Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30921 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 29/10/2021), n.30921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3459-2020 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3347/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/08/2019 R.G.N. 3195/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3347 del 2019, ha respinto l’appello proposto da A.V., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il Paese in quanto la madre, comproprietaria di un terreno espropriato dallo Stato per la costruzione di un ospedale, aveva ricevuto una somma di denaro (5000 mila naira) depositata in banca; che di notte estranei erano entrati nella loro casa per prendere i soldi ed avevano ucciso la madre e ferito il padre; che egli si era rifugiato da uno zio in un villaggio poco distante ove era stato aggredito e che aveva quindi deciso di lasciare la Nigeria.

3. La Corte di merito ha ritenuto il racconto lacunoso, superficiale e contraddittorio ed insussistenti i presupposti per la protezione richiesta. Ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mala fede, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. Col primo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3, e art. 8, per non avere i giudici di appello adeguatamente valutato le gravi ragioni di ordine umanitario e la condizione di vulnerabilità del richiedente, anche alla luce dei trattamenti inumani subiti nel paese di transito, e per non avere disposto l’audizione sul punto.

7. Col secondo motivo è dedotta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per non avere la Corte d’appello applicato i criteri legali nella revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerando erroneamente che l’impugnazione fosse stata proposta nella consapevolezza della sua totale infondatezza.

8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e non circostanziato, oltre che privo di autosufficienza. Esso si limita a censurare la pronuncia d’appello per la mancata indagine sulle condizioni del ricorrente, anche in relazione al transito in Libia, e per la mancata audizione del medesimo nel giudizio di secondo grado, senza, tuttavia, evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, l’erroneità delle informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione.

9. Questa Corte (Cass. n. 4037 del 2020; n. 23999 del 2020; n. 26728 del 2019) ha chiarito che, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente o di transito diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria.

10. Ove manchi tale specifica allegazione, come nel caso di specie, è precluso a questa Corte di procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito.

12. Considerazioni analoghe possono ripetersi quanto alla censura sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria atteso che il ricorrente si limita a dedurre di avere un lavoro, senza in alcun modo circostanziare o documentare tale condizione.

12. Anche il secondo motivo è inammissibile.

13. Questa Corte ha statuito (v. Cass. 16117/20) che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione, ovvero l’opposizione il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell’ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria).

14. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

15. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

16. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

(Ndr: testo originale non comprensibile).

Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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