Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30920 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25045-2017 proposto da:

SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA SERGIO, (STUDIO ACDLEX)

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GLOBAL FERR SAS DI M.I. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERRA LUCIO;

– controricorrente –

contro

COMUNE di MUGNANO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2476/51/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, mentre, il comune di Mugnano di Napoli non spiegava difese scritte, il concessionario della riscossione impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad alcune ingiunzioni di pagamento per Tarsu/Tia 2005-2007.

La parte ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello non avevano riconosciuto il termine di prescrizione decennale per il credito tributario azionato, in quanto, non più fondato sull’atto amministrativo impositivo, ma sulla sentenza passata in giudicato che aveva ritenuto legittimo l’avviso d’accertamento.

Il motivo di ricorso presenta diversi profili d’inammissibilità.

In primo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mera enunciazione della censura, senza il collegamento con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, senza, quindi, poter comprendere le effettive ragioni per le quali se ne chiede l’annullamento, non soddisfa i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 ed è, pertanto, inammissibile (Cass. ord. n. 187/14, 4036/2011, 17125/07). Infatti, la sentenza impugnata, non oggetto di censura da parte ricorrente sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente per relationem alla pronuncia di primo grado, non fa alcun riferimento alla questione della prescrizione del credito tributario, sicchè il ricorso non dà conto puntualmente dei termini nei quali la stessa abbia costituito oggetto del dibattito processuale.

In secondo luogo l’ingiunzione di pagamento impugnata si basa sul sottostante avviso d’accertamento, e non su un titolo giudiziale, ed inoltre il preteso giudicato è sprovvisto dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., del passaggio in giudicato della sentenza quale nuovo titolo su cui si baserebbe l’ingiunzione impugnata, per cui anche per questa ragione non potrebbe essere applicato il relativo termine decennale, ex art. 2953 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nel rapporto tra le parti costituite.

Nulla va statuito per le spese nel rapporto tra la ricorrente ed il comune intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la società ricorrente a pagare alla società Global Ferr di M.I. & C sas, in persona del legale rappresentante, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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