Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30932 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 548/2013 R.G. proposto da:

ING. A. M. COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. GIOVANNI SELLITTO, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Cosseria, 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 242/3/12, depositata il 9 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, per maggior reddito imponibile da costi ritenuti indeducibili in quanto afferenti ad operazioni inesistenti, oggetto di fatture passive di forniture di calcestruzzo provenienti da un fornitore, relativamente al quale era stata riscontrata in sede di verifica l’esistenza di una contabilità parallela;

che la CTP di Napoli ha accolto la domanda del contribuente e la CTR della Campania, con sentenza in data 9 luglio 2012, ha accolto l’appello, ritenendo che il quadro indiziario fornito dall’Ufficio sia fondato su elementi indiziari sufficienti, attinenti alle anomalie relative ai documenti di trasporto relativi alle fatture oggetto di contestazione, nonchè ai quantitativi di carico di calcestruzzo, superiori alla portata di carico delle betoniere;

che la CTR ha, inoltre, ritenuto insufficienti le prove fornite da parte contribuente, in parte affidate a prove logiche e in parte a una consulenza di parte ritenuta non decisiva, non avendo la stessa provato che i quantitativi di calcestruzzo acquistati fossero pari a quelli utilizzati o anche trasportati, nè risultando decisivi i metodi di pagamento utilizzati;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico e pluriarticolato motivo il ricorrente deduce vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza, in un primo momento, esaminato i singoli elementi indiziari addotti a prova contraria dal contribuente in grado di replicare a tutti gli elementi indiziari offerti dai verificatori e, successivamente, per avere considerato tali elementi quali prove logiche non decisive ai fini del giudizio”; osserva come la consulenza di parte sia un documento, non oggetto di contestazione che conferma gli elementi indiziari addotti dal ricorrente; rileva l’erroneità della conclusione alla quale la CTR è giunta, ove osserva che non sia stata data la prova tra corrispondenza tra calcestruzzi fatturato e calcestruzzo utilizzato, rilevando come tale affermazione sia errata e contrastante dalle due CTP prodotte dal ricorrente, una per ciascun cantiere, le quali avrebbero accertato che le quantità di calcestruzzo utilizzate non si discostano da quelle fatturate; deduce, infine, l’erroneità della motivazione nella parte in cui la sentenza non ha preso in esame quale elemento indiziario il metodo di pagamento utilizzato dal contribuente, deducendo come il credito IVA si crea con la sola emissione della fattura e non con il pagamento;

che il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui si deduce contraddittorietà della motivazione, essendosi la sentenza impugnata limitata a illustrare gli elementi di prova logica e documentale dedotti dal ricorrente, ritenendoli inconferenti con giudizio di fatto non censurabile in cassazione;

che il motivo è, invece, inammissibile sia nella parte in cui contesta il giudizio compiuto dalla CTR in punto di mancata prova tra calcestruzzo fatturato e calcestruzzo utilizzato e trasportato (“non vengono comunque provate nè una piena corrispondenza tra calcestruzzo fatturato e calcestruzzo (asseritamente) utilizzato, nè le quantità effettivamente trasportate dalle betoniere”), sia nella parte in cui non ha attribuito rilievo alla circostanza relativa ai metodi di pagamento; la prima statuizione (sulla quale il ricorrente insiste in memoria) attiene, difatti, all’accertamento del fatto, di pertinenza del giudice del merito ed estraneo al giudizio di legittimità; la seconda statuizione attiene, invero, alla scelta del materiale probatorio da porre a fondamento della decisione, scelta che si pone anch’essa sul piano del merito, in quanto attinente al principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., attinente all’apprezzamento degli elementi di prova, insindacabile anch’esso in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940);

che, quanto al dedotto annullamento degli atti di accertamento emessi nei confronti del fornitore della ricorrente (per i quali il ricorrente non ha dedotto che tali atti siano passati in cosa giudicata), costituiscono atti di accertamento distinti da quelli oggetto di causa, rispetto ai quali l’odierno ricorrente non è coobbligato, il cui esito è, pertanto, irrilevante nel caso di specie;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Ufficio intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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