Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3093 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34135/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 333/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, T.M., cittadino del Mali, ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con ordinanza del 17/2/2017 il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’atto di citazione in appello proposto dal T., corredato da quattro motivi1è stato dichiarato nullo dalla Corte di appello di Perugia, in difetto di costituzione del Ministero appellato, con sentenza del 14/5/2018, con dichiarazione di irripetibilità delle spese processuali.

La notifica dell’atto di citazione in appello era stata eseguita all’Avvocatura dello Stato di Perugia presso un indirizzo di posta elettronica (perugia.mailcert.avvocaturastato.it) diverso da quello

(ads.pg.mailcert.avvocaturastato.it) risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (c.d. REGINDE).

Poichè alla prima udienza la difesa dell’appellante, affermando di ritenere valida la notifica effettuata, aveva rifiutato il termine per il rinnovo della notifica al Ministero, la Corte di appello ha ritenuto la notifica nulla perchè ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 17, comma 4 (regolamento emanato in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito in L. 22 febbraio 2019, n. 24) il sistema informatico dell’UNEP individua l’indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (REGINDE), con unica regola applicabile in caso di notificazione al difensore della parte.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso T.M., con atto notificato il 14/11/2018, svolgendo cinque motivi, di cui gli ultimi quattro destinati solamente a riproporre le censure svolte con i quattro motivi di appello non esaminati dalla Corte territoriale, vertenti rispettivamente in tema di erronea valutazione delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale, di erronea considerazione di inattendibilità delle prove e delle dichiarazioni rese, di mancata concessione della protezione sussidiaria nonostante le attuali condizioni sociopolitiche del Paese di origine e di mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. e del R.D. 1611 del 1933, art. 11.

Il ricorrente richiama una pronuncia del Tribunale di Milano e sostiene che la notifica all’Avvocatura doveva ritenersi valida perchè ai fini della validità della notifica a nulla rileva da quale elenco sia stato estratto l’indirizzo p.e.c. utilizzato, purchè si tratti di un elenco pubblico; l’elenco di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, non è pubblico ma ristretto alla consultazione di uffici giudiziari, ufficiali giudiziari, avvocati, esecuzioni e protesti; inoltre l’elencazione dei pubblici registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.

L’esclusività della notificazione a indirizzi contenuti in pubblici elenchi non abroga la domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ex R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, che va ad aggiungersi a quella della L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis.

In ogni caso INI-PEC (acronimo per Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata) non è un mero indirizzario informatico ma un pubblico elenco, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, comma 1, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 221 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, ossia del Codice dell’Amministrazione Digitale, nonchè dell’art. 149 bis c.p.c., commi 1 e 2, nonchè della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 1.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio osserva in linea preliminare che la giurisprudenza di questa Corte appare orientata in senso opposto a quello argomentato dal ricorrente e invece conforme alla decisione impugnata.

E’ stato affermato, sia pur ad altri fini, che in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies (convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014), la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal REGINDE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicchè è nulla la notificazione effettuata – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Sez. 6, 23/05/2019, n. 14140; Sez. 1, 18/01/2019, n. 1411).

Quanto, più in particolare, ai registri di indirizzi da cui le parti possono estrarre i recapiti di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della notificazione, questa Corte, in tempi recentissimi, ha più volte affermato che l’unico registro à cui occorre far riferimento è il REGINDE.

Secondo la pronuncia della Sez. 3, 08/02/2019, n. 3709, il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, (convertito, con modifiche, in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in L. n. 114 del 2014), corrisponde all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo p.e.c. riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel REGINDE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI -PEC).

La citata pronuncia richiama quali precedenti conformi le decisioni della Sez. 6 del 14/12/2017, n. 30139 e del 25/05/2018, n. 13224: nel primo caso, la notifica dell’atto di appello era stata eseguita presso la cancelleria ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, senza ricorrere ai recapiti p.e.c. risultanti dai registri INIPEC e REGINDE; nel secondo caso, la notificazione a mezzo p.e.c. era stata eseguita a un indirizzo, diverso da quello risultante dal REGINDE e indicato dalla parte nella sua comparsa di risposta.

