Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30932 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30932 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 16886-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente contro
ARPAIA ALBINA;
– intimata avverso la sentenza n. 9039/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 24/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

A-,

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Data pubblicazione: 27/12/2017

RILEVATO CHE:

1.1a Corte d’appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado
che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimata, dipendente del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a percepire
l’indennità di vacanza contrattuale dalla scadenza del CCNL 2000-

2.1a Corte territoriale riconobbe la fondatezza della pretesa,
argomentando che il diritto a percepire l’indennità di vacanza
contrattuale sorge con il decorso infruttuoso di tre mesi dalla
scadenza del contratto collettivo senza che sia stato raggiunto dalle
parti sociali l’accordo di rinnovo e che il riconoscimento degli aumenti
retributivi con effetto retroattivo non può avere effetto estintivo di
un diritto già maturato, il quale conserva la sua autonomia e
funzione.

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso il Ministero, formulando
unico motivo;

4. l’intimata, regolarmente evocata in giudizio, non ha svolto attività
difensiva;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO CHE:

1. con l’unico motivo il Ministero denuncia violazione dell’art. 1,
comma 5 CCNL Scuola del 3 maggio 1999, dell’art. 1 c. 2 e 5 del
CCNL Comparto scuola del 24 luglio 2003, del punto 2, c. 5
dell’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 in combinato
disposto all’art. 52 D.Igs. n. 29/1993 e agli artt. 47 e 48 D.Igs. n.
165/2001 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Rileva che il
precedente CCNL del comparto scuola è venuto a scadenza in data
Ric. 2015 n. 16886 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

2001 fino al successivo rinnovo contrattuale;

31 dicembre 2001 ma il successivo contratto del 24 luglio 2003, con
effetto retroattivo, ha disposto l’efficacia delle disposizioni
economiche sin dal 10 gennaio 2002, in tal modo evitando che vi
fosse qualunque soluzione di continuità sul piano economico tra le
previsioni del precedente CCNL del 1999 e quelle pattuite e trasfuse
nel successivo CCNL del 2003. Censura, pertanto, la decisione della

periodo temporale, sia della indennità di vacanza contrattuale sia
delle nuove disposizioni economiche contenute nel successivo CCNL,
efficaci con effetto retroattivo;

2. Il motivo è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza
di questa Corte, che in numerose conformi decisioni (fra le tante
Cass. n. 8803 del 15/04/2014, Cass. n. 23513 del 05/11/2014 e
numerose successive conformi), ha stabilito che ;

3. questa Corte di legittimità ha inoltre rilevato che non può essere
condivisa la tesi secondo cui l’indennità in questione avrebbe una
natura sanzionatoria o di risarcimento presunto in relazione
all’ipotesi di protrazione dei tempi dei rinnovi contrattuali: tesi che
non trova alcun supporto testuale o sistematico nella disciplina
considerata e che determinerebbe l’infondata cumulabilità di detta
indennità con gli arretrati;

Ric. 2015 n. 16886 sez. ML – ud. 08-11-2017
-3-

Corte che ha riconosciuto la piena cumulabilità, per il medesimo

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata
deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
in fatto, la causa può essere decisa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con
il rigetto dell’originaria domanda;

5. le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, in

confermato, in epoca pressoché coeva alla proposizione del ricorso
per cassazione esaminato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda. Dichiara
compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, 1’8/11/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo

ec-c?k,

considerazione del consolidamento dell’orientamento, qui recepito e

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