Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3092 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17795-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli

avvocato GIUSEPPE PARENTE e MAURIZIO CIMETTI giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. rep. 2158/2015 del TRIBUNALE di NOLA,

depositato il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Equitalia Sud Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Nola che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) Srl.

La curatela non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta il mancato rispetto di norme di diritto adducendo che ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari le norme sono chiare nello stabilire che viene accordata al concessionario la facoltà di ottenere tale ammissione senza dover subordinare la domanda alla preventiva notificazione del ruolo al debitore.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).

Si osserva inoltre che i medesimi principi sono applicabili anche ai ruoli per crediti previdenziali (vedi Cass 6520/13).

Il tribunale di Nola si è discostato dal predetto orientamento onde il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al predetto tribunale in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Nola in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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