Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30931 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30931 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 4691-2015 proposto da:
DATTOLA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
MARCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO
FLORIO;
– ricorrentecontro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA
TOSCANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO
BORRUTO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/12/2017

avverso la sentenza n. 312/2014 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PACI rri ‘A

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo
Presidente in data 14/9/2016;
1. che la
Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato
improcedibile l’appello proposto da Demetrio Dattola avverso la
sentenza del Tribunale della stessa città;
1.1. che la decisione è stata fondata sul principio di ragionevole durata
del processo il quale, corna chiarito dal Cass. ss.uu. n. 20604 del 2008,
non consente la sanatoria ex art. 291 cod. proc. civ. in caso di notifica
inesistente;
1.2. che è stato altresì rilevato che il Dattola, pur avendo avuto
comunicato, in data 12.11.2012, il decreto di fissazione dell’udienza
fissata per il 25.1.2013 non aveva notificato a controparte l’appello ed il
pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione nel
rispetto del termine di 25 giorni prima di tale udienza previsto dall’art.
435, comma 3, cod. proc. civ. né aveva proposto istanza di proroga di
detto termine ordinatorio, peraltro ottenibile solo prima della relativa
scadenza;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Demetrio
Dattola sulla base di due motivi;
2.1. che l’intimata Regione Calabria ha resistito con tempestivo
controricorso;
2.1. che parte ricorrente ha depositato memoria;
3. che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 156 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111
Cost. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ed il
secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 164, 291, 421 e 435 cod. proc. civ. , dell’art. 6
Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e degli art. 3 , 24, e
111 Cost., censurandosi, sotto vari profili, la statuizione di
imprecedibilità, sono manifestamente infondati alla luce della
consolidata giurisprudenza di questa Corte ;
3.1. che, invero, come eccepito dalla Regione Calabria e secondo
quanto risultante dall’esame degli atti di causa e dalla stessa narrazione
Ric. 2015 n. 04691 sez. ML – ud. 05-04-2017
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Fatto e diritto

Ric. 2015 n. 04691 sez. ML – ud. 05-04-2017
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di cui al ricorso per cassazione ( v. pagg. 5 e 6), l’odierno ricorrente,
pur in presenza di rituale comunicazione del decreto di fissazione
dell’udienza di discussione, ha omesso la notifica dell’atto di appello
per la relativa data – 25.1.2013 -; a detta udienza ha chiesto tennine per
il deposito della copia notificata dell’atto di appello e, quindi,
provveduto, il 7.2.2013, alla relativa notifica unitamente al decreto di
fissazione dell’udienza di discussione ed al verbale di udienza del
25.1.2013 con il quale si disponeva il rinvio;
3.2. che parte ricorrente non allega né documenta l’esistenza di una
notifica dell’atto di appello, diversa e antecedente a quella, effettuata il
7.2.2013 sulla base del rinvio concesso dalla Corte, rinvio
esclusivamente destinato a consentire il deposito della copia ( già)
notificata dell’atto di gravame ;
3.1. che così ricostruita la scansione temporale della vicenda
processuale il decisum di secondo grado risulta conforme ai principi
ripetutamente affermati da questa Corte in tema di insuscettibilità di
sanatoria ex art. 291 cod. proc. civ. in ipotesi di notifica inesistente (
oltre a Cass. ss.uu. n. 20604 del 2008, v. , tra le altre, Cass. n. 29870
del 2008, Cass. n. 1721 del 2009, Cass. n. 27086 del 2011, Cass. n.
20613 del 2013);
3.2. che la prospettata questione di costituzionalità, peraltro
genericamente argomentata, deve essere dichiarata manifestamente
infondata alla luce delle argomentazioni già formulate da Cass. ss.uu. n.
20604 del 2008 cit. nelle quali si è rimarcata la specialità del processo
del lavoro — tutto proteso a dare attuazione massima alle esigenze di
celerità, immediatezza e concentrazione — ed evidenziato che una
soluzione diversa da quella opzionata avrebbe neutralizzato proprio
quei principi che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che
caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un
reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e
severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario, non essendo
consentito, nel silenzio normativo, allungare — con condotte omissive
prive di valida giustificazione, come nel caso in esame — i tempi del
processo sì da disattendere il principio della sua “ragionevole durata”;
3.3. che neppure è configurabile la violazione di superiori principi del
diritto comunitario, argomentata sotto il profilo del diritto ad un esame
processuale equo e dalla esigenza di tener conto oltre che della
ragionevole durata anche della necessità di giungere ad un esame nel
merito della concreta vicenda sottoposta al giudizio, atteso che in
un’ottica di bilanciamento degli interessi tutelati, non appare
giustificato il sacrificio del principio della ragionevole durata a fronte
di condotte dilatorie assolutamente ingiustificate di una delle parti;
4. che a tanto consegue il rigetto del ricorso.

5. che le spese sono liquidate secondo soccombenza;

P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Così deciso in Roma, all’esito della riconvocazione della camera di
consiglio in data 10 maggio 2017

Presidente
Pietr. Curzio

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione
delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali,
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
accessori di legge.

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