Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30932 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24245-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente principale –

M.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE MEDAGLIA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– ricorrente principale –

controricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 609/2018 della

CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2018 R.G.N.

679/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato

GIAMPIERO PROIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO MAINETTI per delega verbale Avvocato

SALVATORE MEDAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 609 del 2018, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da Poste Italiane spa a M.I., in data 6.8.2015, e ha ordinato alla società di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro, con condanna al pagamento in favore di quest’ultima di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione contributiva.

2. Il recesso era stato adottato da parte datoriale sull’accertamento, compiuto il 22.7.2015 dalla Commissione Medica di Verifica di Firenze, con il quale la lavoratrice era stata ritenuta permanentemente inidonea alla prestazione lavorativa e al lavoro proficuo in modo assoluto.

3. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) il punto fondamentale della controversia riguardava, in buona sostanza, l’interpretazione dell’accertamento compiuto dalla CMV di Firenze su richiesta presentata dalla stessa lavoratrice in data 29.5.2015, al fine di ottenere i benefici di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2 comma 12; b) tale accertamento era stato del seguente tenore: “Ai fini della idoneità al servizio le infermità riscontrate costituiscono impedimento permanente alla prestazione lavorativa e al lavoro proficuo in modo assoluto. Ai fini della pensione di inabilità non sussiste una assoluta e permanente impossibilità a svolger qualsiasi attività lavorativa”; c) esso si era rivelato, però, contraddittorio per cui era stato necessario espletare una CTU medico-legale; d) la suddetta consulenza aveva accertato che la perizianda, che soffriva da molti anni di depressione, era in buon equilibrio da oltre un anno e da tempo senza farmaci e che la medesima situazione era presente anche all’epoca del giudizio da parte della CMV; e) il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente nella assoluta e permanente capacità lavorativa all’interno del contesto aziendale, era pertanto illegittimo per insussistenza del fatto; f) la vicenda, come sviluppatasi, escludeva il dedotto carattere discriminatorio; g) la tutela da accordarsi era quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane spa, affidato a tre motivi.

5. Ha resistito con controricorso M.I. formulando ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, cui ha resistito a sua volta la società.

6. Poste Italiane spa ha depositato memoria e ha chiesto la trattazione orale della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12, nonché del D.M. n. 187 del 1997, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 2118 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che la sentenza impugnata era viziata perché la Corte territoriale, al fine di accertare o meno la legittimità del licenziamento, aveva ritenuto di potere fondare la sua decisione esclusivamente su quanto emerso all’esito della consulenza tecnica di ufficio e non già, invece, su quanto era stato accertato dalla Commissione Medica di Verifica di Firenze, le cui conclusioni erano state erroneamente ritenute contraddittorie.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stata erroneamente accertata la illegittimità del licenziamento, sulla base della espletata consulenza tecnica di ufficio, non già in relazione alle condizioni di salute della M. al momento della sia intimazione, ma bensì a quelle riferibili ad un momento diverso e successivo.

4. Con il terzo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di seconde cure violato la legge nella parte in cui avevano ritenuto di potere sindacare la correttezza dell’accertamento compiuto dalla Commissione Medica di Verifica, ritenendolo contraddittorio e procedendo poi ad una sua revisione tramite la ctu, pur non essendo stato lo stesso oggetto di alcuna eccezione o riserva nelle sedi competenti.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale M.I. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonché della violazione della L. n. 604 del 1966, art. 4,L. n. 300 del 1970, art. 15,D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 3, comma 3 bis, della Direttiva 2000/78 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito escluso la natura discriminatoria del licenziamento facendo cattivo uso del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., così violando le norme antidiscriminatorie poste a tutela dell’occupazione di portatori di handicap.

6. Il primo motivo è infondato.

7. Non sussistono le violazioni invocate dalla ricorrente, in quanto la Corte territoriale non era vincolata, nella valutazione della legittimità del licenziamento, dall’esito e dalle risultanze emerse a seguito degli esami sanitari effettuati dalla Commissione Medica di verifica, potendo in ogni caso disporre la consulenza tecnica d’ufficio, come avvenuto nel caso di specie. (Cass. n. 12489/2015).

