Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30930 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30930 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 24629-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ELISABETTA LANZETTA, LUCIA POLICASTRO,
CHERUBINA CIRIELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3688

contro

LAURIA GIORGIO, rappresentato e difeso da se stesso,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER;

Data pubblicazione: 27/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2011 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 25/10/2011 R.G.N. 154/2011.

//////

N. R.G. 24629 2012

RILEVATO

che la Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 422 in data 25.10.2011 , in
riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di Giorgio Lauria a
10 livello

differenziato di professionalità nel periodo compreso tra il 1.7.1990 ed il 31.12.1996;
che la Corte territoriale ha ritenuto che: la retribuzione erogata era collegata al
riconoscimento del maggior livello di professionalità acquisita dal Lauria a seguito
della procedura concorsuale, successivamente annullata e all’avvenuto espletamento,
nel periodo dedotto in giudizio, delle mansioni corrispondenti al superiore livello di
professionalità; trovava applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio l’art. 2126 c.c.
che per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi,
cui ha resistito Giorgio Lauria con controricorso, illustrato da successiva memoria;

CONSIDERATO

che in via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata
dal controricorrente, sul rilievo della sua tardività rispetto al termine di cui al c. 1
dell’art. 327 c.p.c. posto nella fattispecie in esame non trova applicazione “ratione
temporis” il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo risultante dalle
modifiche apportate dall’ art. 46 c. 17 L n. 69 del 2009 (il giudizio di primo grado ha
avuto inizio nel 2007);
che ancora in via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
formulata dal controricorrente, sul rilievo della avvenuta deduzione in entrambi i
motivi di censure eterogenee riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati
nell’art. 360 c.p.c. perché le prospettazioni difensive esposte nel ricorso consentono di
ricostruire in modo chiaro a quale dei vizi siano riferite le censure formulate ( Cass.
SSUU 26242/2014, 17931/2013);
che con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5
c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2033 e 2126 c.c., dell’articolo 52
del Testo unico n.165 del 2001, dell’articolo 14 del D.P.R. n. 43 del 1990, come
i

trattenere le somme percepite dall’Inps a titolo di retribuzione di

N. R.G. 24629 2012

integrato dall’articolo 12 del D.L. 22.9.1990, sostituito dall’articolo 13 del D.L.
24.11.1990, convertito dalla L. n. 21 del 1991, nonché violazione e falsa applicazione
degli articoli 29 del D.P.R. n. 411 del 1976, e 17 c. 5 del D.P.R. n. 267 del 1987 ed
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo

che il ricorrente sostiene che: il trattamento retributivo corrisposto al Lauria all’esito
della selezione concorsuale per l’attribuzione del primo livello di professionalità non
poteva assumere la natura di diritto quesito, dipendendo dall’esito finale del giudizio
relativo all’annullamento della procedura concorsuale e che, annullata quest’ultima, le
maggiori retribuzioni corrisposte avrebbero dovuto essere considerate come erogate
“sine titulo” e conseguentemente ripetibili ex articolo 2033 del c.c.; la Corte di merito
avrebbe errato nel ritenere, nonostante l’ assenza di ogni supporto probatorio, che
con l’attribuzione al Lauria del 1° livello differenziato di professionalità fossero state
attribuite mansioni di superiore livello professionale; la Corte territoriale avrebbe
errato nel ritenere inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l’art. 2033 c.c. ed
invece applicabile l’art. 2126 c.c.; il livello differenziato di professionalità istituito dall’
art. 14 D.P.R. n. 43 del 1990, integrato dall’art. 12 del D.L. n. 264 del 1990 ,
sostituito dall’art. 13 del D.L. n. 344 del 1990, convertito in L. n. 21 del 1991,
costituirebbe una mera modifica dell’assetto retributivo dei dipendenti, senza
previsione della utilizzazione in mansioni diverse e superiori rispetto a quelle in
precedenza espletate, circostanza, comunque, non accertata dalla Corte;
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5
c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2103 c.c., e dell’art. 52 del D.
Lgs. n. 165 dei 2001 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel
ritenere che all’attribuzione del superiore livello di retribuzione corrispondesse un
mutamento di mansioni e che avrebbe omesso di accertare e di motivare in ordine alle
mansioni in concreto svolte dal Lauria;
che entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, devono essere rigettati
perché il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati da questa Corte, nelle
decisioni n. 4448, 4325, 3377, 3376, 2815, 2506 del 2017 e n. 7424 del 2016,
pronunciate in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella dedotta giudizio le
2

per il giudizio;

