Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30929 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30929 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 27378-2012 proposto da:
NERI CINZIA C.F.

NRECNZ64T58H570W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo
studio dell’avvocato PAOLA PECCARISI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAURIZIO GIANCARLO SANASI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

3111
Nonché da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 27/12/2017

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– conotroricorrente e ricorrente incidentale contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 1739/2012 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/06/2012 R.G.N.
99/2010.

NERI CINZIA C.F. NRECNZ64T58H570W;

ad. 06-07-17 / r.g. 27378-12

ORDINANZA
LA CORTE
VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;
RILEVATO
che NERI Cinzia in data 12 gennaio 2010 appellava la sentenza del 27 gennaio 2009, con la quale il
Tribunale di LECCE, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di accertamento
della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, sottoscritto con la S.p.A. Poste
Italiane, avente decorrenza sette novembre 2001 e con scadenza 31 dicembre 2001, per esigenze

funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche,
ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;
che la Corte di Appello di LECCE rigettava il gravame interposto dalla lavoratrice come da sentenza
in data 15 maggio – 18 giugno 2012, ritenendo operante il regime transitorio di cui all’art. 11 DI.vo
n. 368/2001 in relazione alla contrattazione collettiva di settore con scadenza al 31 dicembre 2001,
con riferimento altresì all’accordo sindacale in data 18 ottobre 2001, avuto riguardo in particolare
alle esigenze relative al settore recapito (infatti, come precisato dalla stessa ricorrente, ella era
stata adibita a mansioni di portalettere ed assegnata all’ufficio postale di Corigliano d’Otranto);
che avverso l’anzidetta pronuncia d’appello ha proposto, come da atto notificato il 23 novembre
2012, ricorso per cassazione la NERI per violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 2 del DI.vo
n. 368/01, nonché per errata interpretazione dell’art. 2697 c. c. ed insufficiente e contraddittoria
motivazione su di un punto essenziale della controversia (con un solo ed articolato motivo, formulato
ai sensi dell’art. 360 comma I nn. 3 e 5 c.p.c.);
VISTO il controricorso dell’interesse di POSTE ITALIANE S.p.A. in data 21/24 dicembre 2012,
laddove nel resistere all’impugnazione avversaria la società ha pure spiegato ricorso incidentale,
lamentando ai sensi dell’art. 360 co. I nn. 3, 4 e 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, nonché la nullità del procedimento, per il fatto che la Corte di Appello non aveva
pronunciato sulla eccezione sollevata da essa convenuta di risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, tenuto conto del fatto che erano trascorsi circa sette anni dalla cessazione del contratto
al momento in cui l’attrice aveva preteso la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo
indeterminato;
che risultano comunicati debitamente e tempestivamente gli avvisi per l’adunanza fissata in camera
di consiglio al 6 luglio 2017;
LETTE le memorie illustrative depositate dalle parti;

CONSIDERATO
che il ricorso principale appare infondato alla luce di quanto insindacabilmente e motivatamente
accertato nella specie in punto

di fatto dalla competente Corte di merito, per giunta

conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi presso questa Corte in materia;

1

di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più

ad. 06-07-17 / r.g. 27378-12

the il suddetto contatto di lavoro a tempo determinato in questione, risalente al novembre
dell’anno 2001, risulta invero stipulato ai sensi dell’art. 25 (non già 24) del c.c.n.l. Poste
risalente al 2001;
che, di conseguenza, trovano applicazione nella specie i principi di diritto, ormai consolidati e
condivisi altresì da questo collegio, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in
particolare Cass. lav. n. 21092 del 04/08/2008, in fattispecie relativa proprio ad assunzione a
termine di dipendente postale, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001), secondo cui l’art. 23 della

identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione
anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, che pure ne reca la formale
abrogazione, in relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati
sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in
vigore del citato d.lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi, atteso che la disciplina
transitoria, desumibile dall’art. 11 del d.lgs. n. 368, ha proprio la finalità di garantire una
transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema (arg. pure ex Cass. lav. n. 16424 del
13/07/2010: l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo, di guisa
che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella
disciplina transitoria prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 – che aveva previsto il
mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.I., stipulate
ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987- e sono interamente soggetti al nuovo regime
normativo.
Cfr., parimenti, Cass. lav. n. 27 del 03/01/2014, secondo cui le clausole degli accordi collettivi
aziendali del 5 aprile 1997 e dell’8 giugno 2000 per i dipendenti RAI, stipulate ai sensi
dell’abrogato art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che prevedono ipotesi di apposizione
del termine, ulteriori rispetto a quelle legali, rientrano nel regime transitorio previsto dall’art.
11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e mantengono, dunque, al pari dei contratti individuali
definiti in attuazione della normativa previgente, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi);
che, pertanto, nel caso di specie, indipendentemente da talune imprecisioni contenute nella
motivazione dell’impugnata pronuncia di merito (motivazione di conseguenza qui corretta ai
sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.), operando, ancorché in base al regime transitorio
appositamente dettato dal succitato art. 11, la normativa in deroga di cui al surriferito art. 23
(con la conseguente c.d. “delega in bianco” – v. la nota pronuncia delle Sezioni unite 4Vili di
2

legge 28 febbraio 1987, n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di

ad. 06-07-17 / r. 27378-12

tluesta Corte n. 4588 del 2/3/2006 e altre numerose pronunce di segno analogo in materia,
anche per quanto concerne la non necessità d’indicare il nominativo del lavoratore sostituito da
quello assunto a tempo determinato, ed in tema di prova – V. Cass. lav. n. 4862 del 07/03/2005
e n. 22009 del 24/10/2011. Cfr. ancora Cass. Sez. 6 – L, n. 30 del 07/01/2015, secondo cui
in tema di contratti a termine, l’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 per il personale non
dirigente delle Poste Italiane nel prevedere, quale causale, la presenza di “esigenze di carattere
straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale

conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” non è
affetto da genericità, ma costituisce legittima espressione della cosiddetta “delega ìn bianco”,
demandata alla contrattazione collettiva dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56), il
contratto de quo deve ritenersi legittimamente stipulato;
che, pertanto, il ricorso principale va respinto, merde quello incidentale deve considerarsi
inammissibile per difetto di adeguato interesse processuale riguardo a tale seconda
impugnazione, mancando il presupposto della soccombenza della parte convenuta, risultata
invece vittoriosa sia in primo che in secondo grado del giudizio di merito (cfr., tra le altre, Cass.
V civ. n. 23548 del 20/12/2012: il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato,
deve essere giustificato dalla soccombenza -non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a
proporre ricorso per cassazione- cosicché è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la
parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non
decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di
riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.
In senso analogo, tra le varie, Cass. lav. n. 4130 del 21/02/2014);
che, atteso l’esito negativo per entrambe le impugnazioni de quibus, le spese di questo giudizio
di legittimità vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso principale e dichiara INAMMISSIBILE quello incidentale, nonché
compensate le spese.
Così deciso in Roma il sei luglio 2017

IL PRESIDENTE
dr. Vittorio Nobile

IL CANCs LE:RE

Maria

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riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero

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