Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30925 del 27/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30925 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 3609-2017 proposto da:
FERRACUTI ROBERTO, FERRACUTI PIERO, CAMILLUCCI
GILDA, CAMILLUCCI MASSIMILIANO, CAMILLUCCI
STEFANO, tutti in qualità di eredi di PIERINA GHINIS,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIALE GIULIO CESARE
n.71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F.
80207790587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

Data pubblicazione: 27/12/2017

- con troricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1656/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

1. Con il ricorso in epigrafe gli eredi Ghinis chiedono che sia cassata la
sentenza in atti — con la quale la Corte d’Appello di Roma ha
rideterminato l’entità dell’indennizzo spettante alla loro dante causa per
la perdita di un’azienda agricola ubicata in Somalia ed ha riconosciuto
la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta dalla data della
costituzione in mora coincidente con la notifica dell’atto di citazione —
sul rilievo che il decidente aveva omesso di pronunciarsi su alcune
circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere, sulle deduzioni
difensive in ordine alla decorrenza degli interessi e sulla ricorrenza
nella specie di un atto di costituzione in mora antecedente alla notifica
della citazione.
Al ricorso resiste con controricorso e ricorso incidentale
l’amministrazione convenuta, che lamenta l’erroneità dell’impugnata
sentenza per aver disconosciuto che l’indennizzo accordato all’esito
dell’istruttoria amministrativa era integralmente satisfattivo di ogni
pretesa.
Memoria dei ricorrenti principali.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
3. Infondato è per vero il ricorso principale.
Ric. 2017 n. 03609 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

RITENUTO IN FATTO

Premesso infatti, in linea generale, che secondo quanto affermato da
questa Corte

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