Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3093 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3093 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 26753-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dallavvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
4103

PASSARELLA SERASTIANO;

– intimato Nonché da:
PASSARELLA SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 08/02/2018

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio
dell’avvocato FERDINANDO SALMERI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MUSOLINO,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 7103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 682/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/11/2011 R.G.N.
1173/2007.

contro

Ritenuto
1. che con la domanda di cui al ricorso di primo grado Sebastiano Passarella
premesso di avere espletato mansioni di direttore dell’ufficio postale di Pentidattilo
fino al 29.2.2000 e dal 1.3.2000, dell’ufficio postale di San Lorenzo (ufficio che
comportava la responsabilità di una risorsa umana), di essere stato dichiarato, a
seguito di visita medica collegiale del 3.9.2002, idoneo alle mansioni dell’Area

pubblico, di essere stato distaccato temporaneamente, il 27.9.2000, per motivi di
salute, presso l’ufficio postale di Melito Porto Salvo ove era stato utilizzato in “servizi
interni” mantenendo la titolarità dell’ufficio postale di San Lorenzo, di essere stato
inquadrato da Poste, con decorrenza dal 1.1.2004,in applicazione della nuova
classificazione del personale adottata con il c.c.n.l.

11.7.2003, nella qualifica di

“addetto senior” livello D) anziché, come spettante, sulla base delle previsioni
collettive, nel livello C), fino al 31.12.2004 e, quindi, nel livello B), di essere stato
utilizzato, nel periodo di adibizione presso l’ufficio di Melito Porto Salvo in mansioni
inferiori a quelle in precedenza svolte quale Direttore dell’ufficio postale di San
Lorenzo, ha chiesto accertarsi il diritto all’inquadramento nel livello C) dal 1.1.2004 e
nel livello B) dal 31.12.2004, in conformità delle previsioni collettive e la condanna
della convenuta Poste alle differenze retributive ed al risarcimento del danno morale,
professionale, esistenziale derivante dal predetto asserito declassamento;
2.

che il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda,

Operativa ma permanentemente inidoneo ad attività comportanti il contatto con il

dichiarava il diritto del Passarella all’inquadramento nel livello professionale C) con \\…,..,»
decorrenza dal 10 gennaio 2004 e condannava la società Poste al pagamento del
relativo trattamento economico rigettando le ulteriori domande;
3. che la Corte di appello di Reggio Calabria pronunziando sugli appelli riuniti
proposti da entrambe le parti, “in parziale accoglimento” dell’impugnazione del
Passarella, ha condannato Poste Italiane s.p.a. ad inquadrare il lavoratore nel livello
professionale C) dal 1.1.2004 rigettando nel resto l’appello del lavoratore e l’appello
della società ;
3.1. che il giudice di secondo grado ha, in sintesi, ritenuto, che l’inquadramento
nel livello C) spettava sia in ragione della titolarità dell’ufficio postale di San Lorenzo
cui era adibita una risorsa sia in ragione del fatto che Poste non aveva provato
l’impossibilità di adibire il Passarella in mansioni equivalenti, non implicanti contatti

con il pubblico, presso l’ufficio di Melito Porto Salvo. Non era invocabile, come
sostenuto dalla società datrice di lavoro, la circostanza che le mansioni di direttore di
ufficio postale minore e di addetto a lavorazioni interne appartenevano tutte alla
medesima Area posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n.
23877/2009), la fungibilità convenzionale tra le mansioni deve tenere conto, per non
vanificare la garanzia dell’art. 2103 cod. civ., di un nucleo omogeneo di affinità non
riscontrabile nel caso di specie. La domanda intesa al riconoscimento del livello B) non

