Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30927 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30927 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 23397-2012 proposto da:
PAPAGNI SAVERIO C.F. PPGSVR45C05A8830, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo
studio dell’avvocato VITO NANNA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
2017
2273

SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

Data pubblicazione: 27/12/2017

LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,
giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5144/2011 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 14/10/2011 R.G.N.

837/10;

RILEVATO IN FATTO
che, Papagni Saverio, quale dipendente della Bosch s.p.a., impugna la
sentenza n. 5144 del 2011, con la quale la Corte d’Appello di Bari ha
confermato la pronuncia di rigetto emessa dal giudice di prime cure sulla
richiesta di rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto,
avanzata dal Papagni ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del
1992;
che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame,
ritenendo che non sarebbero stati offerti, da parte del lavoratore, idonei
elementi probatori utili per confutare le conclusioni cui era pervenuto il ctu nel
primo grado di giudizio;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Papagni sulla base di
due motivi ;
che, l’INPS difende con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, entrambi i motivi a cui Papagni Saverio affida il ricorso lamentano la
violazione dell’art 360, n. 5, c.p.c., sotto il profilo dell’errata, omessa, ed
insufficiente valutazione del materiale probatorio, in particolare, con
riferimento alla ctu espletata nel primo grado di giudizio;
che, i motivi di ricorso risultano, pertanto, strettamente connessi, e per
ragioni di ordine logico vanno trattati congiuntamente;
che, in merito agli oneri di allegazione ed alla valutazione del materiale
probatorio, la Corte territoriale, con argomentazioni approfondite ed esaustive,
fondate, anche, su precedenti di questa Corte, ha affermato che : a) in materia
di amianto la ctu possiede natura percipiente (vale a dire, tendente a valutare
i

Udienza del 17 maggio 2017 – Aula B
n. 35 del ruolo – RG n. 23397/12
Presidente: D’Antonio – Relatore:Perinu

che, in considerazione di ciò, ritiene il Collegio si debba rigettare il
ricorso;
che, infatti, i suddetti motivi di ricorso, al di là della rispettiva intestazione
formale, nella sostanza esprimono un dissenso valutativo dalle risultanze di
causa ed invocano, quindi, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;
che, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso
per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio
di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti,
atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al
libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di
tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360,
primo comma , n. 5, c.p.c.;
che, diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in
una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di
una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità
del giudizio di cassazione ( cfr. Cass. 6064/2008);
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
respinto, e le spese del presente giudizio di cassazione liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

2

fatti dallo stesso ctu accertati); b) ciò impone sul piano probatorio, il dovere in
capo all’assicurato di allegare tutte quelle circostanze fattuali che hanno
caratterizzato le sue prestazioni lavorative (ambiente di lavoro, specifica
posizione assegnata, attrezzature e materiali impiegati e lavorati, orari di
lavoro ed ogni altra modalità del lavoro specificamente rilevante rispetto
all’organizzazione nella quale quelle prestazioni andavano rese);e)nel caso
specifico, tale onere probatorio non è stato adempiuto da parte dell’assicurato,
che si sarebbe limitato, nel ricorso introduttivo ad indicare genericamente le
proprie mansioni lavorative (di addetto al montaggio delle pinze frenanti),
peraltro, immutando, con l’atto di gravame i fatti costitutivi della domanda;

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2000,00, per compensi
professionali,oltre esborsi per euro 200,00 e spese generali al 15%, oltre agli
accessori di legge.

Il Pr idente
IL CANCELLIERE

Maria

Giacoia

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LA.,1/4_.-.)

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17.5.2017.

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