8. Invero, il giudice di merito ben può sindacare l’attendibilità degli esami svolti dalla Commissione medica competente, essendo libero di disattenderne l’esito qualora riscontri profili di contraddittorietà e/o illogicità. (Cass. n. 21260/2018; Cass. n. 822/2020; Cass. n. 618/2021).

9. Ciò perché il giudice, in forza dei principi costituzionali posti a garanzia della piena ed effettiva tutela processuale, ha il potere-dovere di vagliare e verificare l’attendibilità degli accertamenti sanitari espletati, in sede amministrativa, dalla Commissione medica competente, a prescindere dalla loro eventuale opposizione e/o impugnazione in sede amministrativa, trattandosi di meri atti di verifica sanitaria, compiuti in base ad un giudizio di discrezionalità tecnica.

10. Nel caso di specie, dunque, la Corte di appello di Firenze, avendo ritenuto contraddittorio l’accertamento compiuto dalla Commissione medica che, da un lato, aveva escluso il diritto alla pensione di invalidità in carenza di un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, dall’altro, aveva affermato l’inidoneità della lavoratrice al servizio in ragione delle infermità riscontrate, poteva senza dubbio disporre una CTU medico legale, oggetto di richiesta, peraltro, dalla stessa lavoratrice.

11. All’esito, poi, di quanto accertato mediante indagine peritale i giudici di seconde cure hanno escluso la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisando l’insussistenza del motivo posto alla base del suddetto licenziamento, consistente nella assoluta e permanente incapacità lavorativa della M. nell’ambito del contesto aziendale di Poste Spa.

12. Sotto il profilo dell’iter logico-giuridico la gravata pronuncia e’, pertanto, immune dalle censure mosse.

13. Il secondo motivo di ricorso e’, invece, inammissibile.

14. Esso non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, avendo la Corte di Firenze esplicitamente affermato che la situazione patologica della dipendente, così come accertata dalla CTU, era presente anche al momento del giudizio effettuato dalla Commissione.

15. Non e’, dunque, pertinente la formulata doglianza, essendo fondata sull’erroneo presupposto secondo cui l’illegittimità del licenziamento sarebbe stata valutata dai Giudici di seconde cure sulla base delle condizioni di salute della lavoratrice emerse in un momento successivo rispetto a quello dell’intimazione del licenziamento. Tale ricostruzione risulta, come detto, smentita avendo l’esame peritale, richiamato specificamente nella sentenza, evidenziato che lo stato psico-fisico della lavoratrice non era preclusivo allo svolgimento di altre proficue e dignitose mansioni lavorative nell’ambito dell’organizzazione di Poste Italiane spa, già all’epoca del giudizio espletato dalla CMV.

16. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

17. Infatti, la doglianza prospettata in termini di violazione di legge e, in particolare, del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c., tende in realtà ad ottenere solo un’ulteriore valutazione in ordine all’attendibilità e alla correttezza del giudizio effettuato dalla CMV.

18. Si tratta di un accertamento fattuale precluso in sede di legittimità perché adeguatamente e congruamente motivato, rispetto al quale le censure si risolvono unicamente in un mero dissenso diagnostico (Cass. n. 10222/2009; Cass. n. 11482/2016; Cass. n. 8429/2021; Cass. n. 1652/2012).

19. Risulta inammissibile, altresì, l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla lavoratrice, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c..

20. Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza relativa violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, giungendo ad attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. n. 11482/2016; Cass. 20867/2020).

21. Nel caso di specie, invece, la lavoratrice si è limitata a dedurre che i giudici di seconde cure avevano hanno mal esercitato il proprio prudente apprezzamento, avendo escluso la natura discriminatoria del recesso all’esito della valutazione del contenuto del giudizio effettuato dalla CMV e dell’esame svolto dalla CTU medico legale: doglianze che, come sopra precisato, sono inammissibili in sede di legittimità a fronte delle motivate argomentazioni della impugnata decisione.

22. Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.

23. Per il criterio della soccombenza prevalente (Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 1269/2020; Cass. n. 20888/2018), le spese del presente giudizio vanno compensate in misura del 50% mentre la restante metà va posta a carico di Poste Italiane spa.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di M.I. della restante metà: spese che si liquidano, per intero, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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