collettivo che la relativa ratio inducevano a concludere che la (successiva) confluenza
nel livello reclamato non era automatica ma richiedeva l’appartenenza effettiva, nel
periodo intermedio, alla figura professionale di “direttore di Ufficio postale con
responsabilità di una risorsa”. La statuizione di rigetto della domanda di risarcimento
del danno, era da confermare sia pure sulla base di diversa motivazione rappresentata
dal fatto che al pregiudizio derivato dal mancato collocamento nel livello C) si era
posto rimedio con la condanna alle retribuzioni mentre per gli ulteriori pregiudizi
sussisteva genericità di allegazione;
4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a.
sulla base di due motivi; che la parte intimata ha resistito con tempestivo
controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ; che Poste
Italiane s.p.a. ha depositato memoria;
Considerato
1. che con il primo motivo del ricorso principale Poste Italiane s.p.a. deduce
violazione e falsa applicazione dell’Allegato 2 al c.c.n.l. 11.7.2003 e violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e sgg. cod. civ., censurando la decisione per avere
affermato il diritto del Passarella alli inquadramento nel livello C) . A tale fine osserva
che, pacifico che il ricorrente, dall’anno 2002, non svolgeva né poteva più svolgere,
per motivi di salute, le mansioni di “direttore con responsabilità di una risorsa” alle
quali il contratto collettivo riservava l’inquadramento nel livello C), non sussistevano i
presupposti per l’inquadramento reclamato in quanto la previsione collettiva, al fine
della trasposizione delle qualifica rivestita nei superiori livelli C) e B), prevedeva
l’effettivo svolgimento, alla data del 1.1.2004, di mansioni conformi ai nuovi profili
contrattuali corrispondenti a tali livelli;

2

era fondata in quanto sia il tenore letterale del punto 5 dell’allegato 2 al contratto

2. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103
cod. civ., dell’art. 414 cod. proc. civ., degli artt. 46 e 47 c.c.n.l. 1994 e All. 1 all’art.
24 c.c.n.l. 2001 nonché omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della
controversia, censurando la decisione per avere affermato che anche presso l’ufficio di
Melito Porto Salvo il Passarella avrebbe dovuto essere addetto, al fine di evitare un
illegittimo demansionamento, a mansioni compatibili corrispondenti al livello C) di cui
all’ali. 3 del contratto collettivo. Si duole, in particolare, che non siano state ritenute

Melito Porto Salvo con quelle di Direttore di ufficio postale di piccole dimensione svolte
presso la sede di San Lorenzo in quanto trattavasi di mansioni tutte riconducibili
all’Area operativa; richiama le previsioni del contratto collettivo 1994 e 2001 a
conforto dell’assunto della fungibilità orizzontale delle mansioni nell’ambito dell’area
operativa (Cass. 25033/2006) pur non professionalmente equivalenti;
3. che con l’unico motivo di ricorso incidentale Sebastiano Passarella deduce
violazione e falsa applicazione dell’ali. 2 e dell’ali. 3 al ccnI 2003, violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., censurando la decisione per avere
escluso il diritto al riconoscimento, con decorrenza 31.12.2004, all’inquadramento nel
livello B);
4. che il primo ed il secondo motivo di ricorso principale sono inammissibili;
4.1. che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di giudizio per
cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.
civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a
pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di
strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel
fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano
contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante
il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria
del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente
munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni
caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6,
cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi
( Cass. Sez. Unite 03/11/2011 n. 22726);
3

equivalenti le mansioni di addetto alle lavorazioni interne espletate presso l’ufficio di

4.2. che la società Poste si è sottratta agli oneri prescritti al fine della valida
censura della decisione posto che in relazione ad entrambi i motivi, fondati il primo sul
contratto collettivo 2003 e il secondo sui contratti collettivi del 1994 e del 2001, ha
omesso di indicare i dati necessari al reperimento degli stessi nell’ambito del giudizio
di merito;
4.3. che a tal fine non soccorrono le indicazioni contenute a pagina 14 del ricorso

collettivo 1994) ed a pagina 16 (quanto al contratto collettivo del 2001), in quanto
riferite espressamente a singole disposizioni collettive e non al testo integrale, testo
comunque non reperito in atti, in corrispondenza con le richiamate indicazioni per cui,
sotto questo profilo, il ricorso sarebbe altresì improcedibile (Cass. Sez. Unite
23/09/2010 n. 20075; Cass.. 15/10/2010 n. 21358;
5. che all’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334,
comma secondo, cod. proc. civ., la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale
tardivamente proposto dal Passarella (Cass. 26/03/2015 n. 6077);
6. che atteso l’esito del giudizio si ritiene di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso
incidentale. Compensa le spese di lite.
Roma, 19 ottobre 2017

per cassazione (quanto al contratto 11.7.2003), a pagina 15 (quanto al contratto

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