè l’art 2697 c.c., illegittimamente esonerando il M. dalla prova del fatto impeditivo/estintivo consistente nell’eccepita usucapione, servendosi di una pretesa non contestazione del decorso del tempo.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Il ricorrente non coglie la ratio decidendi, che risulta basata, da un lato, sul rilievo, da parte della Corte di merito, del fatto che il convenuto-appellato, quanto all’eccezione di usucapione, aveva dedotto, “sin dalla sua prima difesa, due capi (…), intesi anche come allegazione, estremamente precisi, mirati a dimostrare che il manufatto è sempre rimasto tale quale è stato oggi rilevato sin dal 1989”. Tali capi (trascritti nelle conclusioni d’appello ai nn. 12 e 13: v. sentenza impugnata, pag. 6) sono costituiti dalla richiesta di ammissione di prova per testi sui due seguenti capitoli: “vero che il Sig. M. realizzò la struttura esistente sul suo terrazzo nell’anno 1989”, e “vero che a partire dall’anno 1989 lo stato del terrazzo è rimasto immutato fino ad oggi”. E, dall’altro lato, sulla conclusione che la mancata osservanza da parte del Condominio, nella prima difesa utile, dell’onere (in effetti mai adempiuto, avendo il ricorrente sempre avanzato, nel corso del giudizio, esclusivamente una generica richiesta di prova testimoniale contraria sui capitoli articolati da controparte) di specificamente ed adeguatamente contestare la dedotta eccezione di usucapione, ritualmente sollevata in limine dal convenuto-appellato, porta a ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (ex plurimis Cass. n. 5191 del 2008). Così escludendosi nella decisione qualsiasi vulus agli evocati artt. 115,342 e 702 bis e ss., e dell’art. 2697 c.c.

3. – Con il terzo motivo, il Condominio ricorrente censura la sentenza, “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione degli artt. 702 bis e ter e 702 quater c.p.c. (quest’ultima nel testo vigente ante 2012) in relazione alla mancata ammissione e assunzione delle prove contrarie legittimamente dedotte a confutazione dell’eccezione riconvenzionale di usucapione”.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Trascritte in atti le conclusioni dell’attore-appellante (sentenza impugnata, pag. 2), la domanda di ammissione di prova testimoniale contraria ai due capi avanzati da parte convenuta-appellata (considerati “estremamente precisi, mirati a dimostrare che il manufatto è sempre rimasto tale quale è stato oggi rilevato sin dal 1989”) è stata ritenuta dalla Corte di merito “genericissima ed inconcludente”, giacchè “se si esaminano le deduzioni di prova orale di parte appellante si deve constatare che non ne esiste alcuna che valga a contestare in modo specifico quella allegazione fattuale di parte appellata” (sentenza impugnata pagg. 18 e 19). Viceversa, secondo la Corte di merito, il Condominio (a fronte della eccezione di usucapione, ritualmente proposta da controparte) avrebbe dovuto contestare specificamente ed adeguatamente i fatti dedotti dal convenuto e chiedere l’ammissione di prova diretta sulla eccezione medesima. D’altronde, quello sulla ammissibilità dei mezzi di prova è un potere rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se (come nella specie) congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass, n. 11810 del 2016; Cass. 9551 del 2009).

4. – Il controricorrente propone, a sua volta, ricorso incidentale basato su quattro motivi. Con i quali censura la sentenza: a) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 191 c.p.c. e ss., per aver disposto CTU allo scopo di sopperire alla carenza e tardività degli elementi probatori dell’appellante”; b) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1122 c.c., per aver dedotta la lesione del decoro architettonico da parte delle opere eseguite dal M. senza tenere conto degli interessi contrapposti e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione sul rigetto dell’eccezione avanzata dal M. sul punto”; c) “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1122 c.c., per aver dedotto la lesione del decoro architettonico da parte delle opere eseguite dal M. senza tenere conto del già compromesso decoro architettonico dell’edificio per opere analoghe precedentemente eseguite da altri condomini e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione sul rigetto dell’eccezione avanzata dal M. sul punto”; d) “Ex art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e per violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., in relazione alla mancata ammissione delle prove dedotte dal M. a confutazione dell’eccepita lesione del decoro architettonico e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione sulla mancata ammissione delle stesse”.

5. – La decisione di rigetto del ricorso principale assorbe logicamente l’esame del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA