Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3093 del 06/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18366-2015 proposto da:

DIVA CERAMICHE SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA 436, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTA SAIARDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO PICCIRILLO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2332/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Diva Ceramiche Srl ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva pronunciato l’improcedibilità del ricorso in opposizione allo stato passivo del (OMISSIS).

Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso la società rileva l’erronea pronuncia del tribunale in ragione della violazione di cui alla L.Fall., artt. 98 e 99, essendo la mancata comparizione della parte opponente in udienza successiva alla prima condizione non sufficiente per dar luogo ad una decisione di improcedibilità.

Il motivo è fondato.

Questa Corte si è pronunciata affermando che il procedimento di opposizione allo stato passivo, espressamente regolato dalla L.Fall. art. 99, non prevede che il ricorso sia dichiarato improcedibile nell’ipotesi in cui la parte opponente non sia comparsa ad una delle udienze fissate, ivi compresa la prima, nella quale va solo verificato che il ricorso sia stato notificato nei termini assegnati (Cass. 11813/14).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al tribunale di S.M. Capua Vetere in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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