La stessa conclusione è stata raggiunta da Sez. 6, 05/04/2019, n. 9562, secondo la quale per i soggetti censiti all’interno del REGINDE l’unico indirizzo utilizzabile ai fini della notificazione è quello inserito in detto registro e non anche quello eventualmente presente in altri registri PEC, anche qualora gli stessi siano annoverati all’interno del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter; pertanto, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla Legge di Conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (REGINDE), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (in quel caso non risulta da quale registro fosse stato estratto l’indirizzo utilizzato e la Corte ha valorizzato quale elemento di non specificità del mezzo di ricorso l’omessa deduzione dell’estrazione dell’indirizzo utilizzato dal REGINDE).

Ancor più recentemente si sono pronunciate, sempre nella stessa direzione, le ordinanze della Sezione 6-1, del 27/9/2019 n. 24110 (ove non risultava da quale registro, diverso dal REGINDE, l’indirizzo utilizzato fosse stato estratto) e della Sezione 6-3, del 27/9/2019 n. 24160, in tema di notifica dell’atto di impugnazione (in cui l’indirizzo utilizzato era stato estratto da INIPEC, ma tale considerazione era stata espressa ad abundantiam rispetto ad una principale concorrente ratio decidendi).

Quest’ultima decisione è stata tuttavia corretta d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., con ordinanza del 15/11/2019 n. 29749 (pubblicata successivamente alla Camera di consiglio del 5/11/2019) che ha eliminato il riferimento, ritenuto erroneo, alla inidoneità oggettiva dell’estrazione dell’indirizzo p.e.c. dai registri INIPEC.

La predetta ordinanza di correzione richiama in motivazione il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite del 23/9/2018 n. 23620, che ha ritenuto che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e rubricato “Domicilio digitale”, imponendo alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo p.e.c. risultante dagli elenchi INIPEC di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, ovvero presso il REGINDE di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia, certamente implica un riferimento all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo all’ordine di appartenenza e quest’ultimo è tenuto a inserirlo sia nel registro INIPEC, che nel REGINDE.

La sentenza della Sez. 1, 09/01/2019, n. 287 ha invece escluso la rimessione in termine per la parte che ha effettuato la notifica dell’atto processuale ad un indirizzo PEC non presente nel REGINDE; infatti solo ove l’esito negativo del processo notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole, del quale la parte notificante deve offrire una puntuale e rigorosa dimostrazione, è possibile fissare un ulteriore termine per la notificazione.

1.2. L’ordinanza della Sez. 6-1, del 27/6/2019 n. 13746 ha invece ritenuto che un’analoga questione fosse stata proposta in termini astratti e teorici, privi della necessaria specificità perchè il ricorrente non aveva assunto chiaramente di aver estratto l’indirizzo utilizzato dal Registro INIPEC.

Nella specie il ricorrente presuppone tale estrazione nella sua complessiva argomentazione, e l’afferma espressamente a pagina 8 (10-11 rigo, del ricorso).

1.3. Il “domicilio digitale” di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies e successive modifiche e integrazioni, prevede che, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Tale norma richiama anche gli (altri) elenchi di cui all’art. 6 bis e riguarda l’ipotesi specifica in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario: eventualità ora scongiurata dalla disponibilità di un recapito di posta elettronica ut supra.

Il D.L. 18 otto 2012, n. 179, art. 16, comma 12 (modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, lett. b) e successivamente dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 47, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) in tema di “Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica” ha previsto che al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, comunicassero al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30/11/2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Tale norma non sancisce espressamente un privilegio di esclusività.

Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), in tema di “Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, dispone l’istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicilii digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico (realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi p.e.c. costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali).

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, comma 1 (modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5) in tema di “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” prevede che a decorrere dal 15/12/2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6-bis, 6-quater e 62, dall’art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

L’art. 149 bis c.p.c., comma 2, in tema di “Notificazione a mezzo posta elettronica dispone che se procede ai sensi del comma 1, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 2, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto le parole: “o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.

La L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Sulla base di tali norme il ricorrente sostiene che il Registro INIPEC è un pubblico elenco e nega che la legge privilegi ai fini delle notifiche giudiziarie esclusivamente gli indirizzi contenuti nel REGINDE, come sostenuto dal richiamato orientamento giurisprudenziale.

3. Il contesto normativo e giurisprudenziale illustrato, secondo il Collegio, colora la questione preliminare processuale sollevata dal ricorso di un evidente interesse nomofilattico, che trascende il caso concreto e ne consiglia la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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