Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30928 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30928 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 28155-2012 proposto da:
ROSSI ROSANNA C.F. RSSRNN38C65D612V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 197, presso lo
studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e
difesa dagli avvocati MASSIMO MINIATI PAOLI E MARCO
MAZZANTI;
– ricorrente contro
2017
2968

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI

DI

ROMA DI POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CAVUOTO,

Data pubblicazione: 27/12/2017

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1208/2011 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/01/2012 R.G.N.

133/2009.

RGN.28155/2012
RILEVATO
Che la Corte d’appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa
città del 15.5.2008,che aveva accolto il ricorso di Rosanna Rossi, dipendente di PPTT
spa a cui era stata riconosciuta con precedente sentenza del 2002 la qualifica di
vicedirettore di 8° livello, respingendo la domanda diretta ad ottenere il pagamento di

decorrenza dal 1.1.1987.
Che la corte ha osservato che l’accordo sindacale per il triennio 1985/1987, recepito
con DPR N.269/1987, prevedeva esplicitamente che per accedere alla 9° qualifica
occorresse partecipare ad una selezione per concorso e la Rossi non aveva dedotto di
aver partecipato ad alcun concorso, sostenendo la mera automaticità della
progressione dall’8° alla 9° qualifica.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Rosanna Rossi affidato a
quattro motivi,cui ha resistito Poste spa con controricorso.
CONSIDERATO
Che con il ricorso è denunciata:1) la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi
dell’art.360 c.1.n.4 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente affermato che
Poste aveva contestato in primo grado l’automaticità del passaggio dall’8° al 9° livello,
mentre nella memoria di costituzione non vi era alcuna contestazione; 2) la violazione
o falsa applicazione degli artt 115 ,416, 437 c.p.c. per avere la corte fiorentina
sostenuto che in primo grado Poste Italiane aveva sostenuto che il passaggio dalla
ottava alla nona categoria non poteva essere automatico, mentre invece nella
memoria di costituzione la società non aveva specificatamente contestato detta
automaticità;3) la nullità della sentenza e violazione di norme di diritto, ai sensi
dell’art.360 c.1 n.3 e n.4 c.p.c., per non aver tenuto in considerazione la corte
d’appello alcuna eccezione di tardività della contestazione, svolta solo in grado di
appello; 4) violazione e o falsa applicazione di norme di diritto , per aver errato la
corte territoriale nel ritenere che alla fattispecie andasse applicata la disciplina di cui al
DPR N. 269/1987che all’art.58 prevedeva la selezione per concorso , mentre l’art.3
comma 3 della legge n.254/1988 ha riconosciuto l’inquadramento nella categoria in
virtù del solo decorso del tempo , senza la partecipazione ad alcun concorso.

differenze retributive sulla base della automatica acquisizione del livello 9°, con

Che i primi tre motivi, che possono valutarsi congiuntamente in quanto connessi,
perché tutti censurano in realtà un omesso esame da parte della corte di merito delle
difese e delle contestazioni svolte nella memoria di costituzione da Poste Italiane,
sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, ricorso che non consente il controllo della sostenuta omessa
contestazione. Nel caso in esame infatti

la ricorrente non

ha provveduto a

trascrivere la memoria di costituzione di Poste di primo grado nella parte rilevante, né

fascicolo dei gradi di merito, non consentendo quindi che questa corte potesse
valutare direttamente le lacune della memoria difensiva di Poste Italiane denunciate e
dunque il lamentato errore processuale della corte di merito. Questa corte ha statuito
che quando sia denunciato un error in procedendo, devono essere indicati gli
elementi che caratterizzano il “fatto processuale” di cui si richiede il riesame e quindi il
corrispondente motivo deve contenere tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari
ad individuare la dedotta violazione processuale. ( cfr Cass..n.2771/2017)
Che è infondato il quarto motivo di ricorso. La norma richiamata dalla ricorrente, art.3
della legge n.254/1988 ( relativa all’inquadramento nella nona qualifica di personale
appartenente alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo)
prevede al comma 3 l’inquadramento nella nona qualifica di direttori o vice dirigenti
con ottava qualifica o categorie appartenenti all’ex carriera direttiva , che tuttavia
abbiano almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, presupposto su cui la
ricorrente nulla deduce e di cui non risulta aver dato prova di possedere.
Il ricorso va pertanto respinto , con condanna della ricorrente soccombente alla
rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite
che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso nell’ Adunanza Camerale del 28 giugno 2017.

IL cAlrgLu ERE
Mariffr Giacoia

ha provveduto a depositarla o ad indicare specificatamente la sua collocazione nel

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