Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30930 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 27/11/2019), n.30930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6467/2012 R.G. proposto da:

P.P., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ALFONSO PALMIERI, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. FERDINANDO BARUCCO, in Roma, Piazza Cavour, 17.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 302/15/11, depositata il 18 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per decadenza dai benefici fiscali sulla prima casa, relativo all’atto di compravendita registrato in data (OMISSIS), per avere l’Agenzia delle Entrate accertato che l’immobile acquistato, sulla base dei dati risultanti dal Catasto, misurava oltre mq. 240 (mq. 271) ed era stato rivenduto prima di cinque anni dall’acquisto, con recupero di IVA, sanzioni e interessi;

che la CTP di Napoli ha accolto la domanda del contribuente e la CTR della Campania, con sentenza in data 18 luglio 2011, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la decadenza dai benefici prima casa sussiste in forza del fatto che l’immobile acquistato aveva superficie utile superiore a mq. 240 alla data della registrazione dell’atto a termini del D.M. LL. PP. 2 agosto 1969, art. 6, circostanza risultante dalla informativa telematica del Catasto, ritenendosi insufficienti le prove addotte dal resistente, nonchè irrilevanti le circostanze relative alle successive modifiche relative all’appartamento acquistato;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo e pluriarticolato motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 2697 c.c.; deduce il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe invertito l’onere della prova; deduce, inoltre, la inconferenza della informativa catastale prodotta dall’Ufficio e la rilevanza della documentazione prodotta dal ricorrente; rileva, ancora, il ricorrente come dagli atti si ricaverebbe la prova che l’immobile avrebbe una superficie utile inferiore a mq. 240, con particolare riferimento alla circostanza in fatto che, in epoca successiva alla registrazione dell’atto di acquisto, l’immobile sarebbe stato suddiviso in due unità immobiliari, dal cui atto di divisione del (OMISSIS) risulterebbe per tabulas che le due unità immobiliari in cui fu successivamente suddiviso l’immobile acquistato nel 2004 avrebbero avuto superficie catastale complessiva inferiore a mq. 240, risultando ulteriormente come, in epoca ancora successiva, vi sarebbe stato un incremento della metratura dell’immobile compravenduto in virtù della realizzazione di soppalchi;

che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, allegato C, in tema di criteri di determinazione della superficie catastale, in combinato disposto con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata, nonchè del D.M. LL. PP. 2 agosto 1969, art. 6; deduce il ricorrente che la norma di cui al D.M. LL. PP. 2 agosto 1969, si riferisce alla superficie “utile”, per il computo della quale non è sufficiente il riferimento alle sole risultanze catastali, dovendosi escludere, a termini del D.P.R. n. 138 del 1998, All. C, ai fini del computo della superficie catastale, sia alcuni locali, come soffitte, cantine, sia parzialmente i muri interni e perimetrali, dovendosi escludere i muri che impediscono il calpestio; rileva il ricorrente come non sia stata acquisita alcuna planimetria catastale e non sia stata calcolata la effettiva estensione mediante una perizia tecnica;

che con il terzo motivo si deduce errata valutazione delle prove e omessa motivazione su un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza si è limitata ad accertare l’esistenza delle caratteristiche di lusso per superamento della superficie utile complessiva superiore a 240 mq sulla base dei dati catastali, senza valutare la documentazione prodotta dal contribuente, fondando il giudizio solo sulla documentazione prodotta dall’Ufficio, nè motivando perchè tale documento sarebbe idoneo a individuare la superficie utile;

che il primo motivo deve ritenersi infondato nella parte in cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c.; benchè parte ricorrente deduca il suddetto parametro normativo al fine di invocare l’inversione dell’onere legale delle prove, tale inversione non si riscontra nella sentenza impugnata, la quale ha fondato la decisione sull’elemento di prova costituito dalla informativa telematica proveniente dal Catasto e ha, al contempo, escluso la pregnanza degli elementi di prova di parte contribuente;

che il suddetto motivo di censura si rivela, inoltre, inammissibile quanto all’apprezzamento della astratta utilizzabilità dell’informativa telematica catastale e non degli elementi addotti da parte contribuente, non trattandosi di questione interpretativa, bensì di revisione del ragionamento decisorio effettuato dal giudice del merito in ordine alla scelta del materiale probatorio, laddove al giudice di legittimità è consentito unicamente il controllo di logicità del giudizio operato dal giudice di merito, non anche la revisione dell’opzione che ha condotto tale giudice a una specifica soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526);

che il motivo si rivela, invero, fondato sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione precedente la modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, nella parte in cui la sentenza impugnata si è limitata ad affermare “i primi giudici (..) si sono lasciati trascinare in argomentazioni circa le successive modifiche dell’appartamento che nulla hanno a che vedere con il presente contenzioso”;

che è, invero, rilevante la circostanza secondo cui l’immobile, a seguito della divisione del (OMISSIS) (in epoca successiva all’atto di acquisto oggetto di accertamento), sia stato suddiviso in due unità immobiliari di superficie complessiva inferiore a mq. 240, risultando carente la motivazione sul punto che tale circostanza non avrebbe nulla “a che vedere” con l’accertamento del requisito dimensionale; nè appare logico ritenere che, ove l’immobile unitario avesse all’atto dell’acquisto una superficie utile superiore a mq. 240, le due unità suddivise in epoca successiva all’acquisto potessero avere una superficie catastale inferiore a mq. 240; e ciò, soprattutto, alla luce del fatto che l’immobile sarebbe stato oggetto di ampliamento, in epoca ancora successiva alla divisione, il che rende rilevanti ai fini del giudizio le circostanze relative alle modifiche dell’immobile successive alla compravendita;

che la sentenza va, sul punto cassata per insufficiente motivazione;

che il secondo motivo è infondato, posto che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui, a termini del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, in materia di superficie massima che l’immobile deve avere per non ricadere nella categoria dell’immobile “di lusso”, deve essere interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, alcuni vani specificamente individuati, quali i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e non l’intera superficie non calpestabile (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19186), mancando nell’espressione “superficie utile complessiva” l’aggettivo “netta”, che, invece era presente nel testo “superficie utile netta complessiva” prevista nella previgente disciplina della tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961, (Cass., Sez. VI, 1 dicembre 2015, n. 24469);

che è, quindi, irrilevante la superficie “calpestabile” o netta di cui al D.M. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, – art. 3, prevede la superficie netta calpestabile senza i tramezzi (Cass., Sez. VI, 28 giugn 2019, n. 17470) – dovendosi escludere dalla superficie complessiva solo i vani indicati dalla suddetta disposizione normativa (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8421; conf. (Cass., Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 8409), facendosi riferimento ai soli parametri indicati dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. V, 21 settembre 2019, n. 18480) e non anche alle categorie catastali (Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 22310);

che, riassuntivamente, il riferimento alla superficie utile non ha specifica attinenza, come invece intende il ricorrente, con il concetto di superficie calpestabile, dovendosi avere riguardo alla superficie lorda, eccettuata la superficie relativa ai vani (coperti e scoperti) indicati dalla suddetta disposizione normativa;

che il terzo motivo è inammissibile, in quanto il motivo si incentra sulla motivazione del giudice di appello sotto il profilo di supposte carenze della delibazione e nella individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463), nonchè essendo consolidato nella giurisprudenza della Corte che il principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., è situato interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legali (Cass., VI, 17 gennaio 2019, n. 1229); il che, nella specie, non ricorre;

che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo con riferimento al denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicato in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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