Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3093 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TECNOMONTAGGI s.p.a. (già TECNOMOMTAGGI s.r.l.), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte

delle Gioie n. 24 presso lo studio dell’avv. Modena Roberto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Remo Dominici giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

A.L., domiciliato in Cava dè Tirreni (SA), Via E. de

Filippis n. 7, presso lo studio degli avv.ti Russo Antonio e Maximo;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1654/04 del Giudice di Pace di Cava dè

Tirreni in data 20 ottobre 2004.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Roberto Modena;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. DE NUNZIO Wladimiro che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, A.L. conveniva avanti al Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, la Tecnomontaggi s.r.l., per sentirla condannare al pagamento di una somma da determinarsi, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in misura non inferiore a Euro 500 e non superiore a Euro 1000, e comunque entro i limiti della competenza del Giudice di Pace, a titolo di risarcimento del danno conseguente al pagamento dell’IVA con aliquota del 20% anche per il consumo di gas metano destinato a uso domestico di cottura cibi e per la produzione d’acqua calda. In particolare, l’attore riferiva che, avendo sottoscritto con la Tecnomontaggi s.r.l. un contratto di somministrazione di gas metano, aveva, da sempre, versato l’aliquota del 20% per tutti i consumi effettuati e ciò in spregio della normativa che prevedeva l’aliquota del 10% per il consumo di gas metano destinato a uso domestico di cottura cibi e per la produzione di acqua calda; che tale situazione si era verificata in conseguenza del comportamento della società Tecnomontaggi s.r.l., che al momento della stipula del contratto aveva omesso di informare l’utente sulle varie tariffe esistenti, violando il disposto dell’art. 1337 c.c..

Si costituiva il convenuto contestando nel merito la fondatezza della pretesa dell’attore, atteso che nessuna violazione contrattuale era da addebitare alla Tecnomontaggi s.r.l., neanche nella fase della formazione del contratto, chiedendo, in ogni caso, che fosse disposta la chiamata in causa del Ministro dell’Economia e delle Finanze pro tempore, atteso che oggetto della controversia era il pagamento di IVA. Con ordinanza del 8 novembre 2002, era stata disposta la chiamata in causa del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale rilevava la propria carenza di legittimazione passiva e in ogni caso la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che oggetto della controversia era il pagamento di IVA. Con sentenza non definitiva del 4 novembre 2003 veniva riconosciuta la carenza di legittimazione passiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che veniva estromesso dal giudizio; con sentenza del 20 ottobre 2004 veniva accolta la domanda dell’ A. in favore del quale era disposta la condanna della somma di Euro 120, a carico della Tecnomontaggi s.r.l., oltre interessi dalla domanda e spese.

Propone ricorso per cassazione la Tecnomontaggi s.p.a. (già Tecnomontaggi s.r.l.) con cinque motivi.

L’intimato A.L. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nella formulazione, antecedente alla modifica apportata dal D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, sono inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 14 dicembre 1998, n, 12542, hanno affermato che avverso le sentenze del Giudice di Pace emesse in cause il cui valore non ecceda l’importo di lire due milioni (oggi Euro 1.100), è ammissibile il solo ricorso per Cassazione, sia che il Giudice abbia pronunziato sul merito della controversia ovvero si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito o abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza; la sentenza è, diversamente, appellabile qualora il Giudice di Pace abbia deciso una controversia di valore superiore a detto importo e ciò anche nell’ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto. Lo stesso criterio interpretativo, è stato sostanzialmente seguito anche dalle SS.UU. (20 novembre 1999, n. 803) che, nel valutare il problema della non sottoponibilità delle sentenze del Giudice di Pace a regolamento di competenza in base al combinato disposto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2, ha ritenuto che sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie non eccedenti il valore di lire due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione (Cass. SS.UU. 16 giugno 2006 n. 13917).

La novella legislativa di cui al D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 7 aprile 2003, n. 63 (e applicabile ai giudizi introdotti con citazione notificata successivamente al 10 febbraio 2003), che ha escluso dal giudizio secondo equità le controversie relative a contratti conclusi secondo le modalità previste dall’art. 1342 c.c. (i cosiddetti “contratti di massa”) non rileva nella presente controversia, in quanto essa risulta introdotta nel 2002.

Corretta risulta quindi la pronunzia resa nella sentenza impugnata, nel senso che essa è stata resa “secondo equità”, come indica espressamente il dispositivo; le norme processuali prevedono che le sentenze pronunziate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. siano impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2 solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovrarazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione allo stesso art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la “ratio decidendi” (in tal senso: Cass. 19 marzo 2007 n. 6382). Tanto premesso si osserva:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1337 c.c.) e la contraddittorietà della motivazione, in quanto la normativa che differenziò le aliquote IVA secondo i diversi usi del metano fu introdotta con D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30) e quindi all’epoca di conclusione del contratto ((OMISSIS)) essa non era ancora in vigore e non può quindi parlarsi di comportamento contrario al principio di buona fede.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa motivazione in relazione alla assenza di valutazioni sugli argomenti trattati dalla ricorrente e cioè che si trattava di applicazione di una legge (quella sull’IVA) sottratta ad ogni discrezionalità e che i rapporti con gli utenti erano stati regolati secondo quanto stabilito dalla direttiva del P.C.M. 27 gennaio 1994.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la omessa, contraddittoria e perplessa motivazione sotto plurimi motivi, poichè non era risultato alcun danno in concreto, tenuto conto che l’eventuale installazione di un secondo contatore avrebbe richiesto un adeguamento dell’impianto assai oneroso.

Con il quarto motivo si denuncia infine la violazione di norme: artt. 2697 e 1226 c.c., nonchè l’omessa motivazione, essendo stato fatto uso improprio del potere di valutazione equitativa del danno.

Con il quinto motivo si denuncia un vizio di ultrapetizione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva disposto l’attribuzione delle spese in favore dei procuratori della parte attrice, pur in assenza di richieste in tal senso.

Nessuno dei motivi prospettati dalla parte ricorrente presenta i requisiti di ammissibilità previsti per l’impugnazione avanti a questa Corte di sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità poichè alcuni sono configurati come difetto di motivazione, altri come violazione di legge, ma su temi che non riguardano norme costituzionali, sovranazionali, processuali ovvero principi informatori della materia.

Il ricorso merita quindi il rigetto.

Nulla per le spese, poichè la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA