Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3092 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3092 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 2675-2008 proposto da:
NICOLAZZI

LORENZINA

NCLLNZ42T58D337F,

BARACCHINI

GIOVANNI BATTISTA BRCGBB38M09L219J, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G AVEZZANA 1, presso lo
studio dell’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIVETTA
2013

LUIGI ISIDORO;
– ricorrenti –

2669

contro

TISCI CLAUDIO TSCCLD69C20L219M;
– intimato –

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso la sentenza n. 902/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 07/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 902/07 la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello
proposto da Giovan Battista Baracchini e da Lorenzina Nicolazzi, proprietari
di un fondo in, avverso la decisione con la quale il Tribunale di Torino

riconvenzionale subordinata intesa alla costituzione di una servitù coattiva di
passaggio carrabile, ai sensi dell’art. 1051 c.c., a carico del fondo confinante
di Claudio Tisci.
Osservava la Corte territoriale — per quanto ancora rileva in questa sede di
legittimità — che dalla consulenza tecnica svolta in primo grado era emerso
che il fondo di proprietà degli appellanti non era intercluso. Questo, infatti,
poteva fruire per l’accesso alla via pubblica di una strada posta al suo interno,
che sebbene asservita a terreni di proprietà di terzi ben poteva essere utilizzata
anche per l’utilità dei titolari del fondo stesso. Ampiezza e natura di tale
strada (larga almeno tre metri, completamente asfaltata e rasente il cancello
d’ingresso all’edificio degli appellanti) erano tali da permettere il normale
accesso e recesso dal fondo con autoveicoli, grossi furgoni e camion. Né,
proseguiva la Corte torinese, era fondata l’obiezione per cui il fondo di
proprietà Baracchini-Nicolazzi avrebbe dovuto ritenersi almeno relativamente
intercluso, per essere destinato non solo ad abitazione ma anche ad esercizio
commerciale all’ingrosso di generi alimentari. Le prove di manovra effettuate
dal c.t.u. avevano dimostrato come l’accesso alla proprietà dei predetti fosse
possibile anche seima l’utilizzo del fondo confinante di proprietà Tisei. Per
consentire il reeessn, invece, sarebbe stato necessario un adeguamenb del iato
sud-ovest della recinzione della proprietà degli appellanti, adeguamento
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(provvedendo anche su altre questioni) aveva respinto la loro domanda

semplice e ben possibile data l’ampiezza del giardino e del cortile interno a
detta proprietà. Pertanto doveva rilevarsi, ad escludere definitivamente
l’interclusione, che le difficoltà di manovra rappresentate dagli appellanti non
erano tali da giustificare la costituzione di un peso sulla proprietà

deliberatamente disposta dagli stessi appellanti, senza essere necessitata da
particolari, diverse e qualificate esigenze di fruizione abitativa o produttiva
del fondo preteso come dominante.
Per la cassazione di tale sentenza Giovan Battista Baracchini e Lorenzina
Nicola77i propongono ricorso, affidato ad un motivo.
Claudio Tisci non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

L’unico motivo di ricorso espone la violazione e falsa applicazione

dell’alt. 1051 c.c., connessa al vizio d’insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Sostiene parte ricorrente che l’affermazione della Corte territoriale secondo
cui la larghezza della strada permetterebbe il normale accesso al e recesso dal
fondo di veicoli anche di grosse dimensioni, si pone in contrasto con la
proposizione successiva, con la quale la stessa Corte ha ritenuto che la
manovra di recesso con un autocarro di mt. 9,60 di lunghezza richiederebbe
un adeguamento della recinzione sul lato sud-ovest.
Deduce, quindi, che l’art. 1051, 3 0 comma c.c. richiede quale presupposto
legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio non la
stretta necessità, ma la rispondenza della richiesta all’uso conveniente del
fondo dominante. Determinato in concreto, tale uso deve essere riferito anche
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dell’appellato, derivando esse dalla conformazione dei luoghi così come

alla possibilità di accesso e recesso di autocarri, nella specie necessari sia per
eventi straordinari inerenti all’uso abitativo (ad esempio, traslochi, opere edili
ecc.), sia in relazione alle esigenze del commercio all’ingrosso di generi
alimentari.

l’art. 1051 c.c., è anche, secondo i ricorrenti, la parte della motivazione della
sentenza impugnata che ritiene non necessaria la costituzione della servitù,
essendo possibile per le manovre di recesso un semplice adeguamento della
recinzione sul lato sud-ovest. I giudici d’appello, si sostiene, avrebbero
dovuto operare una valutazione comparativa fra le esigenze del fondo
dominante e quelle del fondo servente, al fine di verificare se sia possibile
ottenere l’ampliamento richiesto in modo da arrecare il minor danno possibile
al fondo servente.
Infine, il motivo mette capo al seguente quesito di diritto ex art. 366-bis
c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: “dica la Suprema Corte di
Cassazione se colui, che per raggiungere dal proprio fondo la pubblica via
transiti su terreno proprio, possa ottenere, ricorrendone le condizioni previste
dall’art. 1051 c.c., l’ampliamento della zona di esercizio del passaggio
assoggettando a servitù coattiva il latitante fondo altrui, e se il diritto ad
ottenere tale ampliamento possa essere escluso qualora il tracciato richiesto
sul fondo servente sia esattamente corrispondente al sedime già dismesso a
strada e asservito al transito veicolare di terzi ed il richiedente non possa
altrimenti provvedere al conveniente utilizzo del proprio fondo se non
demolendo e ricostruendo il varco d’ingresso, con relativo cancello, aperto nel

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Insufficiente a giustificare la decisione e, ad un tempo, contrastante con

muro di cinta edificato e posizionato in relazione alla larghezza dell’esistente
strada d’accesso”.
2. – Nella sua prospettazione binaria (ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360
c.p.c.), il motivo è infondato nella parte in cui tenta di aggredire

2.1. – Ciò che in buona sostanza domandano gli attuali ricorrenti è
l’ampliamento del proprio passaggio veicolare mediante l’imposizione di una
servitù di passaggio sulla latistante proprietà Tisci, invocando a proprio
vantaggio l’art. 1051, 3 0 comma c.c., norma non specificamente considerata
dalla Corte territoriale, che si è limitata ad escludere l’interclusione sia
assoluta che relativa del fondo preteso dominante.
2.1.1. – Questa Corte ha avuto modo di osservare che la disposizione
dell’art. 1051, terzo comma c.c., che prevede il diritto del proprietario di un
fondo, che esercita il passaggio sul fondo altrui per l’accesso alla via
pubblica, di ottenerne l’ampliamento per consentire il transito di veicoli anche
a trazione meccanica, trova applicazione, in via di interpretazione estensiva
anche nel caso in cui l’attraversamento del fondo altrui avvenga servendosi di
una striscia di terreno di proprietà di colui che esercita il passaggio, e che
chieda l’ampliamento della sede di transito, sussistendo pure in tale ipotesi
l’esigenza di adeguare una possibilità di transito già esistente (Cass. n.
9752/91). Ciò in quanto l’interpretazione letterale della norma appena citata
non è sufficiente ad escludere che, se un fondo è collegato alla via pubblica
mediante un viottolo o una striscia di terreno che appartenga al medesimo
proprietario, il passaggio possa essere ampliato assoggettando coattivamente a
servitù una parte del fondo latistante, sempre che ricorrano le condizioni di
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l’accertamento in fatto operato dai giudici d’appello.

cui al primo comma dell’art. 1051 c.c. Né è fondata, secondo detto
precedente, l’obiezione che l’ipotesi in cui il fondo preteso dominante non sia
intercluso ma abbia già un accesso alla pubblica via, sia regolata dall’art.
1052 c.c., poiché quest’ultima norma richiede per la sua applicazione anche

estensiva dell’art. 1051, 3° comma c.c., la cui ratio risiede nell’adeguare una
già esistente possibilità di transito attraverso il fondo altrui, per raggiungere la
pubblica via, alle esigenze del fondo che ne beneficia, per il passaggio
veicolare finalizzato al conveniente uso di quest’ultimo immobile. Pertanto, se
il legislatore ha ritenuto tale esigenza meritevole di tutela, con l’ampliamento
coattivo della sede del transito allorché questo avviene su terreno di proprietà
aliena, non v’è ragione per escludere la medesima tutela nella diversa ipotesi
in cui il passaggio avvenga su terreno appartenente a chi lo esercita. Se il
conveniente uso del fondo così collegato alla pubblica via lo esige — ossia se
ricorrono le condizioni di legge per l’ampliamento coattivo di una servitù di
transito — il medesimo ampliamento può essere richiesto, ed ottenuto, anche
nella diversa ipotesi contemplata.
2.1.2. – Tale condivisibile precedente rende dunque applicabile al caso in
esame l’art. 1051, 3° comma c.c., senza che ciò comporti un mutamento della
causa petendi della domanda di costituzione coattiva della servitù. Applicata
detta norma in via d’interpretazione estensiva alla fattispecie, in cui è
domandato l’ampliamento non di una servitù preesistente, ma di una strada
preesistente e inclusa nella proprietà del fondo che si pretende dominante, i
fatti allegati e gli effetti giuridici domandati restano integri nella loro
originaria deduzione, sicché non si pongono problemi di extrapetizione nel
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che l’accesso esistente non possa essere ampliato. Di qui l’interpretazione

considerare, a fronte di una domanda di costituzione di servitù, l’ipotesi
particolare del 3 0 comma dell’art. 1051 c.c. (diverso il caso di Cass. n.
6673/05, che in altro contesto processuale ha giustamente rilevato, invece, la
violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato nel

2.1.3. – Così ricostruiti i termini giuridici della questione posta dalla
domanda, va osservato che la previsione di cui al terzo comma dell’art. 1051
c.c. opera sul presupposto dell’accertata esistenza delle condizioni di cui ai
due commi precedenti, tra cui l’interclusione relativa (quella assoluta è
esclusa in partenza perché incompatibile con la stessa problematica
dell’ampliamento di una strada preesistente collegata con la via pubblica).
E tale interclusione relativa è stata (anch’essa) esclusa dalla sentenza
impugnata, avendo accertato la Corte distrettuale che le difficoltà di manovra
dei veicoli di grandi dimensioni (come gli autocarri di mt. 9,60 di lunghezza)
rappresentate dai Baracchini-Nicolazzi, non erano tali da giustificare la
costituzione di un peso sulla proprietà dell’appellato, derivando esse dalla
recinzione deliberatamente disposta dagli stessi appellanti e suscettibile di un
semplice adeguamento sul lato sud-est.
2.1.3.1. – La critica mossa al riguardo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
non coglie minimamente nel segno.
Al contrario di quanto opina parte ricorrente, non vi è alcuna
contraddizione logica tra il ritenere che con veicoli di normali dimensioni sia
senz’altro possibile l’accesso e il recesso attraverso la strada ridetta, e la
successiva osservazione per cui la sola manovra di uscita è invece difficoltosa
(richiedendo un pilota a terra) per i veicoli di grandi dimensioni. Invariata
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passaggio dall’una all’altra ipotesi dell’art. 1051 c.c.).

l’area deputata al passaggio, è tutt’altro che illogico che la maggiore o minore
accessibilità sia una variabile dipendente dall’ingombro dei veicoli adoperati
(semmai sarebbe tendenzialmente illogico affermare il contrario). Non solo,
ma la censura non si appunta nemmeno sul fatto in realtà decisivo, ossia che

la recinzione in muratura del fondo preteso dominante, operazione ritenuta
ben possibile dalla Corte territoriale in considerazione dell’ampiezza del
giardino e del cortile interno della proprietà Baracchini-Nicolazzi.
2.1.3.2. – Né è esatto che i giudici d’appello non abbiano valutato
comparativamente — come richiede la giurisprudenza di questa Corte in tema
di ampliamento della servitù ex art. 1051, 3° comma c.c. — le rispettive
esigenze dei fondi servente e dominante. Al contrario, tale valutazione è
implicita nel giudizio di “semplice adeguamento del lato sud-ovest della
recinzione” (v. pag. 20 della sentenza impugnata); mentre il giudizio di mera
opportunità e di non necessità che le manovra di un camion di grosse
dimensioni siano assistite e pilotate da un coadiuvante a terra (/oc. u/t. cit.)
vale, poi, ad escludere l’esistenza dell’ulteriore condizione dell’azione di
ampliamento ex art. 1051, 3° comma c.c., ossia che l’ampliamento stesso
rappresenti non una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a
rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso.
3. – Per le considerazioni svolte il ricorso va dunque respinto.
4. – Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
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tale situazione di parziale disagio è superabile riposizionando in un solo punto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

della Corte Suprema di Cassazione, il 18.12.2013.

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