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cui argomentazioni motivazionali esposte a sostegno del “decisum” devono qui
intendersi richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
che questa Corte nelle decisioni innanzi richiamate relative con riguardo alla
progressione di carriera dei dipendenti dell’Inps, ha affermato che: l’art. 14, comma

professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti,
appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che
abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nella predetta
qualifica – ha inteso riconoscere l’aumento retributivo solo a coloro che si fossero
dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore
professionale della prestazione resa; tale normativa va letta in coerenza con i principi
di perequazione retributiva – ricavabili dal combinato disposto degli articoli 3, primo
comma, e 36, primo comma, della Costituzione e dalla normativa in materia di
pubblico impiego (art. 45 del D.Igs 165 del 2001, che ha recepito l’art.49 del d.lgs
n.29 del 1993, come sostituito dall’art.23 del d.lgs n.546 del 1993 – e di buon
andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica (art. 97 II comma Cost.),
sicché la progressione economica deve tradursi nel correlato maggior valore
professionale della prestazione richiedibile, e quindi in un risultato del quale
l’amministrazione possa effettivamente valersi, il quale solo giustifica l’incremento
patrimoniale; l’ introduzione (ad opera dell’art. 14 del DPR 13.1.1990 n. 43, aggiunto
dall’art. 13 del D.L. n. 344 del 1990, convertito con modificazioni in L.n. 21 del 1991)
dei concorsi per titoli rispetto alle precedenti mere progressioni automatiche di
anzianità ha perseguito la finalità di correlare la progressione stipendiale al maggior
impegno professionale manifestato ossia all’accertamento, mediante concorso per
titolo, dì una acquisita maggiore capacità professionale rispetto agli altri concorrenti
che rappresentasse garanzia di una “migliore organizzazione dell’amministrazione” ed
una maggiore affidabilità al fine dell’assegnazione di mansioni più complesse
che la Corte territoriale nella sentenza oggi impugnata ha accertato che il Lauria , al
quale era stato riconosciuto dal 1.7.1990 al 31.12.1996 il livello superiore ( 1°) di
professionalità per effetto della procedura concorsuale poi annullata, aveva svolto
funzioni connesse ai livelli di professionalità a suo tempo conseguiti, in quanto non era

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14, del d.P.R. n. 43 del 1990 – nel condizionare l’accesso ai livelli differenziati di

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contestato in causa che egli avesse svolto attività di coordinamento dell’Ufficio ove
prestava servizio;
che la Corte territoriale non ha attribuito, in difetto di superamento dell’utile
concorso, un inquadramento diverso e superiore, ma ha solo mantenuti fermi a fini

intervenuto nei confronti del ricorrente, ed a cui aveva fatto riscontro l’esercizio a
lungo protratto di mansioni particolarmente qualificate;
che è, pertanto, priva di pregio la affermazione secondo cui l’esercizio di compiti di
coordinamento (con la percezione della relativa indennità) non equivarrebbe a
svolgimento di mansioni superiori, perchè la Corte non ha ritenuto significativo
l’esercizio delle funzioni di coordinamento di per sé, ma l’esercizio delle mansioni che il
Lauria aveva svolto e della professionalità che nell’ esercizio delle stesse egli aveva
dimostrato di possedere;
che il giudizio secondo il quale le mansioni svolte dal Lauria fossero meritevoli del
superiore riconoscimento costituisce un accertamento in fatto, incensurabile in questa
sede, in quanto il ricorrente ha omesso di specificare quale sia il fatto controverso e
decisivo in relazione al quale si sarebbero consumati i vizi motivazionali dedotti nel
primo e nel secondo motivo;
che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi C 4.000,00 per compensi professionali, ed C
200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 27 settembre 2017

economici gli effetti del riconoscimento della superiore professionalità che era già

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