Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30926 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2939-2020 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO AMMENDOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO del 20/11/2019 R.G.N.

11367/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Salerno, con il provvedimento del 20.11.2019, ha rigettato il ricorso proposto da C.A., cittadino della Costa D’Avorio, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato, in sintesi, di essere saldatore e di avere frequentato la scuola fino alla terza classe; che i suoi familiari (madre, moglie e figlia) ancora vivevano a Tieme, in un vicino villaggio; che il padre era capo villaggio e già quando si ammalò, gli altri membri dell’assemblea rivendicavano le sue terre; quando, poi, il padre morì, circa un mese dopo, il nuovo capo villaggio voleva i suddetti terreni; che, un giorno, recatosi nei campi con il fratello minore, all’esito di una discussione con il nuovo capo villaggio e con i suoi figli, furono da questi minacciati e, dopo una settimana ?ritrovò il fratello morto mentre cacciava animali nella foresta; che aveva subito nuove minacce ed aggressioni dai figli del capo villaggio, subendo ferite al ginocchio e al fianco; che, in quell’occasione, era riuscito a raggiungere una casetta dove aveva un fucile e aveva colpito, uccidendolo, uno dei tre aggressori; soccorso da alcuni taglialegna che lo avevano portato in una clinica per essere curato, seppe che la madre era stata minacciata, la sua casa distrutta e che era ricercato sia dalla polizia che dalla famiglia del capo villaggio; decise allora di lasciare il paese e, dopo essere passato per il Burkina Faso e il Niger, era arrivato in Libia e da lì, nell’ottobre del 2016, in Italia.

3. A fondamento della decisione il Tribunale, premessa la non credibilità del racconto, ha ritenuto la insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale; inoltre, ha escluso che nel Paese di provenienza (Costa D’Avorio) vi fosse una situazione tale da concretizzare una minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona del richiedente per come derivante dalla violenza indiscriminata in condizioni di conflitto interno o internazionale e ha rilevato, quanto alla tutela umanitaria, l’assenza di allegazioni di situazioni di particolare vulnerabilità o di ragioni meritevoli di apprezzamento, sotto il profilo della tutela dei diritti umani, tali da fondare il riconoscimento di tale tutela.

4. Avverso il decreto del Tribunale C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Censura, in particolare, il C. l’erroneità del giudizio di non credibilità formulato dal Tribunale, senza procedere ad alcun riscontro mirato delle circostanze narrate, nonchtuna non corretta valutazione delle condizioni socio-politiche della Costa D’Avorio, per le vicende relative all’ex capo di stato Gbagbo, e della situazione di vulnerabilità in caso di rientro nel Paese di origine.

2. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

3. In primo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità, con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui al D.Lgs. cit., art. 5 comma 3 lett. c)), senza dare rilievo esclusivo e determinante e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/ 2020; Cass. n. 13257/2020).

4. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

5. In terzo luogo, va osservato che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255/2020).

6. Nel caso in esame, come detto, il Tribunale ha operato una valutazione di non credibilità su considerazioni soggettive, senza alcun riferimento alla procedimentalizzazione legale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 e valorizzando, invece, soprattutto i profili di contraddittorietà ed illogicità del racconto.

7. Avrebbe dovuto, invece, riscontrare quanto dichiarato dal richiedente con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria, sia con riguardo alle ferite subite che all’episodio dell’uccisione cui aveva fatto cenno il richiedente.

8. Tali accertamenti avrebbero senza dubbio potuto rilevare, ai fini della valutazione sulla credibilità delle dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza esterna del narrato.

9. Inoltre, quanto alla situazione del Paese di origine, deve osservarsi quanto segue.

10. E’, infatti, noto, che la Corte penale internazionale, con sentenza del 15 gennaio del 2019 -le cui motivazioni sono state depositate il 16 luglio 2019- ha assolto il dittatore Gbagbo da tutte le accuse di crimini contro l’umanità che gli erano state contestate; il verdetto è stato riconosciuto lo stesso 15 gennaio 2019 (molto prima della sentenza impugnata). Il Tribunale, con sede all’Aja, in Olanda, ha disposto anche la immediata scarcerazione dell’ex Capo di Stato, di 73 anni, così come si evince dal sito della BBC. Gbagbo, che ha guidato il Paese dell’Africa occidentale dal 2000 al 2011, era stato arrestato nell’aprile del 2011 nel bunker della sua residenza ad Abidjan dalle milizie del suo rivale Alassane Ouattara con l’aiuto delle forze dell’ONU e francesi della missione “Liocorne”. Gbagbo era il primo ex capo di Stato ad essere portato davanti alla CPI. Come ricorda Le Monde, Gbagbo era stato accusato assieme all’ex ministro della Gioventù, Charles Ble’ Goude’, che è anche egli stato prosciolto, di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidi, stupri e persecuzioni, commessi durante le violenze post-elettorali che si sono prodotte nel Paese tra dicembre 2010 e aprile 2011 in seguito al rifiuto di Gbagbo di accettare la sconfitta nelle presidenziali del dicembre 2010 (nelle violenze tra le due fazioni morirono più di 3.000 persone) (cfr. Cass. n. 932/2021).

11. In sede di legittimità è stato affermato che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei propri poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/2018; Cass. n. 28990/2018).

12. Nella fattispecie, il Tribunale non ha tenuto conto delle notizie relative alla situazione aggiornata della Costa D’Avorio, non risultando sufficiente il richiamo alle fonti che non avevano preso in considerazione l’assoluzione del precedente capo di Stato, come sopra riportata: ciò anche ai fini di un corretto inquadramento del contesto socio-politico dello Stato di origine del richiedente e della possibilità di offrire idonea tutela rispetto alla vicenda narrata, con riguardo anche alla funzionalità del sistema giudiziario e carcerario, essendo stato incolpato il richiedente di avere ucciso un uomo e di essere ricercato, non solo dalla polizia, ma pure dai membri della famiglia dell’ucciso, evidentemente per scopo di vendetta.

13. Ne consegue la violazione delle denunciate violazioni di legge.

14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e l’impugnato decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA