Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30924 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30924 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

Ud. 23/11/2017

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
CC

sul ricorso 9351-2016 proposto da:
FALINI DEBORAH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO
FIORUCCI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BARTOCCI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
RANALLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO RICCI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente-

1

Data pubblicazione: 22/12/2017

avverso la sentenza n. 87/2015 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CARMELO SGROI, che ha chiesto l’accoglimento, per
quanto di ragione, del ricorso, nel suo primo motivo,
con rigetto nel resto; e con decisione nel merito ex
art. 384 c.p.c., annullando la sola statuizione di
condanna della ricorrente Deborah Falini al
risarcimento del danno in favore di Vittorio Bartocci;

2

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,

Il COLLEGIO

Premesso
– La Corte d’appello di Perugia, con sentenza in data 11.3.2015 n. 87, in
parziale riforma della decisione di prime cure, decidendo nella causa introdotta

domanda di rilascio dell’immobile -sito in Perugia loc. Montelaguardia via delle
Ghiande n. 127/B- detenuto dalla seconda in comodato per intervenuta
cessazione del contratto stipulato in data 9.9.2004, e nella quale era
volontariamente intervenuto Paolo Secondo Lucaroni : a) annullava per vizio di
extrapetizione la statuizione della decisione di prime cure che aveva
condannato anche il Lucaroni al rilascio dell’immobile; b) rigettava gli altri
motivi del gravame principale proposto dal Lucaroni, rilevando che il contratto
preliminare tra il Bartocci ed il Lucaroni avente ad oggetto detto immobile era
stato risolto per muto consenso,
– la sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da Deborah Falini
con atti notificati a Vittorio Bartocci, che ha resistito con controricorso, nonché
a Paolo Secondo Lucaroni, il quale non ha svolto difese, sia presso il difensore
domiciliatario avv. Pugliese, in data 8.4.2016, sia presso il curatore
fallimentare dott.ssa Marcella Galvani, in data 8.4.2016, essendo stato
dichiarato fallito il Lucaroni con sentenza del Tribunale in data 15.2.2016
– parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative ex
art. 380 bis.1 c.p.c.
– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte
Rilevato
– che con la memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p,.c. il difensore della Falini
ha eccepito di essere pervenuto solo tardivamente a conoscenza della data di
fissazione della adunanza non partecipata, in quanto l’avviso di Cancelleria era
stato erroneamente comunicato ad altro omonimo avvocato che risultava
3
RG n. 9351/2016
ric. Falini Deborah c/Bartocci Vittorio+1

Stef

est.
livieri

da Vittorio Bartocci nei confronti di Deborah Falini avente ad oggetto la

identificato con codice fiscale diverso dal proprio, e dal quale aveva avuto
notizia soltanto successivamente dell’avviso, in tempo utile per presentare la
memoria illustrativa nella quale tuttavia non aveva potuto svolgere
compiutamente le proprie difese, attesa la drastica riduzione del tempo rimasto
a disposizione: in conseguenza l’avv. Roberto Fiorucci ha instato per il rinvio
della causa a nuovo a ruolo con rinnovo della comunicazione dell’avviso della

Ritenuto

– che dal “riepilogo dell’invio telematico delle comunicazioni di Cancelleria ”
relativo alla adunanza 23.11.2017 vi è annotazione “da inviare” relativa alla
comunicazione di avviso di adunanza all’avv. Fiorucci
– che pertanto va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, segnalando alla
Cancelleria di questa Corte di verificare previamente, ai fini della trasmissione
del nuovo avviso di adunanza non partecipata, la esatta identificazione del
difensore della parte ricorrente non soltanto con riferimento alla generalità
anagrafiche ma anche attraverso il numero di codice fiscale
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo segnalando alla Cancelleria di
identificare esattamente i difensori destinatari della comunicazione di avviso
della data di adunanza, anche attraverso il numero di codice fiscale.
Roma, 23.11.2017

data fissata per la adunanza così da consentire il rispetto dei termini di difesa

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